Neoimmessi in servizio dal 2016
Incarichi a termine entro l'8 settembre prima della fase B. Chi ottiene l'incarico di supplenza rischia di dover attendere
Carlo Forte
Gli incarichi di supplenza fino al 30 giugno saranno conferiti dagli uffici scolastici entro l'8 settembre prossimo. Prima del termine previsto per l'accettazione delle proposte di incarico a tempo indeterminato delle fasi B e C.
Lo ha fatto sapere il ministero dell'istruzione con una nota emanata l'11 agosto scorso (1515). Dunque, chi otterrà una supplenza non breve e poi anche l'immissione in ruolo, potrà ritardare di un anno la presa di servizio da docente di ruolo.
Ma ritornare a casa non sarà facile. I trasferimenti interprovinciali dei neo assunti della fase B e della fase C saranno effettuati in coda ai movimenti ordinari. E le assegnazioni provvisorie potranno essere disposte solo in favore di chi ha figli fino ad 8 anni di età oppure vanta il possesso di una precedenza. La nota dell'11 agosto contiene una precisazione molto attesa dai docenti precari, che hanno presentato le domanda per partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo.
L'ottenimento di una supplenza fino al 30 giugno, infatti, comporta il differimento del termine della presa di servizio della eventuale immissione in ruolo. E ciò consentirà a diretti interessati di continuare a lavorare, almeno per un anno, nella provincia di residenza. Così come previsto dal comma 99, dell'articolo 1, della legge 107/2015. Nel frattempo, secondo quanto previsto nel comma 108, i docenti neoimmessi in ruolo matureranno il diritto a partecipare al piano straordinario di mobilità. Tale diritto consentirà loro di presentare la domanda di trasferimento interprovinciale. Perché la legge 107 prevede una deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di immissione in ruolo ordinariamente previsto dalla legge 128/13.
Ma ciò non vuol dire che per loro sarà agevole ritornare a casa. Il comma 108 della legge 107/15, infatti, attribuisce una priorità ai docenti che sono stati immessi in ruolo nell'anno 2014/2015. Pertanto, gli eventuali trasferimenti interprovinciali dei docenti, che saranno assunti a tempo indeterminato nella fase B e nella fase C, saranno disposti solo sui posti e sulle cattedre che rimarranno vacanti e disponibili dopo i movimenti dei docenti già di ruolo nell'anno scolastico 2014/2015. Compresi i neoimmessi in ruolo della fase 0 e della fase A. Ciò perché le immissioni in ruolo della fase B e della fase C avverranno dopo l'8 settembre, quando l'anno scolastico 2015/2016 sarà già iniziato. E dunque, le relative domande di mobilità interprovinciale, saranno trattate «successivamente» a quelle dei docenti che sono stati immessi in ruolo entro l'anno scolastico 2014/2015. Vale a dire, entro il 31 agosto 2015.
Va detto subito che i movimenti interprovinciali che saranno disposti con effetti dal 1° settembre 2016 saranno effettuati utilizzando <
A questo punto, ai neoimmessi della fase B e della fase C non resterà che rassegnarsi. Perché la legge 128/13 preclude loro la possibilità di presentare la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale.
A meno che non siano genitori di bambini entro gli 8 anni oppure abbiano titolo ad una precedenza. Il comma 108 della legge 107, infatti, prevede che la deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di prima nomina si applichi solo ed esclusivamente ai docenti immessi in ruolo entro il 31 agosto.
Sulla questione, peraltro, è sorta una vera e propria querelle. Perché il ministero dell'istruzione il 5 agosto ha emanato una faq, la n.23, con la quale ha affermato che i docenti che saranno immessi in ruolo a settembre 2015 (e cioè quelli della fase B e della fase C) avrebbero potuto presentare la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017.
Qualche tempo dopo, davanti alla locuzione «assegnazione provvisoria» è comparso l'aggettivo «motivata». Che non cambia il senso della frase. Tanto più che la condizione di procedibilità della domanda di assegnazione provvisoria è una motivazione tipica: l'aspirazione a ricongiungersi con il coniuge, i figli o un parente prossimo. Dunque, il rebus non è stato sciolto.
E a meno che il legislatore non intervenga con un apposito provvedimento, l'obbligo di permanenza triennale continuerà a dispiegare effetti per i neoassunti in ruolo della fase B e della fase C. Perché la deroga al vincolo triennale è prevista da una norma speciale, l'articolo 1, comma 108 della legge 107, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica (Cassazione, sentenza 15 dicembre 2011, n. 27041).