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Emergenza Coronavirus: ulteriori provvedimenti per la scuola, l’università e l’AFAM

Varato un nuovo DPCM: chiusura delle scuole in 11 comuni, sospensione delle attività didattiche nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e nelle province di Pesaro e Urbino e Savona fino all’8 marzo.

01/03/2020
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri in accordo con i governatori di tutte le regioni, ha varato un altro DPCM nella giornata del 1 marzo 2020 che in sostanza proroga gli effetti del decreto precedente, anche se il disposto articola alcune differenze. Tali disposizioni si applicano anche a tutte quelle realtà territoriali dove le autorità locali hanno disposto la chiusura delle istituzioni o la sospensione delle attività didattiche anche se non citate nel suddetto DPCM.

Settore scolastico

  1. chiusura delle scuole statali e paritarie, asili comunali, sedi di formazione professionale, sedi universitarie in 11 comuni (10 in Lombardia e 1 in Veneto)
  2. nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e nelle province di Pesaro e Urbino e Savona è prevista la sospensione fino all’8 marzo dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado. Nel resto della Liguria e nel Piemonte, due ordinanze regionali stabiliscono la sospensione le attività educative e didattiche fino al 3 marzo. Un'ulteriore ordinanza regionale stabilisce nel Friuli Venezia Giulia la sospensione attività didattiche fino all'8 marzo.
  3. provvedimenti per tutto il territorio nazionale:
  • sospensione delle gite e dei viaggi di istruzione fino al 15 marzo con la possibilità di rimborso per causa di forza maggiore in base all’art.41 co.4 del Codice del Turismo
  • il Ministero dell’Istruzione con una faq ha chiarito che la sospensione riguarda anche i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) in quanto queste attività sono assimilate alle uscite didattiche
  • obbligatorietà del certificato medico di riammissione a scuola dopo assenze superiori a  5 giorni per malattie infettive soggette a notifica obbligatoria ai sensi del D.M 6/1990, anche in deroga alla normativa vigente, fino al 15 marzo.
  1. nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni esposizione presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, delle informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all’allegato 4 (misure igieniche).

Queste ulteriori disposizioni, dunque, che in parte prorogano quelle già adottate, presentano maggiori specificazioni geografiche legate ad un quadro più preciso della situazione d’emergenza.
L’articolo 4 del DPCM promuove il “lavoro agile” in tutto il territorio nazionale.
In tale situazione, soprattutto nelle zone ritenute a maggiore sensibilità al contagio tale da giustificare la chiusura delle scuole o la sospensione delle lezioni, è opportuno che l’organizzazione del lavoro del personale scolastico sia finalizzata all’espletamento dei servizi che si possono ritenere indispensabili a tutela degli interessi degli stessi lavoratori (pratiche pensionistiche, assunzioni in ruolo, certificazioni urgenti, scadenze indifferibili).
A tal fine continuano ad essere molto utili le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e della Direttiva 1 del Ministero della Funzione Pubblica al punto 3, soprattutto in considerazione dei potenziali rischi a cui possono essere esposti lavoratrici e lavoratori (fra questi quelli legati alla mobilità, l’uso di mezzi pubblici) ed ai disagi sociali provocati dalle disposizioni emergenziali di queste ultime due settimane. In particolare è consigliabile adottare:

  • per docenti e alunni didattica a distanza nelle forme possibili,
  • per gli insegnanti riunioni collegiali a distanza,
  • per il personale ATA, riduzione al minimo delle presenze in ore ben circoscritte della giornata.

Occorre favorire in ogni caso forme di flessibilità e lavoro agile in particolare per il personale affetto da patologie o che debba accudire i figli in conseguenza alla sospensione delle attività negli asili e nelle scuole dell’infanzia o assistere i familiari.
Riteniamo inoltre importante che sia avviata, anche con mezzi non tradizionali, come la posta elettronica o la videochiamata, un’interlocuzione fra il dirigente scolastico e la RSU al fine di convenire le modalità più idonee sia per il personale ATA sia per quello docente.

Le presenti indicazioni riguardano anche le scuole non statali e della formazione professionale.

Università e AFAM

Nel DPCM viene ribadito che per lo svolgimento delle attività didattiche nei settori di università e AFAM nelle quali non sono consentite, per esigenze legate all’emergenza sanitaria, le attività didattiche in presenza, le stesse attività possono essere svolte, laddove possibile, con modalità a distanza, avendo particolare cura per le esigenze degli studenti con disabilità. Dopo il ripristino dell’ordinaria funzionalità, dovranno essere assicurati, se necessario e individuandone le modalità, il recupero delle attività formative o delle eventuali prove di verifica funzionali al completamento delle attività didattiche. Le assenze degli studenti determinate dai provvedimenti di contenimento del contagio, non sono computate per l’ammissione agli esami finali e ai fini delle relative valutazioni.

Continuiamo a mantenere interlocuzioni costanti con i Ministeri, per sottoporre ulteriori problematicità anche al fine di ottenere delle linee guida condivise con il sindacato per valutare le problematiche che via via emergeranno. Vedi ad esempio il diritto di recesso per i viaggi di istruzione.