L'ISPRA deve sciogliere la riserva sull'applicazione del comma 1 per le stabilizzazioni!
Pubblichiamo il resoconto dell'incontro del 17 maggio scorso con i vertici dell'Ente.
Lo scorso 17 maggio si è svolto l’incontro con i vertici ISPRA e le organizzazioni sindacali sul piano dei fabbisogni del personale, nel corso del quale sono state date informative preliminari riguardo diverse tematiche, sulle quali tuttavia sono state concordate ulteriori prossime occasioni di confronto e di approfondimento (Modifiche Regolamento di Organizzazione, ISIN, telelavoro e smart-working, Regolamento emergenze, art. 54).
Piano del Fabbisogno
Si sta approntando un aggiornamento del piano attuale, che dovrebbe essere approvato con delibera del CdA nel prossimo mese di luglio. Il nuovo piano terrà conto delle nuove risorse rese disponibili e delle cessazioni aggiuntive che si prevedono per il 2018, nonché le risorse che sono state assegnate all'ISPRA per le stabilizzazioni, consentendo quindi un incremento già per l’anno in corso del numero di stabilizzazioni.
Al fine delle stabilizzazioni l'ISPRA prevede di utilizzare dei criteri di priorità, mentre tecnicamente verrà emanato un interpello con il quale sarà determinata una graduatoria. Tra le priorità sono state previste la necessità di "coprire" le attività specificatamente previste dalla Legge 132, quali quelle afferenti al SINA e ai laboratori, in quanto ritenute strategiche per l'Istituto.
La delegazione non ha chiarito la modalità di applicazione del comma 1 dell'art 20 del dlgs 70/17, nel senso se adotterà o meno la previsione normativa ribadita dalla Circolare n. 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica di riconoscere al fine del requisito dei tre anni anche periodi prestati con contratti di lavoro flessibili, fra cui gli AdR. A parole la delegazione ha dichiarato di essere aperta alle proposte e ai suggerimenti delle organizzazioni sindacali, ma nel documento di lavoro consegnato, si conferma al momento la prospettiva di stabilizzare attraverso il comma 1 solo coloro che hanno i requisiti dei tre anni a tempo determinato.
Vi è stata un’ampia e animata discussione “sulla tipologia di contratti da considerare per il computo dei 3 anni di servizio” ai fini dell’applicazione del comma 1 dell’art. 20, durante la quale l'amministrazione ha affermato che avrebbe tenuto conto di cosa avrebbe fatto il CNR al riguardo.
Abbiamo ribadito che la circolare della Funzione Pubblica chiarisce che ai fini del computo dei suddetti tre anni, sono utili gli anni maturati “direttamente con l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale” per la quale si prevede poi il reclutamento in ruolo. Abbiamo sollecitato vigorosamente l'Amministrazione ad applicare il comma 1 in maniera "estensiva" così come stanno facendo in altri importanti Enti Pubblici di Ricerca.
Rispetto alla sollecitazione relativa al CNR, c'è oggi una novità importante che è emersa nel corso dell'ultima riunione della ConPER (Consulta dei Presidenti degli Enti pubblici di Ricerca) e da interlocuzioni dirette con il Prof. Inguscio, che conferma quanto già anticipato nell'ultima riunione di confronto sulle stabilizzazioni al CNR, l'applicazione del Comma 1 avverrà secondo le modalità previste dalla Circolare n. 3. Pertanto non ci sono alibi per chi non volesse adottare tale lettura, come l'INAF sta facendo (unico nel panorama degli Enti Pubblici di Ricerca), trincerandosi dietro presunte posizioni difformi del CNR o orientamenti prevalenti del ConPER. Tutto questo non esiste e l'ISPRA non può utilizzare scorciatoie per non decidere e non assumersi le proprie responsabilità su questo punto.
Formuleremo comunque le nostre proposte sulla bozza di lavoro presentata dall'amministrazione, anticipando che per quanto riguarda la FLC CGIL i criteri dovrebbero prevalentemente essere ispirati all'anzianità di precariato, piuttosto che algoritmi più o meno complessi per incrociare i vari criteri, per formulare una graduatoria finale.
Valorizzazione del personale
Abbiamo sottolineato come il nuovo piano del fabbisogno debba prevedere anche i passaggi di livello per il personale a tempo indeterminato, che non ha più avuto opportunità di sviluppo della carriera da molti anni. Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite che riconosce le nostre ragioni sull’articolo 15 del CCNL sarà un punto oggetto su cui chiederemo un confronto approfondito nel prossimo incontro, che si terrà il 4 giugno.
La FLC CGIL non può fare a meno di rilevare, almeno stando agli elementi emersi, una eccessiva cautela nell'elaborare proposte di ampio respiro, preferendo procedere per piccoli passi successivi, da decidere anno per anno, che non sembrano cambiare di molto l'orizzonte riguardo al piano di fabbisogno e quindi al programma delle assunzioni così come è delineato. Riteniamo invece che sia importante per l'ISPRA predisporre un atto unico per le stabilizzazioni, che comprenda il personale che rientra sia nel comma 1, che nel comma 2 dell'art. 20 del dlgs Madia, al fine di avere un quadro d'insieme, con tempistiche opportune ma definite già da ora. Come più volte ribadito l'art. 20 riguarda il superamento del precariato e non ha nulla a che vedere con i normali bandi di reclutamento.
A nostro avviso stando i numeri limitati dei precari da stabilizzare all'ISPRA l'atto potrebbe avvenire anche in un’unica soluzione, tuttavia è importante ribadire che tutta la procedura sia ricompresa in un unico provvedimento.