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Apprendistato e tutor o referente aziendale: il punto della situazione

L'analisi degli accordi interconfederali e di categoria. La nostra scheda di approfondimento e i testi degli accordi sottoscritti.

09/11/2012
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Il Testo Unico sull'Apprendistato (TUA), DLgs 167/11, prevede che la disciplina di questo contratto di lavoro sia rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto di alcuni principi tra i quali quello dell'obbligo della presenza di un tutore o referente aziendale.

Scarica la nostra scheda di approfondimento

Nella normativa precedente al TUA la figura del "tutore aziendale per l'apprendistato " era regolata dal DM 28/02/2000 che, in applicazione dell'art. 16 della Legge 196/97, ne definiva compiti, requisiti, numero massimo di apprendisti da seguire, nonché le competenze da acquisire/sviluppare anche mediante la programmazione di specifici interventi formativi a cura delle regioni, di concerto con le parti sociali.

Nell'ambito percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dal DLgs 77/05, attivabili sia nel sistema di istruzione (Licei, tecnici e professionali) che nel sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), sono previste due figure riferite alla funzione tutoriale: il docente tutor interno e il tutor formativo esterno. Il docente tutor interno è nominato dall'istituzione scolastica o formativa. Il tutor formativo esterno è designato dalle imprese, o dalle rispettive associazioni di rappresentanza, o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o dagli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa e con le quali l'istituzione scolastica o formativa ha sottoscritto apposita convenzione. Inoltre l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica le competenze da essi acquisite.

Come è noto, tra le novità più rilevanti del TUA vi è una forte spinta all'utilizzo dell'apprendistato per l'acquisizione di titoli di studio ed in particolare, in questa fase, quelli dell'istruzione e formazione professionale (IeFP): la qualifica professionale triennale e il diploma professionale quadriennale. Non caso sono stati sottoscritti in Conferenza Stato Regioni l'Accordo 15 marzo 2012 concernente la definizione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, e l'Accordo 19 aprile 2012 sulla certificazione delle competenze in apprendistato.

È evidente che la presenza solo della figura del tutor o referente aziendale nell'ambito di percorsi in apprendistato finalizzati anche all'acquisizione dei titoli di studio rappresenta uno degli elementi di fortissima discontinuità rispetto al passato.

Appare pertanto indispensabile una disamina di come è stata declinata la figura del tutor all'interno degli accordi interconfederali e di categoria sottoscritti fino ad oggi.

Gli accordi interconfederali si limitano ad affermare che nel piano formativo individuale "sarà individuato un tutore/referente aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di adeguata professionalità".

Assai più complessa è la situazione degli accordi di categoria sottoscritti. Premesso che il riferimento è quasi sempre all'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, gli accordi fanno scelte assai variegate: si va da competenze del tutor rilevanti sul piano del contesto normativo, dell'accoglienza, delle relazioni, della pianificazione dei percorsi, della valutazione dei progressi e dei risultati dell'apprendimento, anche a seguito della frequenza di apposti corsi di formazione (accordo del 4 maggio 2012 settore "credito cooperativo"), fino alla semplice affermazione che "Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un "tutor""(contratto del settore marittimo del 23 aprile 2012). Da notare, inoltre, che alcuni accordi di settore, a differenza di quanto stabilito dagli accordi interconfederali, prevedono che il tutor possa essere esterno all'azienda quando quest'ultima decida di avvalersi per la formazione di una struttura esterna. E' di plastica evidenza che una situazione così differenziata sia palesemente insostenibile in relazione all'apprendistato finalizzato all'acquisizione di titoli di studio che, come è noto, hanno valore legale su tutto il territorio nazionale.

Altra questione di grande rilievo è la capacità formativa dell'impresa a cui diversi accordi fanno riferimento. In generale i requisiti individuati sono tre:

  • Risorse umane idonee a trasferire competenze (in alcuni accordi si specifica "con esperienza o titoli di studio adeguati")
  • Tutor con formazione e competenze tecnico professionali adeguate formalmente e concretamente acquisite
  • Locali idonei in relazione agli obiettivi formativi.

A parere della FLC CGIL, nell'ambito dell'apprendistato finalizzato all'acquisizione dei titoli di studio, è evidente che la capacità formativa dell'impresa non potrà essere regolamentata esclusivamente da accordi di categoria tenuto conto che le Regioni per l'erogazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionali chiedono, in attuazione di precise normative e procedure, l'accreditamento sia degli istituti scolastici che di quelli formativi

Infine diversi accordi definiscono in maniera assai analitica i profili formativi e gli standard professionali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante. È evidente che negli accordi il termine competenze coincida con conoscenze e che l'acquisizione di quest'ultime avvenga attraverso l'addestramento professionale. Appare, pertanto, non più rinviabile l'effettiva creazione di un sistema nazionale della certificazione delle competenze che possa costituire un quadro di riferimento chiaro nella definizione di qualsiasi tipologia di percorso formativo.

Alleghiamo i testi degli accordi sindacali sottoscritti nonché il quadro sinottico di quanto previsto dai citati accordi riguardo a tutor e capacità formativa dell'impresa.