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Prima modifica all'emendamento "ammazza precari", ma non ci fermeremo fino a quando non sarà ritirato!

Nuova formulazione dell'emendamento all'articolo 37 (Disposizioni in materia di stabilizzazioni) del DDL 1441-quater.

01/10/2008
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Viene modificato l’emendamento "ammazza precari" ma non può bastare a nessuno. Infatti, non cambia la sostanza del provvedimento ma ne vengono solo posticipati gli effetti. Deve essere ritirato!

Dopo le iniziative promosse nei vari luoghi di lavoro, le segreterie nazionali FLC Cgil, FIR CISL, CISL UNIVERSITA’, UILPA-UR AFAM, hanno organizzato un presidio nazionale per giovedì 2 ottobre 2008.

L’emendamento nella nuova formulazione posticipa al 1° Luglio l’abrogazione delle norme sulla stabilizzazione della finanziaria 2007 comprese quelle che prevedevano i concorsi con riserva per i co.co.co, le norme che istituivano il fondo per la stabilizzazione dei precari della PA anche con altre tipologie contrattuali e le norme sulla stabilizzazione della finanziaria 2008. Da quella data i contratti di collaborazione e i contratti a termine in contrasto con le nuove norme limitative dell’uso di contratti flessibili contenute nella legge 113 alla data di scadenza non potranno proseguire.

La stessa sorte vale per i contratti degli stabilizzandi in proroga che saranno risolti alla data di scadenza oppure ove manchi il termine entro il 30 giugno 2009.

Si conferma la possibilità per le amministrazioni pubbliche di bandire concorsi con riserva per coloro che hanno requisiti della stabilizzazione e concorsi con riconoscimento dei titoli per i co.co.co.

Si introduce un monitoraggio della funzione pubblica sugli aventi diritto alla stabilizzazione al fine di elargire discrezionalmente proroghe alla durata dei contratti.

Roma, 1 ottobre 2008
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Emendamento all’articolo 37 nuova formulazione

Dopo l’ART. 37 è inserito il seguente:

“Art. 37-bis”
(Disposizioni in materia di stabilizzazioni)

1. A decorrere dal 1°luglio 2009 sono abrogati l’articolo 1, commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’art. 3, commi 90, 92, 94, 95, 96 e 97 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. A decorrere dal 1°luglio 2009alla data di scadenza dei relativi contratti le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il divieto di cui al presente comma si applica con la medesima decorrenza, anche ai contratti prorogati ai sensi dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali contratti sono risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, entro il 30 giugno 2009.

3. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 e per il personale non dirigenziale in servizio al primo gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

4. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni pubbliche nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell’art. 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 nonché in ragione dell’attività lavorativa prestata presso pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

5. Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all’ art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 3 maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all’atto dell’assunzione. Le predette graduatorie potranno avere efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.

6. Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo e delle norme in materia di organici contenute nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133 le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime assunzionale e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.

7. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assunto con contratti a tempo determinato ed avente i requisiti di cui al comma 3. Le amministrazioni indicano per ciascuna unità di personale la qualifica posseduta, la data di inizio del relativo rapporto, specificando la data delle eventuali proroghe e rinnovi, le modalità delle procedure concorsuali svolte, nonché l’esigenza di proseguire il rapporto di lavoro. Le stesse amministrazioni comunicano altresì il numero delle graduatorie ancora vigenti con le relative qualifiche indicando al data di approvazione delle stesse e il numero dei vincitori eventualmente ancora da assumere.

8. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali le amministrazione possono proseguire, anche in deroga al comma 2 e comunque non oltre l’espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale di cui al comma 7, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano per il personale di cui al comma 5.