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Ricerca, ipotesi CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: senza equità sulle risorse aggiuntive non ci può essere un contratto nazionale

Stralciate dal rinnovo contrattuale la parte riguardante l’ordinamento professionale e l’utilizzo delle risorse aggiuntive riferite al settore ricerca, rimandandole ad una successiva sequenza contrattuale.

17/07/2023
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Venerdì 14 luglio 2023 è stata sottoscritta all’ARAN l’ipotesi del CCNL “Istruzione e Ricerca”, un comparto di circa un milione e duecento mila lavoratori, che aspettavano ormai da troppo tempo la chiusura di una trattativa che riguarda il triennio 2019-2021.

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Seppur il CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” sia unico, al suo interno ci sono quattro distinti settori contrattuali, quello della scuola, dell’università, degli enti pubblici di ricerca e dell’AFAM, preceduti da una parte generale con le regole comuni.

Tutti i settori hanno avuto a disposizione risorse aggiuntive rispetto all’aumento base del 3,78% della massa salariale previsto nella finanziaria del 2021 per la generalità dei dipendenti pubblici.

Per il settore ricerca le risorse aggiuntive non hanno riguardato tutto il personale ma solo i lavoratori degli EPR vigilati dal MUR. Questa assurda situazione determina allo stato attuale una ingiustificata disparità di trattamento che non poteva essere in alcun modo ratificata con la sottoscrizione del CCNL, che oltretutto non avrebbe potuto neanche prevedere per il personale degli enti vigilati dal MUR un utilizzo delle risorse aggiuntive per aumenti di voci tabellari, come avvenuto per gli altri tre settori, in quanto il presupposto per l’applicazione di incrementi economici fissi e ricorrenti a livello di contratto nazionale è che ci sia la copertura economica per tutto il personale a cui il contratto è destinato. Pertanto, mentre continua e continuerà sempre con più determinazione la nostra azione per far sì che ci siano le risorse aggiuntive per tutto il personale del settore ricerca, l’unica possibilità percorribile allo stato delle cose, considerata la tempistica che si è determinata per la chiusura degli altri settori, è stata quella di stralciare dal rinnovo contrattuale la parte riguardante l’ordinamento professionale e l’utilizzo delle risorse aggiuntive riferite al settore ricerca, rimandandole ad una successiva sequenza contrattuale che comincerà dal 7 settembre 2023 e che riguarderà anche altri aspetti, più specifici, relativi agli altri settori. Riguardo la sequenza contrattuale va precisato che, considerate anche alcune posizioni non condivisibili assunte dall’ARAN, ad esempio quella sull’articolo 58 dell’orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi, la FLC CGIL ha valutato opportuno e proposto di rimandare la discussione su tutta la sezione del settore ricerca, ma poiché tale proposta non è stata condivisa dal tavolo, si è poi proceduto contrattando sulle parti di contratto rimanenti.

Cosa è cambiato rispetto al vigente CCNL?

Premesso che la parte economica, al netto delle risorse aggiuntive, è stata già per il 95% erogata con l’accordo del novembre 2022, le modifiche apportate rispetto al vigente CCNL sono poche e riguardano essenzialmente alcuni miglioramenti sia sulle materie riferite alle relazioni sindacali, in particolare sui diritti di informazione e sia su alcuni aspetti del rapporto di lavoro, in particolare sui permessi retribuiti (per motivi personali e per le visite mediche).

Una normativa contrattuale per il lavoro agile

La parte più significativa di questa prima parte del rinnovo è certamente rappresentata dall’aver previsto una specifica normativa contrattuale sul lavoro a distanza. La regolamentazione, tenendo conto dell’attuale ambito legislativo, è certamente positiva, anche se riteniamo si poteva fare ancora di meglio vista l’innegabile specificità del lavoro che si svolge negli EPR rispetto al resto della pubblica amministrazione. Comunque, nonostante una posizione particolarmente rigida dell’ARAN che si è attestata su quanto già sottoscritto negli altri contratti pubblici, siamo riusciti a far esplicitare nel testo un importante elemento di flessibilità rispetto alla individuazione delle giornate di lavoro agile, che di volta in volta, in base alle esigenze di lavoro, potranno essere modificate rispetto a quanto viene previsto nel contratto individuale.

Mentre è apparso subito evidente come il lavoro agile rappresentava una possibilità migliorativa rispetto alla sola modalità di lavoro in presenza del personale tecnico e amministrativo, più complessa è la valutazione rispetto alla modalità di lavoro flessibile già prevista dall’art. 58 per il personale ricercatore e tecnologo. La posizione della FLC CGIL a riguardo è nota da tempo: l’art. 58 prevede una modalità della prestazione lavorativa adeguata alla flessibilità richiesta dal lavoro dei ricercatori e tecnologi e l’unico intervento necessario a riguardo era una modifica dello stesso articolo 58 che esplicitasse ancor di più il comma 3 relativo al lavoro fuori sede, al solo fine di superare delle interpretazioni restrittive registrate in alcuni Enti.

Sull’art. 58 qualsiasi proposta di modifica avanzata, dai mesi scorsi come fino a questi ultimi giorni di trattativa, è stata sempre rigettata con forza dall’ARAN (che ricordiamo rappresenta la posizione delle parti datoriali, compresi i presidenti e i direttori generali degli Enti) e pertanto, avendo dovuto prendere atto di questa totale chiusura, si è ritenuto comunque utile aprire una discussione rispetto a prevedere la possibilità di optare per il lavoro agile anche da parte dei ricercatori e tecnologi. Fermo restando che l’art. 58 regola la modalità ordinaria di lavoro e non è stato modificato e che rimane sempre una scelta del lavoratore aderire al lavoro agile (immaginiamo che ciò sarà valutato principalmente negli EPR dove l’articolo 58 è applicato in maniera restrittiva), va considerato anche che, aldilà degli aspetti legati alla flessibilità, queste due modalità di svolgimento dell’attività lavorativa presentano la sostanziale differenza che l’articolo 58 prevede un orario di lavoro mentre il lavoro agile no. In ogni caso abbiamo chiesto ed ottenuto che per i ricercatori e tecnologi venisse esplicitata nel CCNL la possibilità di ulteriori elementi di flessibilità rispetto alla normativa contrattuale del lavoro agile ed infatti nella specifica sezione dei ricercatori e tecnologi è previsto, al netto di qualche taglio apportato dall’ARAN , il testo da noi proposto: “A garanzia dell’autonomia di cui all’art. 7, comma 2 del d.lgs. 165/01 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15, comma 2 del d.lgs. 165/01, i Ricercatori e Tecnologi, nello svolgimento del lavoro a distanza di cui al Titolo III della Parte comune, conservano l’autonoma determinazione delle attività di ricerca nonché delle modalità e dei tempi di esecuzione delle stesse.”.

Al fine di dare una più completa puntuale informazione, alleghiamo alla presente nota la scheda analitica con le modifiche apportate alla sezione ricerca dall’ipotesi di CCNL sottoscritta il 14 luglio, ribadendo che per la FLC CGIL la trattativa vera sul settore comincerà a settembre quando contiamo di avere certezze su tutte le risorse a disposizione e verrà modificato l’ordinamento professionale, cominciando un confronto che si presenta complesso e difficile che dovrà partire azzerando le proposte non condivisibili sin qui avanzate dall’ARAN. Oltre la coda contrattuale, va preso atto che non è stato possibile raggiungere l’obiettivo del superamento di alcune norme della legge 150/2009 (c.d. “Brunetta”), ma non ritardare ulteriormente la chiusura della trattativa è stata anche una necessità per poter rilanciare la nostra rivendicazione, previa disdetta del CCNL 2019-2021, rispetto all’apertura delle trattive per il rinnovo del triennio 2022-2024. Pertanto ora la FLC CGIL sarà immediatamente impegnata per rivendicare nella prossima legge di bilancio le risorse necessarie per il prossimo contratto al fine di poter recuperare l’erosione dei salari dovuta all’elevata inflazione di questi anni.

Dal mese di settembre, prima di apporre la firma definitiva sul contratto, la FLC CGIL sottoporrà l’ipotesi di CCNL all’approvazione dei lavoratori.