Esami di qualifica nei corsi serali: confermate le disposizioni degli anni precedenti
Lo prevede l'ordinanza sugli esami di stato 2013/14.
Quasi fuori tempo massimo, il MIUR finalmente fornisce indicazioni sull'effettuazione degli esami di qualifica dei corsi serali degli istituti professionali per il corrente anno scolastico 2013/14.
Contesto normativo
Come è noto a partire dal 2011/12, a seguito dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16/12/2010, sono stati avviati i nuovi percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati, in regime di sussidiarietà (integrativa o complementare), dagli istituti professionali statali. Tale innovazione ha riguardato i corsi diurni nell'ambito dei percorsi di istruzione professionale così come definiti dal Regolamento di riordino (DPR 87/10). In tali corsi gli esami di qualifica si effettueranno da quest'anno, in base alla specifica disciplina definita da ciascuna regione.
I corsi serali, invece, fino al corrente anno scolastico hanno operato in base agli ordinamenti previgenti. Dalle scuole, dalle organizzazioni sindacali, da mesi è stata posta al MIUR la questione sulle modalità di effettuazione degli esami di qualifica in tali corsi. All'interno dell'annuale ordinanza ministeriale sugli esami di stato al termine della secondaria di II grado (OM 37/14), all'art. 2 comma 3, il Ministero stabilisce quanto segue.
Esami di qualifica
Gli esami di qualifica dovranno essere effettuati secondo le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 dell’Ordinanza Ministeriale n. 90/2001, ivi comprese le modalità di ammissione agli esami stessi. In particolare:
- l’art. 25 definisce i requisiti di ammissione dei candidati interni;
- l’art. 26 definisce le modalità di costituzione delle commissioni per l’esame di qualifica specificando che esse sono costituite “dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione dello Stato”;
- l’art. 27 definisce l’articolazione degli esami: punto A “Prove strutturate o semistrutturate e scrutinio”; Punto B “Prove d’esame”.
Candidati esterni
I candidati esterni, purché in possesso degli specifici requisiti previsti dall’art. 28 dell’OM 90/2001 non sono tenuti a svolgere le prove strutturate o semistrutturate, ma devono sostenere:
- due prove di capacità relazionale e di abilità professionale;
- le prove orali su tutte le materie dell’ultimo anno, nonché prove scritte, orali, pratiche, come previsto dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto.
Il voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai risultati riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie dell’ultimo anno e sulle prove degli anni precedenti.
Titolo rilasciato
A conclusione degli esami relativi al corrente anno scolastico 2012/13, gli Istituti Professionali rilasceranno i titoli di qualifica del previgente ordinamento, "equipollenti" alle nuove qualifiche dell’Istruzione e Formazione Professionale sulla base di una specifica tabella di corrispondenza allegata all’intesa 16 dicembre 2010.
Promozione alla classe quarta
Lo scrutinio, di cui al punto A dell’art. 27 dell’OM 90/2001, deve prevedere una doppia valutazione: una finalizzata alle prove d’esame di cui al punto B dell’art. 27, l’altra all’ammissione alla classe quarta secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento sulla valutazione DPR 122/09.