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Convertito in legge il decreto milleproroghe 2022: gli interventi relativi ai settori della conoscenza

Numerose novità introdotto durante l’iter parlamentare.

01/03/2022
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È entrata in vigore il 1° marzo 2022 la legge 15 del 25 febbraio 2022, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2021 n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Il testo coordinato del provvedimento.

Numerose le modifiche apportate rispetto al testo originario.

Forniamo una sintesi dei contenuti del provvedimento con particolare riferimento alle disposizioni che impattano direttamente o indirettamente sui settori della conoscenza, alla luce di tali modifiche.

Indice cliccabile

Scuola

Graduatorie tardive concorso straordinario

Proroga procedura assunzionale docenti di I fascia GPS di sostegno

Graduatorie concorso STEM

Ridefinizione della procedura assunzionale straordinaria sui docenti con tre anni servizio negli ultimi cinque

Sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione

Reclutamento del personale docente di religione cattolica

Edilizia scolastica

Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Povertà educativa

Università

Enti pubblici di ricerca

AFAM

Concorsi pubblici

A) Procedure

B) Riconoscimento titoli esteri

Stabilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni

Contratti a termine stipulati da società in house qualificate

Procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca

Esami di Stato di abilitazione per alcune professioni regolamentate

Prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i dipendenti pubblici

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario

Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie

Scuole di servizio sociale

Scuola

Graduatorie tardive concorso straordinario

Prorogato dal 15 febbraio al 15 marzo 2022 il termine entro cui è possibile procedere alle immissioni in ruolo sui posti comuni e di sostegno dei soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario previsto dall’art. 1 comma 9 del Decreto legge 126/19 e le cui graduatorie sono state pubblicate dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 31 gennaio 2022 (in precedenza 30 novembre 2021). I posti assegnabili sono quelli eventualmente rimasti vacanti dopo l’effettuazione della procedura straordinaria prevista dall’art. 59 comma 4 del DL 73/21. (art. 5 comma 3-sexies)

Proroga procedura assunzionale docenti di I fascia GPS di sostegno

La procedura prevista dall’art. 59 comma 4 del DL 73/21 limitatamente ai docenti inseriti in prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023. (art. 5-ter)

Graduatorie concorso STEM

Le graduatorie del concorso STEM (art. 59 comma 17 del DL 73/21) sono integrate, nel limite delle facoltà assunzionali, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto ossia almeno 70 punti su 100 sia nella prova selettiva, sia nella prova orale. In ogni caso, ai fini delle immissioni in ruolo, hanno priorità i vincitori del concorso ordinario indetto con DD 499/20 (art. 1 comma 7 secondo periodo)

Ridefinizione della procedura assunzionale straordinaria sui docenti con tre anni servizio negli ultimi cinque

Modificate le norme relative alla procedura straordinaria per l’assunzione di docenti prevista dall’art. 59 comma 9 bis del DL 73/21. In particolare

  • per l’anno scolastico 2021/2022 è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici
  • sono esclusi coloro di cui al comma 4 del medesimo art. 59 (docenti inseriti in I fascia e per i posti comuni con tre anni di servizio negli ultimi dieci anni)
  • il numero di posti vacanti oggetto del bando sono quelli che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo art. 59, salvi i posti di cui ai concorsi ordinari per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 2020
  • ciascun candidato può partecipare alla procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un’annualità
  • il bando determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale
  • le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022
  • le caratteristiche della prova disciplinare sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione
  • i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali
  • nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova
  • a seguito del superamento della prova disciplinare e del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.
  • le graduatorie costituite in esito della procedura straordinaria decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori

(art. 5 comma 3-quinquies)

Sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione

Prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (31 marzo 2022) la norma (Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) che stabilisce che è garantita la possibilità, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa. È possibile continuare anche dopo tale data ad effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti. (art. 5 comma 2)

Reclutamento del personale docente di religione cattolica.

Inserita una proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica. In particolare il Ministero è autorizzato a bandire entro l’anno 2022 (in precedenza, entro il 2021) un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024). A tal fine viene modificato il comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 126/19. Per le assunzioni rimangono ferme le attuali procedure autorizzatorie. (art. 5 comma 3)

Edilizia scolastica

Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (31 marzo 2022) alcune disposizioni (Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di esecuzione e pagamento per interventi in tema di edilizia scolastica. In particolare

  • gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto
  • per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

(Art. 5 comma 1)

Prevista l’emanazione di un apposito decreto ministeriale del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca per la definizione di idonee misure di mitigazione del rischio per gli edifici scolastici, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024. (art. 6 comma 3-ter)

Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Il Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, introdotto dalla legge di bilancio 2022, viene incrementato da 100 a 200 milioni a decorrere dal 2022. Tali risorse sono ripartite per 100 milioni in favore delle Regioni, province e città metropolitane, 100 milioni di euro in favore dei comuni. (art. 5-bis)

Povertà educativa

Le risorse non utilizzate per progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori (DL 34/20 art. 105 comma 1 lettera b) possono essere spese fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 15 milioni di euro.
Per l’anno 2022, al fine di promuovere e sviluppare gli studi delle scienze umane e sociali (e in favorire opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, è autorizzata la spesa di 300 mila euro da destinare all’Università  Tor Vergata volta al potenziamento della capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la lingua e letteratura italiana, in prospettiva interdisciplinare ed europea, mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l’acquisizione di materiale documentale. (art. 15).

Università

Prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in base all’articolo 3, comma 102, della legge 244/07 e all’articolo 66, commi 13 e 13-bis della legge 133/08 (art. 1 comma 1).

Prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 previste dall’3 commi 1 e 2 e Decreto Legge 90/14 e dall’articolo 66, commi 13 e 13-bis della legge 133/08 (art. 1 comma 3 lettera a).

Il decreto interviene sull’erogazione delle somme residue dei mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell’Economia (MEF), ma concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per edilizia universitaria nelle aree depresse (art. 1 comma 1 del Decreto Legge 67/97) e/o finalizzate a interventi di decongestionamento degli atenei (art. 54 comma 1 della Legge 488/99). La norma proroga di un ulteriore anno (dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022) il termine per l’erogazione di tali somme da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le Università interessate sono: Cassino e Napoli Parthenope (art. 6 comma 3)

Prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università per le quali, non si sia provveduto a tale adeguamento. (art. 6 comma 3-bis)

La durata dell’abilitazione scientifica nazionale è prorogata da nove a dieci anni. (art. 6 comma 4-bis)

Attribuito, anche per il 2022, un finanziamento di 300 mila euro per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management. Le modalità di impiego delle risorse, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di industrial engineering and management e il Politecnico di Bari. (art. 6 comma 4 quinquies)

Modificate le condizioni attualmente previste per l’attribuzione dei finanziamenti alle università statali che abbiano costituito aziende ospedaliero-universitarie, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all’utilizzo di beni per attività assistenziali. In particolare

  • il termine per l’emanazione della legge regionale necessaria alla costituzione dell’azienda ospedaliero-universitaria deve essere successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge n. 162/19
  • la sottoscrizione del relativo protocollo d’intesa deve avvenire entro un nuovo termine fissato al 31 maggio 2022.

(art. 4 comma 8-octies)

Enti pubblici di ricerca

Prorogato al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli enti di ricerca possono effettuare le assunzioni o bandire le procedure concorsuali, previste, rispettivamente, ai commi 1 e al comma 2 dell’articolo 20 del DLgs 75/2017. (art. 6 comma 4-ter)

Ridotto da 40 milioni a 30 milioni di euro l’ammontare annuale delle risorse che a decorrere dall’anno 2022 sono destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio al 1° gennaio 2022.

Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare nel limite di 10 milioni di euro anche per le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l’accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello. (art. 6 comma 4-quater)

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 228/21, devono essere applicate al Consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità le norme della Carta europea dei ricercatori in materia di rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti. Il Consiglio deve deliberare le conseguenti modifiche allo Statuto. Con successivo decreto del Ministro della salute è prevista la nomina del nuovo CdA, fermo restando fino a tale data il Consiglio già nominato. (art. 4 commi 8-quater e 8-quinquies)

AFAM

Prorogate di un anno, quindi a decorrere dall’anno accademico 2023/24, le procedure e le abrogazioni previste dal Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM adottato con il DPR 143/19. (art. 6 commi 2 e 2-bis)

Prorogato di un ulteriore anno accademico e fino al 2022/23 il termine per l’utilizzo per l’attribuzione di contratti a tempo indeterminato e determinato, delle graduatorie nazionali ad esaurimento dei docenti precari dell’AFAM ex legge 143/04. (art. 6 comma 1)

A decorrere dall’anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle Istituzioni AFAM possono chiedere la proroga a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età.
Per l’attuazione della norma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato. (art. 5 comma 3-septies)

Prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, non si sia provveduto a tale adeguamento. (art. 6 comma 3-bis)

Concorsi pubblici

A) Procedure

Fino al 31 dicembre 2022 (in precedenza 31 marzo 2022) le pubbliche amministrazioni:

  1. nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, possono prevedere
  • l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, ferma restando l’obbligatorietà dell’utilizzo di strumenti informatici e digitali e dello svolgimento di una fase di valutazione;
  • l’utilizzo di sedi decentrate e, se necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

2) nel caso di procedure concorsuali i cui bandi risultano pubblicati al 1° aprile 2021 e nel caso non sia stata svolta alcuna attività

  • prevedono l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente
  • possono prevedere l’utilizzo di sedi decentrate, la fase di valutazione dei titoli e l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.

(art. 1 comma 28 quater)

B) Riconoscimento titoli esteri

Ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, il riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell’istruzione ovvero del Ministero dell’università e della ricerca.

A tal fine i candidati

  • presentano domanda di riconoscimento del/i titolo/i
  • sono ammessi a partecipare con riserva.

Il riconoscimento è effettuato solamente nei confronti di coloro che risultano vincitori del concorso. Questi ultimi hanno l’onere, a pena di decadenza, di comunicare l’avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell’università e della ricerca ovvero al Ministero dell’istruzione.

Ai fini

  • dell’attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva di pubblici concorsi
  • della progressione in carriera, su richiesta dell’amministrazione interessata
  • previdenziali
  • dell’iscrizione ai Centri per l’impiego
  • dell’accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale
  • della partecipazione a selezioni per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni
  • per le selezioni pubbliche di personale non dipendente

il riconoscimento del titolo di studio estero è effettuato dal Ministero dell’università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.

Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego.

Il riconoscimento accademico e il conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri ed ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le Istituzioni di formazione superiore italiane. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego.
Conseguentemente viene abrogata la norma (comma 10-bis dell’art. 3 del d.l. 80/2021) che prevedeva l’emanazione di un apposito decreto finalizzato a semplificare l’iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, attraverso la compilazione di un apposito elenco di atenei internazionali. (art. 1 comma 28 quinquies e septies)

Stabilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni

Prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni) possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratti di lavoro dipendente a termine in possesso dei seguenti requisiti

  • sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l’amministrazione che proceda all’assunzione
  • sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali
  • abbia maturato al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione che proceda all’assunzione12, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Sono esclusi da tale disciplina il personale docente, educativo e ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. (art. 1 comma 3-bis)

Contratti a termine stipulati da società in house qualificate

L’articolo 10 del decreto-legge n.77 del 2021 finalizzato ad accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, compresi quelli del PNRR, ha previsto che le amministrazioni possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, sulla base di apposite convenzioni. Il milleproroghe ha previsto una specifica disciplina per i contratti a termine stipulati da tali società. In particolare a tali contratti non si applicano i limiti relativi alla durata massima, alle proroghe, ai rinnovi, al numero complessivo di contratti a tempo determinato, previsti dagli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015. (art. 1 comma 13-bis)

Procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca

Prorogate fino al 31 dicembre 2022 (in precedenza, 31 dicembre 2021) l’autorizzazione al Mi e al MUR a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. (art. 1 comma 7, primo periodo)

Esami di Stato di abilitazione per alcune professioni regolamentate

Prorogate al 31 marzo 2022 le norme secondo cui, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere

  • definite l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni regolamentate: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile
  • individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami e le modalità di svolgimento delle attività pratiche e di tirocinio previste, sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione. (art. 6 comma 4)

Prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i dipendenti pubblici

I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche relativi ai periodi fino al 31 dicembre 2017 (in precedenza 31 dicembre 2015), non si applicano fino al 31 dicembre 2022.
In deroga alle norme sulla prescrizione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata (art. 2 comma 26 della Legge 335/95), in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. (art. 9 comma 3)

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

Prorogata al 31 marzo 2022 la scadenza per l’emanazione di uno più decreti del Presidente della Repubblica con i quali sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai vari documenti programmatici assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) introdotto dal decreto legge 80/21.
Entro il 31 marzo 2022 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche.
Ricordiamo che il PIAO non si applica alle scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative. (art. 1 comma 12)

Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario

Prorogate al 30 settembre 2023 il termine di validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni

  • approvate negli anni dal 2012 al 2017
  • in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022.

(art. 1 comma 28-bis)

Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie

Per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, per garantire il regolare svolgimento delle attività e l’erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie, è consentito, in via straordinaria, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo. Tale servizio non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali. (art. 5 comma 3-quater)

Scuole di servizio sociale

Sono stanziati 400 mila euro anche per gli anni 2023 e 2024 in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sia al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione. Le risorse sono prelevate dal Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla Legge 440/97. (art. 5 commi 3-bis e 3-ter)