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INAF: l'ente si appresta ad assumere 34 unità di personale, ma…

Un segnale importante, che però presenta qualche insidia nelle procedure.

17/12/2012
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Pubblichiamo di seguito la lettera che Domenico Pantaleo, Segretario generale FLC CGIL, ha inviato al Presidente ed al Direttore generale INAF riguardo le procedure per le assunzioni in itinere.
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Roma, 12 dicembre 2012

Al Presidente INAF
Dott. Fabrizio Bignami
Viale del Parco Mellini, 84 – 00136 ROMA

Al Direttore Generale INAF
Dott. Umberto Sacerdote
Viale del Parco Mellini, 84 – 00136 ROMA

Egregio Presidente,
Egregio Direttore Generale,
apprendiamo con soddisfazione che l'Ente è in procinto di procedere all'assunzione di 34 unità di personale. Certamente non rappresenta la risposta alle necessità di reclutamento in posizioni stabili dell'INAF ma è comunque un segnale importante.

Proprio in riferimento alle future assunzioni abbiamo notato che tra le modalità operative indicate dall'amministrazione con protocollo 604, certamente per un errore e immaginiamo in assoluta buona fede, si “prescrive” ai futuri firmatari dei contratti una interruzione di “almeno 20 giorni” tra l'ultimo rapporto di lavoro che eventualmente dovesse intercorrere con INAF e il nuovo contratto a tempo indeterminato.

La motivazione sarebbe quella di evitare una continuità tra i due contratti al fine di salvaguardare l'ente da possibili contenziosi in materia di riconoscimento dei servizi pregressi.
Vogliamo ricordarVi, a tale proposito, che la clausola 4 dell'accordo quadro 18 marzo 1999 in materia di lavoro a termine siglato dalle organizzazioni intercategoriali europee dei sindacati e dei datori di lavoro e recepita nella direttiva 99/70/CE intitolata “Principio di non discriminazione” si considera direttamente operativa negli ordinamenti nazionali.

La suddetta clausola al punto 1 prevede “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Al punto 4 “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.

Secondo l'interpretazione consolidata nella giurisprudenza comunitaria tale clausola 4 ha un contenuto sufficientemente preciso affinché possa essere invocata da un singolo nei confronti dello Stato ed applicata dal giudice, anche previa disapplicazione di una normativa interna difforme.

Ciò è puntualmente accaduto negli enti di ricerca, come nel resto della Pubblica Amministrazione, con soddisfazione dei ricorrenti che si sono visti riconoscere il diritto alla carriera a prescindere dalla continuità o meno del rapporto di lavoro a maggior ragione se la soluzione di tale continuità fosse risultata da una scelta delle amministrazioni avente finalità elusive della disciplina comunitaria quando non esplicitamente fraudolente.

In sostanza, ci sembra di capire, l'amministrazione dell'INAF di fronte ad un orientamento ormai consolidatissimo della giurisprudenza comunitaria e interna alla prima richiamatasi anziché procedere con il riconoscimento dell'anzianità pregressa evitando ulteriori giudizi sceglie deliberatamente di esporsi a un nuovo contenzioso.

È infatti evidente che qualora i lavoratori decidessero di far valere presso il tribunale la richiesta di riconoscimento dell'anzianità si vedranno costretti a domandare anche il risarcimento del danno per la mensilità retributiva persa a causa di questa incauta disposizione dell'amministrazione con una elevata probabilità di vedere soddisfatta tale rivendicazione dalla magistratura ordinaria.

Diffidiamo, pertanto, l'amministrazione dal procedere secondo le modalità incautamente indicate nel protocollo 604 in merito alla interruzione dei rapporti di lavoro e la invitiamo a definire, piuttosto, per i nuovi assunti un livello di inquadramento corrispondente all'anzianità maturata.

Ciò eviterebbe ulteriori spese legali per l'amministrazione che risulterebbe con ogni probabilità soccombente in ragione della univocità delle pronunce in cui si afferma inequivocabilmente il diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa per i lavoratori con contratto a termine.

INAF, qualora persistesse nella sua intenzione di costringere i lavoratori all'interruzione del contratto (con perdita della retribuzione minimo per 20 giorni) al fine esplicito di cautelarsi da un contenzioso in cui comunque sulla base del già citato consolidatissimo orientamento risulterebbe perdente, si renderebbe inoltre passibile di un provvedimento cautelare d'urgenza con riserva di segnalazione alla Corte dei Conti per azione di danno erariale conseguente agli oneri oggettivi da contenzioso.

Certi di un riscontro positivo e della consueta collaborazione porgiamo distinti saluti.

Il Segretario generale FLC CGIL
Domenico Pantaleo

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