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Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19: le ricadute sui settori della conoscenza

Prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale. Prorogate disposizioni relative alla sorveglianza eccezionale e alla tutela dei lavoratori fragili.

30/07/2021
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Con il decreto legge 105 del 23 luglio 2021 sono state adottate ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Di seguito la sintesi degli interventi che hanno ricadute dirette o indirette sui settori della conoscenza.

Stato di emergenza nazionale

Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione il 31 gennaio 2020 e prorogato più volte, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021. Tale proroga consente di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza con riferimento alla tipologia delle misure restrittive e alla definizione delle specifiche aree del territorio nazionale su cui applicare tali misure. (art. 1)

Vengono individuati nuovi criteri per la definizione dei parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni ai fini dell’applicazione delle misure restrittive (art. 2)

Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ad una serie di servizi, tra cui:

  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti - oltre che dai musei - dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre;
  • centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia. L’esclusione riguarda anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi;
  • concorsi pubblici (art. 3)

Per quanto non regolato dal D.L. 105/21 per il periodo 1° agosto 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le norme di cui al DPCM del 2 marzo 2021.

Lavoratori fragili

Prorogata sino al 31 ottobre 2021 la concessione del lavoro agile ai lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Alfine di non creare un vuoto normativo, questa disciplina si applica anche al periodo che va dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore della disposizione (23 luglio 2021).

In conseguenza di tale proroga l'autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche è incrementata di 16,95 milioni di euro per il 2021.

La disposizione non proroga, per la stessa tipologia di lavoratori dipendenti, un’altra normativa transitoria, che ha trovato applicazione per il periodo 17 marzo 2020-30 giugno 2021 e che riconosceva, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero.

Proroghe

Prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (attualmente 31dicembre 2021) le seguenti disposizioni

  • la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall’art. 83 del Decreto Legge Rilancio (DL 34/20) (Allegato A punto 15)
  • l’art. 73 del decreto legge 18/20 ed in particolare l’art. 2-bis secondo cui le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni previsti dall’articolo 40 del testo unico della scuola (D. Lgs. 297/94). (Allegato A punto 2)
  • la norma (Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) che stabilisce che è garantita la possibilità, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa. (Allegato A punto 9)
  • la norma (Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) secondo cui il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere. (Allegato A punto 10)
  • alcune disposizioni (Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di esecuzione e pagamento per interventi in tema di edilizia scolastica. In particolare
  • gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto
  • per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

(Allegato A punto 17)

  • la norma (Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) che stabilisce nell’ambito dell’espletamento delle procedure valutative dei Ricercatori a Tempo determinato di tipo B, al terzo anno di contratto e in possesso dell’abilitazione scientifica, finalizzate all’inquadramento nel ruolo dei professori associati, le commissioni giudicatrici tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità. (Allegato A punto 6)
  • la disciplina transitoria per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico) già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale (D.L. 44/21 art. 10 commi 2 e 3). (Allegato A punto 23).