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Decreto Pubblica Amministrazione: ennesimo decreto del fare molto, molto meno di ciò che servirebbe

Si tratta di provvedimenti molto complessi che richiedono un esame approfondito. Proponiamo, intanto, un primissimo commento delle norme sul precariato in vista di una analisi dettagliata dei testi definitivi.

28/08/2013
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Il Governo ha scorporato i contenuti delle primissime bozze di decreto legge che circolavano da qualche giorno su “pubblico impiego e assunzioni” in due provvedimenti: un decreto legge - DL - le cui norme sono subito efficaci pur nelle more della discussione e della eventuale conversione in legge entro 60 giorni, contenente “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione” e un disegno di legge - DDL - su reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, nonché di lavoro flessibile e di mobilità” che dovrà seguire l'iter parlamentare di discussione fino all'eventuale approvazione prima di produrre la sua efficacia. I dispositivi, ad una prima lettura dei testi circolati, non offrono, purtroppo, risposte reali per la maggioranza dei precari e per il rilancio del reclutamento nei settori della conoscenza pur contenendo alcune norme che in condizioni “ordinarie” sarebbero positive ma a turn over bloccato e senza risorse produrranno poco o niente.

Leggi la nostra scheda di approfondimento

Per quanto concerne il precariato, in particolare, i provvedimenti contengono due principali ambiti di intervento.
Uno ordinario, contenuto nel disegno di legge che riscrive il comma 3 bis del DLgs 165/2001, introducendo stabilmente nelle procedure di reclutamento meccanismi di “valorizzazione” intesa come riconoscimento della professionalità del personale precario negli enti pubblici, prevedendo o un concorso con riserva del 50% per i lavoratori a tempo determinato, o un concorso con, appunto, “criteri di valorizzazione” delle professionalità di chi ha lavorato con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratti di collaborazione. In alternativa alle predette modalità di selezione un concorso per titoli ed esami per coloro che alla data di emanazione del bando hanno maturato almeno 3 anni negli ultimi 5 di contratto a tempo determinato, somministrazione o collaborazione coordinata e continuativa.
Uno straordinario, contenuto nel decreto legge, che norma invece un percorso “speciale” per il reclutamento, valido dall'entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2015, prevedendo l'utilizzo del 50% delle risorse assunzionali per concorsi interamente riservati ai precari e il restante 50% per graduatorie concorsuali, privilegiando lo scorrimento di quelle già esistenti. A questo percorso straordinario è legata anche la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato in essere sino al 31 dicembre 2015 e comunque fino all'emanazione della procedura di reclutamento straordinaria. I requisiti per beneficiare di questa parziale riserva sono l'aver maturato, con un contratto a tempo determinato di lavoro subordinato presso l'amministrazione che emana il bando, almeno tre anni di servizio al momento dell'approvazione del decreto. Oppure essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3 comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si tratta delle stabilizzazioni delle due finanziarie dell'ultimo governo Prodi che evidentemente hanno conservato la loro efficacia per la platea interessata come sempre avevamo sostenuto. L'idea sembrerebbe quella di completare un percorso che per i lavoratori si era inspiegabilmente interrotto a causa delle singolari interpretazioni delle norme da parte di alcune amministrazioni tali da ingenerare un enorme contenzioso ancora, peraltro, pendente.

Il primo risulta in realtà poco utile a parità di vincoli e risorse, il secondo ha davvero poco di straordinario in quanto non incide sui vincoli attuali, sul turnover e sulle dotazioni organiche e costringe i precari a un ennesimo concorso, anche laddove hanno già superato prove concorsuali o dove, come nel caso degli enti di ricerca e delle università, esistono strumenti contrattuali di tenure track, che dovrebbero essere esigibili quali l'art. 5 del CCNL degli enti di ricerca e all'art. 22 del CCNL università.

Altra norma di rilievo, annunciata in conferenza stampa dal Ministro Carrozza, e che al momento collochiamo nel DDL in attesa di capire l'esatta volontà del Governo, è quella che riguarderebbe l'INGV implementando la possibilità di aumentare la pianta organica dell'ente per reclutare. Se così fosse rappresenterebbe la possibilità di risolvere effettivamente il problema dei precari dell'INGV che da anni attendono di essere stabilizzati.