Stabilizzare i precari: ce lo chiede L’Europa!
Il Segretario Generale della FLC CGIL Domenico Pantaleo invia formale diffida al CNR
Il 15 aprile 2015 il Segretario Generale della FLC CGIL, Domenico Pantaleo, ha inoltrato formale Atto di Messa in Mora e Diffida al Consiglio Nazionale delle Ricerche avente come oggetto la richiesta di avviare il processo per la stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in servizio e il riconoscimento di tutti i diritti del personale assunto con contratti atipici (assegnisti di ricerca e altro).
La Corte di Giustizia Europea ha infatti stabilito, con la nota sentenza del 24 novembre 2014, che lo Stato Italiano ha abusato per anni dei contratti a termine impiegandoli per rispondere a esigenze stabili e non temporanee. Se ciò è vero nella Scuola Pubblica lo deve essere altrettanto per gli Enti Pubblici di Ricerca, dove il sostanziale blocco del turn over ha fatto si che il lavoro ordinario si basasse in massima misura sull’attività lavorativa di personale con contratto a termine, assegnisti, co.co.co, co.co.pro e borsisti.
La sentenza della Corte Europea è comunque stata emessa solo per i precari della Scuola e, ad oggi, i giudici italiani hanno prevalentemente riconosciuto il risarcimento economico del danno ed in alcuni casi l’immissione in ruolo soprattutto da parte dei giudici di primo grado.
La vertenzialità individuale quindi negli Enti pubblici di Ricerca non fornisce al momento alcuna garanzia di un esito favorevole alla stabilizzazione del ricorrente.
E’ altresì opportuno considerare che, diversamente dal comparto scuola, dove i lavoratori precari hanno una garanzia nel rinnovo dei contratti a tempo determinato essendo inseriti in apposite graduatorie utilizzate ogni anno dall’amministrazione per il conferimento delle supplenze, nel settore ricerca è opportuno sapere che tale garanzia non sussiste.
Altri elementi che occorre considerare sono: il termine massimo di 5 anni previsto dal CCNL Comparto Ricerca per i contratti a tempo determinato; gli Accordi integrativi, sottoscritti al CNR, posti in essere per la salvaguardia dei posti di lavoro che hanno consentito la proroga dei contratti fino al 31 dicembre 2018.
Ai fini dell’instaurazione della vertenza è necessario che i lavoratori abbiano avuto un numero di contratti a tempo determinato, reiterato nel corso degli anni al punto tale da poter sostenere la illegittima reiterazione in violazione della direttiva comunitaria.
Coloro che non avranno ottenuto un rinnovo contrattuale e risulteranno in possesso dei requisiti, potranno contestare anche il termine apposto all’ultimo contratto previa impugnativa che dovrà avvenire con lettera inviata all’Ente nel termine di 120 giorno dalla scadenza del contratto.
In ogni caso la vertenza comprenderà tra le proprie richieste anche il risarcimento del danno nei confronti dell’Amministrazione e dello Stato per la violazione della direttiva comunitaria 199/70/CE.
La FLC CGIL rilancia così una forte iniziativa politico sindacale per la stabilizzazione dei precari della conoscenza, ritenendo insufficiente perseguirla unicamente attraverso la via della vertenziale individuale.