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CLIL: il MIUR fornisce le indicazioni per l'anno scolastico 2014-15

Dopo 4 anni dall'avvio del riordino della secondaria di II grado siamo ancora in regime transitorio!

01/08/2014
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Con il prossimo anno scolastico il riordino della secondaria di II grado va a regime su tutte e cinque le classi. Diventano operative quindi le norme inserite nei Regolamenti di riordino (DPR 88 e 89/2010) che prevedono l'obbligo, nel quinto anno, di insegnare una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL.

In particolare per i Licei la disciplina non linguistica deve essere compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

Per gli istituti tecnici invece la disciplina non linguistica deve essere compresa nell'area di indirizzo del quinto anno, e deve essere insegnata obbligatoriamente in lingua inglese.

Da ricordare inoltre che nei Licei Linguistici l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera è prevista già a partire dal terzo anno del corso di studi.

La Direzione generale degli ordinamenti del MIUR con la nota 4969 del 25 luglio 2014 fornisce indicazioni sull'avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, definendole significativamente "Norme transitorie a.s. 2014/15."

I contenuti della nota

La nota ricorda quali siano i requisiti a regime dei docenti impegnati nel CLIL:

  • essere in possesso di certificazioni nella lingua straniera oggetto del corso, rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei paesi madrelingua, almeno di livello C1 di cui al "QCER - Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue", che attestano le abilità ivi previste (Ascolto, Parlato/Interazione, Scrittura, Lettura)
  • superamento di uno specifico corso di perfezionamento universitario per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL. A tal proposito allegato alla nota vi è il Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 della Direzione Generale per il Personale scolastico che ha definito gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento del valore di 20 Crediti Formativi Universitari (CFU) per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, rivolti ai docenti in servizio nei Licei e negli Istituti tecnici.

A tali corsi potevano accedere anche docenti con competenze linguistiche certificate in relazione alle abilità di cui alla lettera a), di livello B2 del QCER, iscritti e frequentanti un corso di formazione per conseguire il livello C1 del QCER. Pertanto possono essere individuati nella didattica della disciplina veicolata in lingua straniera anche i docenti in possesso di una competenza linguistica di Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue e impegnato nella frequenza dei percorsi formativi. In ogni caso, tenuto conto dell'avvio graduale del CLIL, l'insegnamento di una DNL può essere sperimentato, attraverso moduli parziali, anche dai docenti comunque impegnati nei percorsi di formazione per acquisire il livello B2.

Da segnalare inoltre che con nell'anno accademico 2013/14 sono stati attivati i corsi annuali CLIL da 60 CFU previsti dall'art. 14 del D.M. 249/10 sulla formazione iniziale de docenti.

Riguardo alle modalità di attuazione la nota suggerisce che in questa fase transitoria la DNL in lingua straniera sia attivata sul 50% del monte ore.

Nei casi di totale mancanza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche la nota raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, che si avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione all'interno del Consiglio di classe, organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera e, ove presenti, il conversatore di lingua straniera, eventuali assistenti linguistici o tirocinanti del corso CLIL da 60 CFU. La valutazione degli alunni rimane comunque di competenza del docente di disciplina non linguistica.

La nota anticipa alcuni contenuti che solitamente sono inseriti nelle annuali disposizioni sugli Esami di stato.

In particolare:

  1. SECONDA PROVA SCRITTA: qualora la DNL veicolata in lingua straniera costituisca materia oggetto della seconda prova scritta essa non potrà essere svolta in lingua straniera tenuto conto che si tratta di prova nazionale
  2. TERZA PROVA SCRITTA: la tipologia della prova e i contenuti dovranno essere coerenti per la parte relativa alla DNL in lingua straniera con il documento del Consiglio di classe redatto ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 323/98
  3. PROVA ORALE: la DNL in lingua straniera potrà essere oggetto del colloquio solo nel caso in cui il docente che ha impartito l'insegnamento sia membro interno della commissione.

Riguardo agli organi e alle figure di riferimento la nota riprende quasi alla lettera quanto previsto dalla nota 240/13 e già commentata su questo sito.

La nota si sofferma sul ruolo delle reti di scuole alle quali sono state assegnate, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del DM 821/13, € 2.485.000,00 per l'attivazione di corsi per l'acquisizione di competenze linguistiche adeguate (corso standard 130h o corso di integrazione, con un numero minore di ore) a cui segue il percorso metodologico didattico previsto dal citato D.D. 6/12. Le risorse stanziate e ripartite ai sensi del DD 89/13 prevede la formazione di 18.000 docenti. (Sulle problematiche connesse alla fase di iscrizione ai corsi vedi correlati).

La nostra posizione

Il caos con cui sta entrando in ordinamento un insegnamento previsto da regolamenti approvati oltre 4 anni fa testimonia in maniera esemplare la superficialità, la sciatteria e l'incompetenza con cui è stato attuato il riordino. Ai tagli epocali, si è aggiunta una totale mancanza di misure di sistema e di accompagnamento relativi per lo meno agli aspetti non presenti nei precedenti ordinamenti.

è evidente che l'insegnamento di una DNL in lingua straniera potrà avere un impatto reale sull'offerta formativa della secondaria di II grado solo se sarà previsto un ampliamento dell'organico rispetto a quello previsto dai piani orari.

La mancata segnalazione degli istituti professionali (anche se il CLIL non è previsto) e dei docenti titolari in quell'ordine di scuola (a partire dagli ITP) appare grave, tenuto conto di recenti provvedimenti giurisdizionali che hanno censurato tale comportamento del MIUR.

L'utilizzo del 50% del monte ore per la DNL non può significare in alcun modo spacchettamento del singolo insegnamento, con utilizzo del docente in possesso delle competenze specifiche in più classi oltre a quelle di pertinenza, assegnate in base all'orario settimanale previsto dai Piani orari di ogni indirizzo di studio. L'insegnate di classe svolgerà l'intero monte ore previsto, utilizzandone una parte (di norma il 50%) per la DNL.

I tirocinanti dei corsi annuali CLIL da 60 CFU, non essendo docenti della scuola, potranno soltanto supportare il docente titolare nelle sue normali attività di insegnamento.

Infine nella nota non è affatto chiaro chi siano e quali caratteristiche debbano avere gli "enti culturali, associazioni professionali o altri soggetti" che insieme alle università dovrebbero collaborare con gli Uffici Scolastici Regionali  per l'attivazione di specifici percorsi formativi di sostegno all'attuazione della metodologia CLIL.