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Comportamento antisindacale (ex art. 28 L. 300/70): la FLC CGIL vince un ricorso nei confronti dell'INAPP

Ripristinare corrette relazioni sindacali: la sentenza del Tribunale di Roma lo riafferma senza “se” e senza “ma”. Le motivazioni del giudice.

21/03/2018
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L’azione ex-art. 28 della legge 300/70 (comportamento antisindacale) che la FLC CGIL ha intrapreso nei confronti dei vertici dell’INAPP, per mancata informativa preventiva sulla definizione del Piano dei Fabbisogni 2017-2019, ha avuto il suo esito: pieno accoglimento dell’istanza sindacale e condanna chiara e netta del comportamento antisindacale dell’INAPP. Il giudice, nel testo della sentenza, va anche oltre: definisce “incomprensibili, prima che manifestamente infondati” i “forzati distinguo” con i quali il Presidente dell’INAPP ha tentato di giustificare il proprio comportamento nell’ambito di una normativa speciale riferita agli Enti di Ricerca. Tale specialità degli EPR non riguarda le relazioni sindacali e, pertanto, “la mancata o incompleta informativa, ove prevista dalla legge o da una specifica clausola del CCNL, integra una ipotesi scolastica di condotta obiettivamente antisindacale”.

Inoltre, la sentenza obbliga i Vertici dell’INAPP a “rimuovere gli effetti di tale condotta (antisindacale), astenendosi per il futuro dal porre in essere analoghi comportamenti e fornendo la prescritta informativa preventiva alla organizzazione sindacale ricorrente”. Il giudice, quindi, guarda al futuro e non al passato: non obbliga l’Ente ad annullare tutti gli atti conseguenti, di fatto mettendo in sicurezza tutte le assunzioni fatte nel 2017 in applicazione del Piano dei Fabbisogni, esattamente come era nelle intenzioni della FLC CGIL, ma (forse) non in quelle dell’Amministrazione che in sede di udienza si è rifiutata di conciliare pur sapendo di andare verso una condanna chiara e netta.

La FLC CGIL ringrazia gli Avvocati Francesco Americo, Filippo Aiello e Claudio Zazza che l’hanno efficacemente sostenuta nella difesa delle prerogative sindacali e nella tutela dei lavoratori.

Ancora una volta la FLC CGIL è riuscita a far emergere la non correttezza del comportamento dei vertici, senza mettere a rischio i livelli occupazionali dell’Istituto, smentendo di fatto chi, poco avveduto o mal consigliato, ha tentato con atti formali di mettere in discussione l’azione del sindacato.

A questo punto solo una strada è percorribile: l’INAPP ha l’obbligo di applicare l’articolo 20 del D.lgs n. 75/2017 seguendo tutte le indicazioni riportate nella Circolare n.3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Pertanto il percorso di stabilizzazione del personale precario dell’INAPP va individuato “garantendo la partecipazione delle organizzazioni sindacali”, attraverso un confronto che va aperto prima possibile, prima di dare applicazione alle delibere assunte in autonomia e pertanto illegittime, esattamente per le stesse ragioni che hanno motivato la sentenza di condanna per comportamento antisindacale dell’Istituto.

Alle Lavoratrici e ai Lavoratori dell’INAPP, che ringraziamo per il sostegno manifestato in questa occasione, ricordiamo che l’unica tutela è quella del Sindacato e rinnoviamo l’invito a non fidarsi in alcun modo delle lusinghe che vengono da parte di chi ha ampiamente dimostrato di non essere in grado di garantire la correttezza dei propri atti.

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