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Assunzioni 2015. Coscia (PD): chiarire necessità esprimere tutti gli albi territoriali, stralcio idonei, eventuali posti residui. Conferma concorso

Nella sua relazione di presentazione del DDL Scuola, l'on. Coscia (PD) non manca di mettere in evidenza le criticità del piano straordinario di assunzioni.

12/04/2015
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OrizzonteScuola

Nella sua relazione di presentazione del DDL Scuola, l'on. Coscia (PD) non manca di mettere in evidenza le criticità del piano straordinario di assunzioni.

Il piano - afferma la relatrice - assumente un profilo di enorme rilievo politico, giacché per la prima volta in molti anni il Governo stanzia risorse aggiuntive invece che decidere tagli lineari nel settore della scuola. 

Le scuole potranno decidere il fabbisogno utile per l'organico di autonomia?

Secondo l'On. Coscia è necessario chiarire se l'individuazione della consistenza organica dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa (previsti limitatamente alla scuola primaria e secondaria) per l'a.s. sarà operata direttamente dal MIUR, senza tenere conto delle indicazioni di fabbisogno avanzate dalle singole scuole. 

Letteralmente infatti il DDL parla di posti "istituiti" presso la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, come se fossero determinati dal Miur.

Neoasssunti 2015 e albi territoriali

Sul punto - precisa la relatrice - è, peraltro necessario un chiarimento. Il comma 2 stabilisce che i vincitori del concorso 2012 e gli iscritti nelle GAE sono «assunti a tempo indeterminato» e «inseriti negli albi» territoriali.

In realtà ciò avviene all'esito dell'intera procedura descritta ai commi 4 e seguenti. 

Più precisamente, il comma 4 dispone che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, si provvede secondo questo ordine:

1) assunzione dei vincitori del concorso 2012, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento;
2) assunzione degli iscritti nelle GAE, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento, eventualmente incrementato dei posti rimasti vacanti e disponibili al termine della fase precedente;
3) assunzione dei restanti vincitori del concorso 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale;
4) assunzione dei restanti iscritti nelle GAE, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale

Il comma 5 dispone che (tutti) i soggetti interessati «possono» esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali. Nell'ambito degli albi indicati, i soggetti sono assunti prioritariamente – se in possesso del relativo titolo di specializzazione – sui posti di sostegno o, in subordine, a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione. 

Al riguardo, evidenzia che l'indicazione dell'ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali sembrerebbe configurarsi come necessaria (e non meramente possibile) per il corretto funzionamento del meccanismo di attribuzione dei posti. 

Infatti, a esempio, gli albi territoriali afferenti alla regione (o alla provincia) cui si riferiscono le graduatorie di merito (o le GAE) dei soggetti interessati alla prima o alla seconda fase potrebbero essere più di uno. D'altro canto, l'obbligo di specificare in domanda gli albi territoriali discende anche dalla previsione in base alla quale «in caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procedere all'assunzione». Segnala, infine, che è necessario sopprimere le parole «o grado d'istruzione», dal momento che il punteggio è attribuito a ciascun soggetto con riferimento (solo) alle classi di concorso. 

Utilizzo personale anche in classi di concorso per cui non possiede l'abilitazione

Sarà una circostanza residuale?

Nello stesso ambito, inoltre, il comma 6 prevede che, ai fini di una maggiore fungibilità del personale assunto e di una limitazione al ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si utilizza personale docente (di ruolo) in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché in possesso di titolo di studio valido all'insegnamento. Sembrerebbe trattarsi di un criterio per le assunzioni ulteriore rispetto a quelli indicati, secondo un preciso ordine di priorità, al comma 5. Occorrerebbe, peraltro, chiarire come si coordinino le previsioni dei commi 5 e 6 e, in particolare, se il criterio indicato al comma 6 operi in via residuale. 

Mancata assunzione in caso di indisponibilità dei posti

Ricorda, inoltre, che l'articolo 8 prevede l'accettazione espressa della proposta di assunzione da parte dei soggetti interessati. In caso di mancata accettazione, costoro non possono essere oggetto di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario. 

Vi sono tuttavia diversi punti da chiarire. 

A esempio, le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi della procedura, facendo sorgere dubbi in merito a che cosa accada in seguito, con particolare riferimento alla permanenza di posti vacanti e disponibili. 

Al contempo, peraltro, il disegno di legge dispone che alla copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa rimasti vacanti all'esito del piano di assunzioni non si provvede con incarichi a tempo determinato, fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni. La relazione illustrativa evidenzia, viceversa, che i suddetti posti sono soppressi. 

Ricorda che ulteriori disposizioni dell'articolo 8 riguardano le graduatorie esistenti. In particolare, si prevede che, dal 1o settembre 2015, perdono efficacia ai fini delle assunzioni con contratti di qualsiasi tipo e durata (dunque, anche per le supplenze), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, le graduatorie di merito del concorso pubblico del 2012 e le graduatorie ad esaurimento del personale docente. Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente al 2012 per il reclutamento del personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado. 

Con riferimento alla perdita di efficacia delle graduatorie del concorso del 2012 a partire dal 1o settembre 2015, segnala che è necessario un chiarimento in relazione al fatto che il decreto ministeriale c.d. Giannini n.  356 del 2014 aveva previsto che gli idonei hanno titolo ad essere destinatari di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori. 

Rileva, inoltre, che l'articolo 8 prevede che la prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente «ed educativo» – comprendente i soggetti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento – continua ad esplicare la propria efficacia (ai fini del conferimento delle supplenze) fino all'anno scolastico 2016-2017 incluso, limitatamente ai soli soggetti ivi iscritti alla data di entrata in vigore del provvedimento, non assunti a seguito del piano straordinario. 

Un ulteriore chiarimento è necessario a proposito del riferimento al personale educativo, considerato che non si prevede la perdita di efficacia per le graduatorie ad esaurimento di tale personale (né il medesimo è destinatario del piano straordinario di assunzioni). 

Conferma concorso

L'articolo 8 prevede che, a regime, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale – ad eccezione di quello della scuola dell'infanzia e del personale educativo (al quale ultimo, invece, si fa riferimento nell'articolo 21) – avverrà esclusivamente mediante concorso pubblico nazionale, su base regionale, per titoli ed esami. Le relative graduatorie di merito resteranno valide fino all'approvazione della successiva graduatoria e, comunque, non oltre tre anni. 

Ricorda, poi, che nel corso delle audizioni sono emerse varie problematiche che riguardano il piano assunzionale e gli incarichi di docenza annuali, che si dovranno, ovviamente, valutare con attenzione. Tra questi segnala, in particolare, il tema dei docenti presenti nelle graduatorie d'istituto.

Annunzia di non poter condividere la proposta di stralcio dell'articolo 8 che risulta già depositata e cui si è fatto ripetuto riferimento nel corso delle audizioni informali, in quanto tale approccio non sarebbe coerente con la necessità di cambiamento dell'intero quadro di riferimento: nonostante il numero di docenti che si intende assumere a tempo indeterminato sia di ben oltre 100.000 unità, non si può concentrare l'attenzione del Parlamento solo su questa importante iniziativa. 


Presentazione del libro il 18 novembre, ore 15:30
Archivio del Lavoro, Via Breda 56 (Sesto San Giovanni).

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