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Alternanza scuola lavoro: accordo tra Autogrill e sindacati di categoria

L’obiettivo è quello di offrire garanzie agli studenti coinvolti nel percorso previsto dalla legge 107/15. È una implicita denuncia della mancata adozione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza.

27/06/2017
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Come è noto fin dall’entrata in vigore delle norme della legge 107/15 che hanno reso curricolare l’alternanza scuola lavoro, si è aperta un’aspra discussione sulle finalità dell’alternanza, sul ruolo della scuola e dei soggetti ospitanti, sullo status dello studente.

La posizione della FLC CGIL è ben nota sull’argomento: si tratta di una metodologia didattica, non è finalizzata all’accesso al mercato del lavoro, gli alunni mantengono lo status di studenti e non devono sostituire posizioni professionali, occorre eliminare la precisa quantificazione delle ore del percorso, la responsabilità dell’intero percorso rimane in capo alla scuola, i percorsi devono essere coerenti con l’indirizzo di studio frequentato dallo studente, i soggetti ospitanti devono possedere specifici requisiti e devono essere obbligatoriamente individuati dalle scuole utilizzando il Registro Nazionale per l’alternanza istituita presso le Camere di Commercio.

Alla base di queste opzioni valoriali c’è la centralità delle studentesse e degli studenti in formazione di cui uno degli elementi fondamentali è il riconoscimento di diritti e doveri che devono essere codificati da un’apposita Carta, così come peraltro previsto dalla stessa legge 107/15. Sono passati ben due anni dall’entrata in vigore di tale legge e probabilmente solo a partire dal prossimo anno scolastico tale documento vedrà la luce. In questi due anni sono stati denunciati tantissimi casi in cui l’alternanza si è trasformata né più e né meno che in sfruttamento.

Anche per far fronte a questa emergenza i sindacati di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno siglato il 20 giugno scorso un verbale di accordo sul tema dell’alternanza con Autogrill.

In particolare l’accordo individua:

  • la durata della parte dell’alternanza da realizzare in azienda (di norma non più di 6 settimane per studente)
  • la durata di impegno giornaliero dello studente (di norma 4 ore)
  • il numero di ore per studente (di norma 120 ore).

Inoltre stabilisce che:

  • l’attività di alternanza non si può svolgere né di domenica e neanche dalla 22.00 alle 7.00
  • gli studenti sono sempre affiancati da tutor previamente formato dall’azienda
  • la RSA/RSU dei punti vendita potrà segnalare eventuali problematiche che dovessero riscontrarsi nel corso dell’esperienza.

È evidente l’importanza dell’accordo poiché esso è finalizzato a prevenire un uso scorretto dell’alternanza e a dare un ruolo rilevante di controllo alla RSA/RSU nel denunciare abusi. È altrettanto evidente, però, che la sua sottoscrizione deriva inequivocabilmente da un ritardo inammissibile del MIUR e dei ministeri concertanti nel definire la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza.

Appare sempre più urgente cancellare quelle norme sull’alternanza introdotte dalla Legge 107/15 che ne stravolgono ruolo e finalità, a partire dalla precisa (e insensata) quantificazione del monte ore triennale. Ripetiamo ancora una volta: cosa ne pensa la Ministra dell’Istruzione?

Nonno, cos'è il sindacato?

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