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Decreto lavoro, misure per la riduzione della pressione fiscale, emolumento una tantum: le ricadute sul settore AFAM

Tutti gli interventi di carattere temporaneo hanno la chiara finalità di evitare che crescano i salari per via contrattuale.

07/07/2023
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Mentre proseguono le trattative per il rinnovo del CCNL istruzione e Ricerca del triennio 2019-2021, a partire da luglio si stanno attuando una serie di misure una tantum che, a fronte di un’inflazione a due cifre, tentano di evitare che le retribuzioni crescano stabilmente per via contrattuale.

Ricordiamo che in base ai dati ISTAT, l’inflazione IPCA al netto dei beni energetici importati, è pari, per il triennio 2022-2024, al 16,1%. Tale parametro è il riferimento per gli incrementi economici del personale delle pubbliche amministrazioni e, quindi, delle risorse da stanziare a carico del bilancio dello Stato e degli enti pubblici per i rinnovi dei contratti nazionali.

A fronte di questa pesantissima riduzione del potere di acquisto degli stipendi anche dei dipendenti pubblici, l’attuale governo ha adottato alcune misure temporanee del tutto inadeguate alla gravità della situazione economica in cui versano tante lavoratrici e lavoratori. Contro queste scelte la FLC CGIL, insieme alla confederazione, metterà in campo tutte le iniziative di mobilitazione necessarie a tutela i lavoratori della conoscenza e della qualità del sistema d’istruzione.

Di seguito analizziamo l’impatto delle misure adottate dal governo sulle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori dell’alta formazione artistica e musicale

Emolumento accessorio una tantum

La legge di bilancio 2023 ha incrementato di un miliardo di euro e per il solo 2023 le risorse a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

L’emolumento una tantum per il solo 2023 ha precise caratteristiche:

  • è corrisposto per tredici mensilità nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio
  • è ripartito con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023
  • ha effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza
  • non è computabile agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, nonché delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del prestatore di lavoro in caso di morte di quest’ultimo.

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale (ad es. Università ed Enti Pubblici di Ricerca), gli oneri per l’una tantum sono posti a carico dei rispettivi bilanci e sono destinati alla medesima finalità.

Il personale AFAM, che è pagato attraverso NOIPA, riceverà nello stipendio di luglio gli arretrati gennaio - giugno 2023 del compenso una tantum oltre a quello dello stesso mese di luglio.

Nelle tabelle che seguo gli effetti di questa misura ricordando che si tratta di cifre lordo dipendente.

Docenti

Anzianità

Docente I fascia
Compenso una tantum importo mensile

Docente I fascia
Compenso una tantum
arretrati gennaio - giugno 2023

0-2

34,17

205,02

3-8

35,40

212,40

9-14

39,10

234,60

15-20

42,78

256,68

21-27

45,45

272,70

28-34

48,33

289,98

DA 35

51,19

307,14

Personale TA
Compenso una tantum, importo mensile

Anzianità

Coadiutore

Assistente

Collaboratore

EP/1

EP/2

0-2

20,63

23,00

24,57

30,08

34,17

3-8

21,03

23,50

25,13

30,95

35,40

9-14

22,41

25,26

27,13

33,56

39,10

15-20

23,70

26,93

29,02

36,70

42,78

21-27

24,97

28,63

30,91

40,06

45,45

28-34

25,95

29,83

32,28

43,52

48,33

DA 35

26,63

30,75

33,31

46,86

51,19

Personale TA
Compenso una tantum, arretrati gennaio – giugno 2023

Anzianità

Coadiutore

Assistente

Collaboratore

EP/1

EP/2

0-2

123,78

138,00

147,18

180,40

205,02

3-8

126,18

141,00

150,54

185,63

212,40

9-14

134,46

151,56

162,58

201,36

234,60

15-20

142,20

161,58

173,98

220,20

256,68

21-27

149,82

171,78

185,36

240,36

272,70

28-34

155,70

178,98

193,60

261,12

289,98

DA 35

159,78

184,50

199,81

281,16

307,14

Esonero contributivo

L’articolo 39 del decreto lavoro (decreto Legge 48/23) aumenta la percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati. In particolare l’esonero passa dal:

  • al 6 per cento, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro
  • al 7 per cento a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

In considerazione dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ricordiamo alcune regole di funzionamento di tale esonero:

  • l’incremento dell’esonero non ha effetti sulla tredicesima sulla quale si applica comunque l’esonero precedente (2 o 3 per cento)
  • il massimale retributivo (€ 2.692,00 o € 1.923,00) opera mensilmente. Pertanto se nel singolo periodo di paga l’imponibile risultasse superiore ai massimali, l’esonero nel singolo mese non si applica.

L’esonero contributivo dovrebbe essere effettivamente applicato a partire dal cedolino di agosto (in cui sarà presente anche l’esonero di luglio).

Nelle tabelle che seguono l’impatto sulle retribuzioni del personale afam avendo come riferimento unicamente la retribuzione tabellare prevista dal CCNL comprensiva dell’emolumento accessorio e dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC). Il calcolo è stato fatto raffrontando il nuovo esonero con quello già previsto in precedenza.

Docenti

Anzianità

Incremento esonero

Importo mensile da luglio 2023

Incremento esonero

luglio – dicembre 2023

0-2

99,73

598,38

3-8

103,06

618,38

9-14

0,00

0,00

15-20

0,00

0,00

21-27

0,00

0,00

28-34

0,00

0,00

DA 35

0,00

0,00

Personale TA
Incremento esonero - Importo mensile da luglio 2023

Anzianità

Coadiutore

Assistente

Collaboratore

EP/1

EP/2

0-2

59,07

65,79

70,06

88,37

99,50

3-8

60,14

67,15

71,58

90,73

102,84

9-14

63,90

71,94

77,01

146,76

0,00

15-20

67,41

76,49

82,17

159,57

0,00

21-27

70,87

81,10

87,31

0,00

0,00

28-34

73,52

84,38

91,02

0,00

0,00

DA 35

75,38

86,88

93,84

0,00

0,00

Incremento esonero luglio - dicembre 2023

Anzianità

Coadiutore

Assistente

Collaboratore

EP/1

EP/2

0-2

354,42

394,73

420,34

530,24

597,00

3-8

360,84

402,90

429,51

544,40

617,01

9-14

383,39

431,63

462,06

880,54

0,00

15-20

404,47

458,92

493,00

957,40

0,00

21-27

425,21

486,61

523,84

0,00

0,00

28-34

441,13

506,26

546,15

0,00

0,00

DA 35

452,30

521,28

563,06

0,00

0,00

Indennità di vacanza contrattuale

Come è noto l’indennità di vacanza contrattuale è una anticipazione dei benefici attribuibili all’atto del rinnovo contrattuale. L’indennità (prevista dall’art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) è pari allo 0,30% dello stipendio tabellare dal 1° aprile e allo 0,5% a decorrere dal 1° luglio 2022 (articolo 1, comma 609 della legge 234/21 - legge di bilancio 2022). Essa sarà riassorbita al momento della stipula del CCNL relativo al triennio 2022-2024.

Nel marzo 2022 la Ragioneria Generale dello Stato ha reso noto la precisa quantificazione dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) per ciascun profilo professionale dell’AFAM e per ciascun scaglione stipendiale.

Nella tabella che segue l’importo dell’IVC che i lavoratori afam ricevono a partire da luglio 2022.

Anzianità

Docente

Coadiutore

Assistente

Collaboratore

EP/1

EP/2

0-2

11,39

6,88

7,67

8,19

10,03

11,39

3-8

11,8

7,01

7,83

8,38

10,32

11,8

9-14

13,03

7,47

8,42

9,04

11,19

13,03

15-20

14,26

7,09

8,98

9,67

12,23

14,26

21-27

15,15

8,32

9,54

10,3

13,35

15,15

28-34

16,11

8,65

9,94

10,76

14,51

16,11

DA 35

17,06

8,88

8,88

11,11

15,62

17,06