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Decreto legge 44/21 e ricadute sui settori della conoscenza: la sintesi degli interventi

Le disposizioni in vigore dal 7 al 30 aprile 2021. Novità sui concorsi pubblici.

06/04/2021
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Il 1° aprile scorso è entrato in vigore il decreto legge 44/21 concernente “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il provvedimento proroga fino al 30 aprile 2021 le disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 (a questo link l’analisi della FLC CCGIL) salvo le specificazioni previste dallo stesso decreto legge 44/21.

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti

Di seguito la sintesi dei contenuti del decreto legge relativi ai settori della conoscenza.

Classificazione delle zone e restrizioni applicabili. Deliberazioni del Consiglio dei Ministri

Unificazione zone gialla e arancione

Dal 7 al 30 aprile alle regioni e province autonome che si collocano nella cosiddetta zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione. Il Consiglio dei ministri con specifica deliberazione può

  • stabilire deroghe alla “unificazione” delle zone gialla e arancione
  • modificare le misure stabilite dal DPCM in vigore in quel momento.

La delibera del Consiglio dei Ministri è adottata in ragione

  • dell’andamento dell’epidemia
  • dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili.

Zona rossa

Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Misure restrittive dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano collocate in zona bianca o arancione possono disporre l’applicazione delle misure previste nelle zone rosse ed eventuali motivate misure più restrittive

  • nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti
  • nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Per i servizi educativi per l’infanzia e per l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado in caso di adozione delle misure previste nelle zone rosse, si applicano tassativamente le specifiche disposizioni nazionali stabilite dal decreto legge.

Classificazione delle Regioni

Alla data del 6 aprile 2021, in base alle varie Ordinanze del Ministro della Salute, le Regioni sono così classificate:
Area arancione: Abruzzo, Marche, Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.
Area rossa: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta

Spostamenti

Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome collocate in zona arancione è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nelle zone rosse.

Per quanto non previsto dal decreto legge si applicano le disposizioni stabilite dal Dpcm del 2 marzo 2021

Attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado

Zona rossa

Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. I Presidenti delle Regioni e delle province autonome possono derogare da tale disposizione solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta

  • alla presenza di focolai
  • o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

Tali deroghe devono essere

  • adeguatamente motivate
  • adottate sentite le competenti autorità sanitarie
  • adottate nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio

Le attività didattiche del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e quelle della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

È comunque garantita la possibilità di svolgere attività in presenza

  • qualora sia necessario l’uso di laboratori
  • in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle Linee guida sulla didattica digitale (DM 89/20) e dall’ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi (OM 134/20), garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Zone gialla e arancione

Dal 7 al 30 aprile 2021 l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi integralmente in presenza,

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza. È comunque possibile svolgere attività in presenza

  • qualora sia necessario l’uso di laboratori
  • in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle Linee guida sulla didattica digitale (DM 89/20) e dall’ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi (OM 134/20), garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Concorsi

Concorsi e protocolli di sicurezza

A decorrere dal 3 maggio 2021 sarà consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico costituito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici

Per i concorsi che sono banditi successivamente all’entrata in vigore del decreto legge 44/21 le prove si svolgeranno secondo le seguenti modalità semplificate garantendo comunque il profilo comparativo delle stesse

  • nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, sarà previsto l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale. Fino al permanere dello stato di emergenza è possibile non effettuare la prova orale
  • le prove dovranno prevedere l’utilizzo di strumenti informatici e digitali
  • la prova orale potrà svolgersi facoltativamente in videoconferenza
  • l’accesso alle prove sarà preceduto da una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione
  • i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale
  • le amministrazioni pubbliche possono prevedere, in ragione del numero dei partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate
  • le amministrazioni pubbliche possono prevedere, in ragione del numero dei partecipanti, la non contestualità delle prove assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti
  • le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente

Svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici: disposizioni transitorie

Fino al termine dello stato di emergenza, per i concorsi i cui bandi siano stati pubblicati prima del 1° aprile 2021 e qualora non sia stata svolta alcuna attività, le amministrazioni pubbliche

  • prevedono l’utilizzo di strumenti informatici e digitali
  • possono prevedere in ragione del numero dei partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate e la non contestualità delle prove

Le amministrazioni possono, inoltre, prevedere che

  • l’accesso alle prove sia preceduto da una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione
  • i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, concorrano alla formazione del punteggio finale.

Nel caso di adozione di tali misure le amministrazioni devono

  • dare tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando
  • riaprire i termini di partecipazione.

Solo nel caso di procedurale concorsuali relative al reclutamento di personale non dirigenziale è possibile prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.

Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.

Le procedure sopra descritte si applicano anche per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono stati comunque pubblicati prima del 1° aprile 2021, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione. Nel caso si procedure in corso di svolgimento resta ferma l’attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni sui concorsi pubblici si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs 165/01.

Le stesse disposizioni non si applicano per il reclutamento del personale in regime di diritto pubblico (art. 3 del DLgs 165/01).