Pagamento indennità agli amministrativi che sostituiscono i DSGA: le indicazioni della Ragioneria generale
Destano perplessità le indicazioni sul pagamento dell'indennità di direzione quota fissa e variabile. Per la FLC CGIL una nota da ritirare. Nessun rispetto del CCNL e della dignità del lavoro.
Dopo che per l'intero anno scolastico 2011-2012 e nei quattro mesi del corrente anno scolastico diverse Ragionerie Territoriali dello Stato hanno bloccato il pagamento dell'indennità dovuta agli assistenti amministrativi per la sostituzione dei DSGA, nonostante le indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. 9353 del 22/12/2011 per la predisposizione del Programma Annuale 2012, con notevole e colpevole ritardo è intervenuto l'IGOP (Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del lavoro pubblico) che con la nota prot. 0104476 del 7 dicembre 2012 fornisce indicazioni e chiarimenti in proposito.
La nota dell'IGOP ha per oggetto "Indennità di direzione parte fissa. Indennità di reggenza. Indennità per l'espletamento di funzioni superiori".
La nota viene presentata come risposta a numerosi quesiti e richieste di indicazioni inoltrati dalle Ragionerie Territoriali dello Stato relativi al trattamento giuridico ed economico spettante al personale assistente amministrativo che, per sostituzione, per reggenza, per incarico, nomina o utilizzazione per l'intero anno scolastico, ricopra le funzioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ed in modo particolare al compenso, alle fonti di copertura finanziaria, alle modalità di corresponsione del compenso e al controllo degli atti di attribuzione della funzione.
Affronta pertanto i problemi relativi a:
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indennità di direzione parte fissa sia nel caso di sostituzione del DSGA per temporanea assenza/impedimento (art. 56 c.4 CCNL/2007) che per l'intero anno scolastico (art. 11 bis dei CCNI 2010-2011 2011-2012)
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indennità di reggenza se con tale modalità l'assistente amministrativo può ricoprire il posto di DSGA
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indennità per lo svolgimento di funzioni superiori nel caso di incarico o utilizzazione provvisoria dell'assistente amministrativo.
Vengono giustamente richiamati gli articoli 56 c. 4, 88 e 59 del CCNL vigente, l'art. 11 bis dei CCNI sulle Utilizzazioni sottoscritti per gli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012 e soprattutto le indicazioni fornite dal MIUR con la nota 9353 del 22/12/2011 ("nel caso di posto in organico del DSGA vacante, disponibile e non copribile con supplenti annuali….., la copertura finanziaria per la relativa indennità per funzioni superiori è presente sul bilancio dell'Amministrazione - non delle scuole - sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi del personale scolastico di ruolo". Di conseguenza il pagamento sarebbe stato effettuato, su segnalazione delle scuole, dalla Ragioneria territoriale dello Stato congiuntamente al cedolino dello stipendio). Di essi però viene data una specie di interpretazione autentica unilaterale.
Vengono innanzitutto segnalate le criticità individuate dalle Ragionerie territoriali dello Stato e dal Service Personale Tesoro sulle indicazioni fornite dal MIUR:
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il pagamento tramite SPT richiederebbe stanziamenti aggiuntivi a copertura dei capitoli di cedolino unico e sarebbe in controtendenza rispetto a precedenti circolari dello stesso MIUR (del 1996 e del 2003) che ne disponevano il pagamento a carico del fondo di sede o con assegnazioni per supplenze brevi
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non risulterebbe chiaro se al personale assistente amministrativo competa in aggiunta all'indennità per funzioni superiori anche l'emolumento relativo alla posizione economica maturata o se esso debba intendersi assorbito nell'indennità
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vi sarebbe disparità di trattamento dell'assistente amministrativo utilizzato o incaricato (art. 11 bis CCNI) sia rispetto al personale individuato dalla graduatoria del concorso per responsabile amministrativo sia rispetto al personale ATA in servizio che ai sensi dell'art 59 del CCNL instaura un rapporto di impiego di 1 anno come DSGA
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non risulta chiaro se il controllo dei provvedimenti spetti ai Revisori o alla Ragioneria territoriale dello Stato.
Si riferisce anche che le Direzioni del Personale e del Bilancio del MIUR hanno precisato con nota 2438 del 12/04/2012 che il compenso da riconoscere al personale utilizzato è identificabile nel trattamento previsto per la qualifica superiore (art. 52 del DLgs. 165/01) nella misura pari alla differenza tra retribuzioni tabellari iniziali del DSGA e dell'assistente amministrativo; tale compenso si caratterizza come retribuzione a carattere fisso e continuativo, di parte fondamentale, da porre a carico delle Ragionerie Territoriali tramite il sistema SPT, oltre l'indennità di direzione da ascrivere alla parte accessoria della retribuzione e da far gravare sul fondo di istituto.
Visti gli aspetti critici segnalati, per assicurare uniforme trattazione sul territorio nazionale, la nota IGOP chiarisce quanto segue:
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l'assistente amministrativo comprende tra le proprie funzioni la sostituzione o la copertura del posto del DSGA ma non prevede la reggenza
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l'art. 11 bis del CCNI sulle Utilizzazioni per l'a.s. 2010-2011 prevede che l'assistente amministrativo può essere impiegato, previa individuazione da parte dell'USR, per coprire un posto di DSGA vacante e/o disponibile per l'intero anno scolastico; la relativa indennità per lo svolgimento di funzioni superiori è a carico degli ordinari capitoli di bilancio e corrisposta tramite il sistema NOI PA (che ha sostituito SPT) unitamente allo stipendio
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l'indennità di direzione, quota fissa, trova soluzione nell'art. 88 del CCNL vigente che fa gravare sul fondo di sede il compenso destinato al personale che svolge, per sostituzione o copertura per l'intero anno, l'incarico di DSGA. Poiché l'indennità di direzione è attribuita a carico del fondo d'istituto, la competenza al controllo è dei Revisori dei conti dell'istituzione scolastica
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l'incarico di reggenza può essere riferita in genere solo ad altro DSGA o al coordinatore amministrativo che assuma le funzioni di altro ufficio similare
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per l'attribuzione dell'indennità per l'espletamento di funzioni superiori è necessario che ci siano i presupposti del compenso (effettiva prestazione di tali mansioni; vacanza o disponibilità in pianta organica del posto di qualifica superiore; presenza del necessario previo formale atto di incarico allo svolgimento delle predette funzioni adottato dai competenti organi dell'amministrazione scolastica). Il trattamento economico previsto per la qualifica superiore è in tal caso conforme ai principi previsti dall'art. 52 del DLgs 165/01 nel senso che è giustificato da obiettive esigenze di servizio dovute alla vacanza del posto di DSGA. Questo per escludere che a tale compenso possa accedere il personale che eserciti una sostituzione temporanea, non essendovi vacanza di posto, in relazione alla quale compete la sola indennità di direzione, oltre lo specifico compenso previsto dal contratto di istituto, se per esso siano previste risorse disponibili
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l'art. 52 del DLgs 165/01 limita l'affidamento delle funzioni superiori al tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure pubbliche concorsuali di reclutamento (risultano già autorizzati 450 posti di DSGA con DPCM del 21/04/2011) per evitare future rivendicazioni da parte di chi, sia pure in via temporanea, è chiamato a svolgere compiti del personale inquadrato in aree superiori
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fonti di copertura e criteri di determinazione: nella predisposizione del bilancio di previsione, ai capitoli e piani gestionali concernenti le competenze fisse del personale scolastico sono attribuite le disponibilità occorrenti, in particolare, a coprire tutti i posti in organico di diritto di DSGA. Per ciascun posto di DSGA vacante e disponibile o semplicemente disponibile entro il 31 dicembre sui capitoli e piani gestionali è presente uno stanziamento pari allo stipendio del personale annuale. Tale stanziamento può essere utilizzato per i supplenti DSGA (nel caso in cui le graduatorie provinciali non fossero esaurite) ed è disponibile per la copertura dell'indennità per lo svolgimento di mansioni superiori ex art. 52 del DLgs 165/01 attribuite all'assistente amministrativo. Tale indennità è pari al differenziale retributivo del valore iniziale delle posizioni stipendiali del DSGA e dell'a.a. Il personale beneficiario della 1^ e 2^ posizione economica percepirà l'emolumento detratte le somme corrisposte a quel titolo in quanto l'indennità per funzioni superiori già remunera e valorizza le ulteriori responsabilità assunte dall'a.a.
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natura del compenso, modalità di pagamento e fase di controllo l'art. 11 bis del CCNI 10/07/2010 prevede che l'indennità di funzioni superiori può essere riconosciuta a 3 distinte tipologie: all'assistente amministrativo beneficiario della 2^ posizione economica in servizio nella stessa istituzione scolastica tenuto alla sostituzione del DSGA; al personale scolastico disponibile incluso quello di profilo a.a. beneficiario della 1^ posizione economica in servizio nella stessa istituzione scolastica che può sostituire il DSGA; al responsabile amministrativo o all'a.a. proveniente da altra scuola. L'incarico è attribuito con atto del Dirigente scolastico, previa fase di individuazione curata dall'USR, precisando che dallo stesso non scaturisce una variazione di qualifica bensì solo la possibilità che il maggior impegno e responsabilità professionali siano remunerati da una retribuzione differenziale di natura analoga allo stipendio, avente carattere fisso e continuativo e da corrispondere per 13 mensilità. Il pagamento avviene col sistema NOI PA congiuntamente allo stipendio ed in unica soluzione mensile
In definitiva l'indennità di direzione, parte fissa all'a.a. che sostituisce il DSGA o incaricato utilizzato per l'intero a.s. nella funzione di DSGA, compete a carico del fondo di istituto; il relativo controllo amministrativo contabile spetta ai revisori dei conti dell'istituzione scolastica.
L'indennità per espletamento di funzioni superiori va liquidata mensilmente agli aventi diritto tramite il sistema NOI PA, ha natura di emolumento fisso e continuativo ed è soggetto al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile da parte della competente Ragioneria territoriale dello Stato.
La nostra posizione
La circolare risolve positivamente un solo problema: il pagamento dell'indennità di funzioni superiori all'assistente amministrativo rubricandola come spesa fissa a carico del Mef.
Per tutte le altre questioni invece fa delle vere e proprie invasioni di campo nei confronti del Ccnl con interpretazioni errate.
La natura del compenso previsto per lo svolgimento delle funzioni superiori è di trattamento fondamentale, con retribuzione a carattere fisso e continuativo (come previsto dalla nota MIUR 12/04/2012).
La quota fissa dell'indennità di direzione deve gravare sui capitoli di bilancio del MEF quando si tratta di incarichi conferiti su posti liberi in organico di diritto o di fatto; sul fondo invece grava la parte fissa nel caso di sostituzioni saltuarie del DSGA e l'indennità di direzione parte variabile. A questo proposito il Ccnl (art. 88) è molto chiaro.
Quanto alla possibilità prevista che l'Amministrazione, invece di affidare l'incarico per funzioni superiori agli assistenti amministrativi, adotti soluzioni organizzative quali la reggenza o l'affidamento ad un altro DSGA in comune tra altre istituzioni scolastiche (art. 4 comma 70 legge 183/2011), è ferma convinzione della FLC CGIL che non ci dovrà essere nessuna scuola senza DSGA proprio (e senza dirigente scolastico proprio).
Riteniamo ingiusto oltre che infondato sotto il profilo contrattuale che il personale assistente amministrativo che eserciti una sostituzione temporanea sia escluso dal pagamento dell'indennità per lo svolgimento di funzioni superiori (non essendoci vacanza di posto, spetterebbe solo l'indennità di direzione a carico del fondo d'istituto). Anche in questo caso l'indennità di funzioni superiori deve grave sui capitoli di spesa riservati al pagamento degli stipendi.
Non condividiamo per niente l'indicazione per cui dall'indennità per lo svolgimento di funzioni superiori da corrispondere al personale beneficiario della prima e della seconda posizione economica sia detratto l'emolumento percepito in base alla posizione economica. Ne' la sequenza ATA del 2008 ne' il Ccni che ha dato il via alle posizioni economiche ha previsto tale decurtazione.
Esse consistono in un incremento di stipendio a fronte dell'attribuzione di più complesse mansioni fra i compiti previsti dallo specifico profilo professionale. Il compenso derivante dal riconoscimento delle posizioni economiche (i cui beneficiari ne sono titolari in virtù di un corso formazione e di una prova selettiva per la 2^ posizione) non è un emolumento accessorio ed è riconosciuto anche ai fini pensionistici
Sul richiamo che l'art. 52 del DLgs 165/01 limita l'affidamento delle funzioni superiori al tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure pubbliche concorsuali, per le quali esiste già l'autorizzazione a 450 posti di DSGA data dal DPCM del 21/04/2011, chiediamo al MEF, alla FP e soprattutto al MIUR chi e che cosa abbia impedito, dopo l'autorizzazione dei posti, l'emanazione del Bando di concorso per DSGA e la copertura dei rimanenti posti tramite concorso riservato agli amministrativi che da anni sostituiscono i DSGA.
Quello per Dirigenti scolastici, la cui autorizzazione era nello stesso DPCM del 21/04/2011 si è già concluso e dal 1° settembre 2012 850 vincitori del concorso sono entrati nei ruoli.
La FLC CGIL vuole che al più presto siano avviata le procedure concorsuali (ordinarie e riservate) e che siano così coperti i tanti posti di DSGA oggi scoperti.
Per la FLC la circolare Igop presenta diversi profili di illegittimità. Ad aggravare la situazione è intervenuta la legge di stabilità 2013 che ha confermato la norma ingiusta che decurta, a partire dal 1 gennaio 2013, l'indennità di funzioni superiori sulla base dell'anzianità stipendiale posseduta dal singolo assistente. Siamo stufi di vedere il nostro Ccnl continuamente stravolto da parte di chi non lo conosce e dimostra di non avere alcun rispetto nei confronti di chi lavora e si assume le responsabilità.
Si tratta di una serie di norme profondamente sbagliate che per quanto ci riguarda vanno modificate.
Se la questione non verrà risolta nelle sedi di confronto sindacale daremo battaglia nelle aule dei tribunali.