Come si individua il dirigente nella scuola elementare paritaria
Pubblichiamo la nota prot. n. 2753 con la quale vengono chiariti alcuni dubbi rispetto alla competenza della convalida dei risultati finali degli alunni nelle scuole elementari paritarie. Il Ministero sostiene che debba essere individuato un dirigente all'interno delle scuole paritarie.
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO
AREA DELLA PARITA' SCOLASTICA
Prot. n. 2753
Roma, 16 maggio 2001
OGGETTO: Scuole elementari paritarie. La nuova figura del Dirigente scolastico - Adozione dei libri di testo.
Con l'inserimento delle scuole paritarie nel Sistema Nazionale di Istruzione ex lege
n. 62/2000, pervengono a questa Amministrazione, attesa soprattutto l'imminenza del termine dell'anno scolastico, numerosi quesiti in ordine alla necessità di individuare la figura giuridica preposta, nell'ambito del nuovo istituto paritario, ad attestare, con la propria firma, il giudizio finale, riportato sull'apposita scheda di valutazione, degli esami di idoneità e di licenza conseguita dall'alunno e quello degli scrutini.
Al riguardo, questa Direzione Generale, sulla base delle disposizioni vigenti in tema di parità scolastica, ritiene che a ciascun istituto riconosciuto paritario, analogamente agli istituti statali, debba essere preposto un proprio dirigente scolastico, che assuma tutte le responsabilità connesse alla direzione dell'Istituto.
I requisiti richiesti per tale dirigente, considerata la natura giuridica che distingue le scuole paritarie dalle scuole statali, possono essere individuati nella attestata qualificazione professionale specifica alle funzioni svolte, accertata a cura dell'ente gestore tra personale munito di abilitazione ai sensi della normativa vigente, che ne deve comunicare il nominativo all'Ufficio scolastico regionale perché ne prenda atto.
Con l'occasione sembrerebbe opportuno precisare che tutta documentazione riguardante dette scuole paritarie (registri, schede di valutazione, ecc.), attualmente conservata presso le Direzioni didattiche territorialmente competenti nella vigilanza, dovrebbe essere rimessa alle scuole stesse, qualora permanga l'attività.
Si fa, infine, presente che le scuole elementari paritarie, per l'adozione dei libri di testo per l'a.s. 2001/2002, opereranno le proprie scelte, in linea con i contenuti e le finalità del Piano dell'offerta formativa, e tenendo anche conto della legge
n. 30/2000 sul riordino dei cicli dell'istruzione; a tal fine, i menzionati istituti compileranno appositi modelli che l'Associazione Italiana Editori invierà, unitamente alle buste di restituzione, a detti istituti, per il tramite dei Provveditori agli Studi, senza oneri di affrancatura sulla base delle disposizioni impartite per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari statali dalla
C.M. n. 42 del 26/02/2001.
p. IL DIRETTORE GENERALE - Silvana Riccio - F.to Cataldi