Via chi ha raggiunto i limiti d'età, dalla pensione non si scappa più
La circolare della madia: entro il 28 febbraio la notifica dei dirigenti
Nicola Mondelli
Ennesimo tentativo del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, di favorire condotte omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni nell'applicazione delle più recenti modifiche legislative intervenute in materia di soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio e di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Con la circolare n. 2 del 19 febbraio 2015 il ministro Madia ha infatti fornito una serie di indicazioni sulle modalità di applicazione delle novità legislative, sia con riferimento all'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile, che alla disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto. Che l'intervento del ministro fosse necessario, soprattutto con riferimento al comparto scuola, lo dimostra la sollecitudine con la quale alcuni uffici scolastici territoriali hanno immediatamente portato a conoscenza dei dirigenti scolastici i contenuti della circolare ministeriale con l'invito perentorio a darne immediata applicazione per quanto di loro competenza.
Per i dirigenti scolastici i chiarimenti contenuti nella circolare ministeriale impongono l'emissione di provvedimenti che devono essere posti in essere perentoriamente entro sabato prossimo, 28 febbraio. È entro questa data, infatti, i dirigenti scolastici dovranno fare pervenire ai docenti e al personale Ata interessati, ancorché in servizio con contratto a tempo indeterminato, il preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con effetto dal 1° settembre 2015. Un preavviso notificato successivamente sarebbe nullo e non produrrebbe gli effetti, indicati in premessa, voluti dal legislatore. Nei soli confronti del personale della scuola il preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro non è utilizzabile in qualsiasi momento, come avviene invece, per gli altri pubblici dipendenti, ma solo entro e non oltre il 28 febbraio, conditio sine qua non per accedere al trattamento pensionistico che nei confronti del personale della scuola può decorrere solo dal primo giorno dell'anno scolastico successivo a quello di cessazione dal servizio.
Presupposto per la risoluzione unilaterale è il possesso del requisito contributivo richiesto dalla normativa vigente – decreto legge 201/2011 e successive modificazioni - per il conseguimento della pensione anticipata( nel 2015, 42 anni e sei mesi per gli uomini e 41 anni e sei mesi per le donne). Il ministro Madia ribadisce che il personale della scuola che ha maturato il requisito per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 rimane invece soggetto al regime previgente. Nei confronti di questo personale l'amministrazione scolastica potrà pertanto legittimamente esercitare il recesso al raggiungimento del 65° anno di età entro il 31 agosto 2015, nonché al conseguimento dell'anzianità contributiva di 40 anni di servizio. In tutti i casi, la eventuale decisione di risolvere il rapporto di lavoro deve essere motivata con riferimento alle esigenze organizzative dell'istituzione scolastica.
Altra conferma è la persistente abrogazione/soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età richiesti dalla normativa vigente (65 anni per coloro che beneficiano della normativa previgente l'entrata in vigore della riforma Fornero), 66 anni e tre mesi per quanti sono soggetti alla normativa in vigore( decreto legge 201/2011 e successive modificazioni). Il rapporto di lavoro potrà invece proseguire nel caso in cui il dipendente non maturi alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tal caso potrà rimanere in servizio, per maturare i requisiti minimi per l'accesso alla pensione, non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica, si legge nella circolare, l'adeguamento alla speranza di vita.