Supplenze 2023/2024: personale ATA, il MIM ha emanato la nota operativa annuale
Confermate le disposizioni dello scorso anno scolastico. Riepilogo delle principali disposizioni contenute nella nota.
19/07/2023
Il 19 luglio 2023 il Ministero ha emanato la nota 43440/23, contenente le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2023/2024.
L’Amministrazione non ha recepito le nostre richieste avanzate al tavolo d’informativa.
In sintesi, riepiloghiamo di seguito le principali disposizioni contenute nella nota riguardanti il personale ATA:
- i posti (ad eccezioni di quelli dei DSGA), che non sia stato possibile assegnare a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica;
- per le supplenze vengono utilizzate le graduatorie permanenti provinciali e, in caso di esaurimento di queste, le residue disponibilità sono assegnate dai Dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto;
- l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude la possibilità di accettare altra proposta di supplenza per un diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche;
- in caso di supplenze attribuite su spezzone orario, si ha diritto al completamento orario. È possibile lasciare un part-time per accettare un posto intero, purché, al momento della convocazione, non vi fosse disponibilità per un posto intero. Il completamento può essere fatto solo tra posti dello stesso profilo;
- per quanto riguarda la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, permane il divieto di sostituzione (leggi di Bilancio 2015 e 2018). Di conseguenza, i Dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi al personale Assistente amministrativo e Assistente tecnico, salvo che nelle scuole con meno di tre posti in organico di diritto e, nelle altre scuole, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza; al personale Collaboratore scolastico (in assenza di delibera motivata da parte del Dirigente scolastico) per i primi sette giorni di assenza;
- è prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina;
- per il profilo di DSGA, la copertura dei posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate avviene secondo le modalità previste dall’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;
- all’esito della procedura selettiva del personale ex LSU e Appalti storici (art. 58, comma 5-septies DL 69/2013), in corso di espletamento, laddove dovessero residuare dei posti, verranno fornite, da parte del MIM, specifiche e separate indicazioni per il conferimento di eventuali supplenze;
- la stipula del contratto rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL;
- è prevista la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…);
- nel caso in cui, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità, o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto;
- il CCNL 2006/2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale fino al termine delle attività didattiche. Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno, anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa scuola;
- sono, inoltre, previsti: la priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/1992 e il diritto alla riserva dei posti, di cui alla legge 68/1999, nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, nei confronti del personale iscritto nelle graduatorie permanenti.