Personale ATA e 35 ore: la Corte di Appello di Torino riconosce il diritto alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale
Importante vittoria della FLC CGIL di Torino nel ricorso promosso a tutela di una collaboratrice scolastica a cui il DS negava il diritto alla riduzione dell’orario
La Corte di Appello di Torino, come deciso all’udienza dello scorso 27 novembre, ha affermato il diritto di una collaboratrice scolastica in servizio presso una scuola di Torino alla riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.
Il giudice ha riconosciuto che la riduzione di orario spetta al lavoratore ATA qualora ricorrano le condizioni indicate nell’art. 55 del del CCNL 2006/09 che è tuttora vigente.
Nel caso di specie la collaboratrice scolastica in servizio presso la scuola di Torino ha effettuato un’attività lavorativa articolata su due turni alternati dal lunedì al venerdì (dalle 7.00 alle 14.12 e dalle 10.18 alle 17.30) a copertura di un orario di servizio giornaliero della scuola di 10 ore e 30 minuti.
Secondo il giudice trova pertanto piena applicazione la previsione contrattuale di cui all’art. 55 in quanto il diritto alla riduzione dell’orario a 35 ore settimanali va riconosciuto:
“in presenza di due ordini di presupposti:
- la soggezione dei singoli lavoratori a regimi di orario articolato su più turni o coinvolti in sistemi di orario implicanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto a quello ordinario e
- l’inerenza di tali orari a istituzioni scolastiche (…) con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana;”
Risulta di conseguenza del tutto infondata la pretesa del Dirigente scolastico di negare la riduzione a 35 ore ritenendo di ricondurre la prestazione lavorativa del personale nella tipologia dell’orario di lavoro flessibile anziché dell’orario articolato su più turni.
In conclusione il giudice ha dichiarato il diritto della collaboratrice scolastica alla riduzione dell’orario settimanale, ha condannato il Dirigente a corrispondere l’indennità sostitutiva della riduzione di orario non fruita per gli anni pregressi, infine a rimborsare le spese legali di primo e secondo grado di giudizio.
Questa importante sentenza sancisce che l’istituto contrattuale relativo alla riduzione dell’orario settimanale a 35 ore è pienamente vigente, e che eventuali diverse interpretazioni vanno stigmatizzate e, se necessario, sanzionate in sede legale.