Cambiamo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Home » Attualità » Sindacato » Precari università e ricerca. Prima lettura della FLC della norma approvata al Senato che estende le procedure di stabilizzazione

Precari università e ricerca. Prima lettura della FLC della norma approvata al Senato che estende le procedure di stabilizzazione

Importanti novità per quanto attiene il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della pubblica amministrazione, ivi compresi università ed enti di ricerca. Articolo 93 del disegno di legge Finanziaria

21/11/2007
Decrease text size Increase  text size

Fra le novità contenute nel testo del disegno di legge Finanziaria 2008 approvato, in prima lettura, il 15 novembre 2007 dal Senato, assumono particolare rilevanza gli emendamenti relativi alla stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione .

Da una prima lettura del testo, passato ora alla discussione ed approvazione della Camera, rileviamo che:

  • La norma ribadisce (comma 5) il contenuto dell’articolo 97 della costituzione ove si prevede che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione avvenga sulla base di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

  • Si confermano le procedure di stabilizzazione già avviate e se ne estende l’operatività al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

  • Di grande importanza la previsione (comma 7) per la quale entro il 30 aprile 2008 tutte le amministrazioni, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, dovranno adottare piani per la progressiva stabilizzazione non solo del personale a tempo determinato ma anche del personale utilizzato con contratti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, “in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione”. Rileviamo che gli assegni di ricerca sono giuridicamente assimilabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa come ha confermato anche la direttiva 7 del dipartimento funzione pubblica.

  • Si esclude dalla procedure di stabilizzazione il personale di diretta collaborazione degli organi politici.

  • Si rende finalmente operativo (comma 8) il fondo per l’assunzione dei lavoratori precari già attivato dalla finanziaria 2007. Ai fini della stabilizzazione di tutte le tipologie escluse dai commi precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, si dovranno, infatti, disciplinare i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, e le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive.

  • Le risorse aggiuntive (comma 9) destinate ai piani di stabilizzazione sono collocate sul fondo di cui al comma 417 art 1 legge finanziaria 2007 e ammontano a 20 ml di euro per il 2008, 20 per il 2009 e 20 per il 2010. Il fondo aveva una dotazione di partenza pari a 5 ml di euro e avrebbe dovuto alimentarsi con una percentuale sulle maggiori entrate derivate dalla riduzione degli interessi sul debito e da una parte degli introiti delle aziende di stato. Fino ad oggi l’entità delle risorse non era stata quantificata nonostante le continue richieste.

  • Si dispone che L’APAT (comma 11), continui ad avvalersi fino al 31 dicembre 2008 di personale assunto con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione.

  • Vengono prorogati al 31 dicembre 2008 (comma 12) i contratti di formazione e lavoro non convertiti in contratti a tempo determinato entro il 31 dicembre 2007.

  • Si prevede (comma 18) che i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze con contratto di lavoro subordinato. Rispetto al testo in ingresso, che prevedeva una riserva del 10% sui posti messi a concorso per i titolari di contratti di collaborazione, nel testo approvato si prevede un punteggio che riconosce e valorizza l’anzianità di servizio prestato.

Riservandoci un esame dettagliato delle conseguenze che tali novità produrranno sul percorso di stabilizzazione del personale precario quando l'iter della finanziaria sarà completato, rileviamo la positività dei provvedimenti approvati, in coerenza con quanto da noi rivendicato con la campagna perché noi no?, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro parasubordinati.

In tal senso riteniamo necessario che alla Camera si intervenga a sciogliere alcune ambiguità del testo approvato al Senato, che sicuramente ha risentito del clima particolarmente difficile che si è determinato alla vigilia del varo della finanziaria. Il limite principale è rappresentato dalla esiguità delle risorse che ammontano a 20 milioni di Euro e alla mancata previsione della proroga automatica. E’ necessario che le risorse vengano aumentate in modo consistente.

Roma, 19 novembre 2007