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Decreto legge milleproroghe: gli interventi relativi ai settori della conoscenza

Prorogate la sorveglianza sanitaria eccezionale, le norme sulla valutazione della didattica a distanza, l’assunzione al 1° marzo degli ex LSU con 5 anni di servizio.

02/01/2021
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È entrato in vigore il 31 dicembre 2020 il decreto legge 183 del 31 dicembre 2020Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.”
Oltre alle consuete proroghe di fine anno, sono presenti numerose disposizioni relative a norme connesse all’emergenza epidemiologica in atto.

Di seguito le norme più rilevanti per i settori della conoscenza.

Indice cliccabile

Scuola
Università
Ricerca
AFAM
Sorveglianza sanitaria eccezionale
Lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni
Lavoro agile nei settori privati
Procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca
Ministero dell’Università e della Ricerca
Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali
Esami di Stato di abilitazione per alcune professioni regolamentate

Scuola

Inserita una proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica. In particolare il Ministero è autorizzato a bandire entro l’anno 2021 (in precedenza, entro il 2020) un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 (in precedenza, dal 2020/2021 al 2022/2023). A tal fine viene modificato il comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 126/19. Per le assunzioni rimangono ferme le attuali procedure autorizzatorie. (art. 5 comma 1).

Anche per l’a.s. 2020/2021, la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 62/17, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 122/09 e dal citato decreto legislativo 62/17. (art. 5 comma 3).

Rinviata al 1° marzo 2021 l’assunzione alle dipendenze dello Stato in qualità di collaboratore scolastico, previa procedura selettiva, del personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Conseguentemente, i contratti di supplenza già sottoscritti sino al 31 dicembre 2020 per la copertura dei posti accantonati potranno essere prorogati sino al 28 febbraio 2021. A tal fine viene modificato l’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 69/13 (art. 5 comma 5).

Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le seguenti disposizioni

  • l’art. 73 del decreto legge 18/20 ed in particolare l’art. 2-bis secondo cui le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni previsti dall’articolo 40 del testo unico della scuola (DLgs 297/94). (allegato 1 punto 10).
  • la norma (articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) che stabilisce che è garantita la possibilità, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa. (allegato 1 punto 17).
  • la norma (articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) secondo cui il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’Istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere. (allegato 1 punto 18).

Edilizia scolastica
Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali degli interventi di messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione di edifici scolastici, #scuolesicure, previsti dal Decreto del “Fare” (Decreto Legge 69/13). (art. 5 comma 4).

Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 alcune disposizioni (articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di esecuzione e pagamento per interventi in tema di edilizia scolastica. In particolare

  • gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto
  • per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

(allegato 1 punto 31).

Povertà educativa
Le risorse non utilizzate per progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori (DL 34/20 art. 105 comma 1 lettera b) possono essere spese fino a giugno 2021, nel limite di 15 milioni di euro. (art. 18).

Università

I lavori del sesto quadrimestre nell’ambito della tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 si concludono entro il 15 aprile 2021 (precedente scadenza 15 marzo 2021). Le Commissioni nazionali restano in carica fino al 30 luglio 2021 (precedente scadente 30 giugno 2020). (art. 6 comma 6).

Anche per il 2021 alle Università, al fine di permettere il regolare svolgimento della didattica a distanza, non si applicano il limite di spesa per gli acquisti nel settore informatico previsto dall’art. 1 comma 610 della legge di bilancio 2010, legge 160/19. Tale comma prevede che le amministrazioni pubbliche assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. (art. 6 comma 5).

Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in base all’articolo 3, comma 102, della legge 244/07 e all’articolo 66, commi 13 e 13-bis della legge 133/08. (art. 1 comma 1).

Il decreto interviene sull’erogazione delle somme residue dei mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell’Economia (MEF), ma concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per edilizia universitaria nelle aree depresse (art. 1 comma 1 del Decreto legge 67/97) e/o finalizzate a interventi di decongestionamento degli atenei (art. 54 comma 1 della Legge 488/99). La norma proroga di un ulteriore anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) il termine per l’erogazione di tali somme da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le Università interessate sono: Cassino e Napoli Parthenope. (art. 6 comma 7).

Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le seguenti disposizioni

  • la norma (Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) che stabilisce nell’ambito dell’espletamento delle procedure valutative dei Ricercatori a Tempo determinato di tipo B, al terzo anno di contratto e in possesso dell’abilitazione scientifica, finalizzate all’inquadramento nel ruolo dei professori associati, le commissioni giudicatrici tengono conto delle limitazioni all’attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020. (allegato 1 punto 14).
  • le norme secondo cui nelle istituzioni universitarie nei casi di impossibilità a proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 22/20 (9 aprile 2020), subentra nell’incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, al 9 aprile 2020, le funzioni degli organi collegiali e monocratici, ovvero quelli subentrati per gli organi monocratici, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni. (allegato 1 punto 20).

Ricerca

I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell’Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (articolo 5 del Decreto Legislativo 297/99) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. In precedenza la sospensione riguardava unicamente la rata di luglio 2020. Gli effetti finanziari derivanti da queste disposizioni sono pari a euro 16.179.552 per l’anno 2021 (art. 6 comma 3).

AFAM

Prorogate di un anno, quindi a decorrere dall’anno accademico 2022/23, le procedure e le abrogazioni previste dal Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM adottato con il DPR 143/19. (art. 6 comma 2).

Prorogato di un ulteriore anno accademico e fino al 2021/22 il termine per l’utilizzo per l’attribuzione di contratti a tempo indeterminato e determinato, delle graduatorie nazionali ad esaurimento dei docenti precari dell’AFAM ex legge 143/04. (art. 6 comma 1).

Anche per il 2021 alle istituzioni Afam, al fine di permettere il regolare svolgimento della didattica a distanza, non si applicano il limite di spesa per gli acquisti nel settore informatico previsto dall’art. 1 comma 610 della legge di bilancio 2010, legge 160/19. Tale comma prevede che le amministrazioni pubbliche assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. (art. 6 comma 5).

Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le norme secondo cui nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale nei casi di impossibilità a proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 22/20 (9 aprile 2020), subentra nell’incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, al 9 aprile 2020, le funzioni degli organi collegiali e monocratici, ovvero quelli subentrati per gli organi monocratici, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni. (allegato 1 punto 20).

Sorveglianza sanitaria eccezionale

Prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall’art. 83 del Decreto Legge Rilancio (DL 34/20) (allegato 1 punto 13).

Lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni

Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni (Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34) secondo cui

  • le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità
  • il Ministero della Pubblica Amministrazione con uno o più decreti può stabilire criteri e fissare principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile.

(allegato 1 punto 32).

Lavoro agile nei settori privati

Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni (Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), secondo cui

  • la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti
  • gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)
  • i datori di lavoro comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(allegato 1 punto 29).

Procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca

Prorogate fino al 31 dicembre 2021 (in precedenza, 31 dicembre 2020) l’autorizzazione al MI e al MUR a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Spettano al solo Ministero dell’Istruzione le facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi. (art. 5 comma 2).

Ministero dell’Università e della Ricerca

L’Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale con il compito di assicurare il controllo della regolarità amministrativa e contabile sugli atti del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), dovrà essere istituito entro l’anno 2021 e non a decorrere dall’anno 2021 (art. 3 comma 1).

Le direzioni generali del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, trasferito al Ministero dell’istruzione, continuano a svolgere, anche per il MUR, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate sia per il 2020 che per il 2021, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dalle norme sulla gestione unificata delle spese strumentali di cui all’art. 4 del DLgs 279/97.
Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del MUR e, comunque, entro il 31 ottobre 2021, il MUR continua ad avvalersi del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale.
Fino a tale data il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
(art. 6 comma 4).

Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali

L’articolo 20 prevede che per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l’intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.
Qualora l’intervento di scavo interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all’ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all’ente titolare o gestore della strada.
In relazione agli interventi di scavo su autostrade o strade in concessione, l’ente titolare o gestore della strada o autostrada, può concordare ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell’infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.

Esami di Stato di abilitazione per alcune professioni regolamentate

Prorogate al 31 dicembre 2021 le norme secondo cui, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, con uno o più decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca possono essere

  • definite l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni regolamentate: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile
  • individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami e le modalità di svolgimento delle attività pratiche e di tirocinio previste, sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione. (art. 6 comma 8).

Prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la norma che prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione per talune professioni, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza, le amministrazioni competenti all’organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l’altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l’ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea relativa all’anno accademico 2018/19 entro il 15 giugno 2020. La disposizione non riguarda le professioni indicate dall’art. 6 comma 8. (allegato 1 punto 19).