Organici e mobilità scuola 2017/2018: licei musicali, ulteriori precisazioni del MIUR
Su richiesta delle OO.SS. il Ministero invia chiarimenti sul tema.
Il MIUR, su richiesta urgente della FLC CGIL assieme agli altri sindacati, ha inviato a tutti gli USR una mail per chiarire che gli unici requisiti previsti per il passaggio nei posti disponibili per gli insegnamenti di nuova istituzione sono l'essere docenti a tempo indeterminato delle ex classi di concorso A031, A032 e A077 (e quindi abilitati nelle stesse), ed avere i requisiti di servizio previsti all'art. 4 commi 9 e 10 del CCNI 11 aprile 2017. Non è necessario, pertanto, il possesso di altri titoli, né ciò è stato previsto nel facsimile di domanda pubblicato dal MIUR.
Questo il testo del chiarimento inviato:
"Si coglie l’occasione, anche su sollecitazione formale delle OO.SS., per richiamare l’attenzione sulle norme generali della mobilità professionale previste dal CCNI dell’11 aprile e valide quindi anche per la mobilità professionale dei licei musicali: il comma 3 dell’art 4, alla nota 2 precisa infatti che: “Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi“ ; pertanto i docenti di ruolo abilitati nelle ex classi di concorso A31, A32 e A77, purché in possesso dei requisiti di servizio previsti dai commi 9 e 10 del medesimo articolo, hanno diritto alla mobilità professionale e non sono necessari altri titoli di accesso".