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Ferie personale supplente: diritto al pagamento fino al 31 agosto 2013

Le modifiche introdotte dalla legge di stabilità decorrono dal 1 settembre 2013. L'impegno della FLC per fare chiarezza anche in sede legale.

31/01/2013
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Alcune scuole stanno facendo pressione sui supplenti affinché chiedano le ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, in pieno contrasto con quanto stabilito dal CCNL (art. 19 comma 2) che considera tale ipotesi non obbligatoria. Tutto ciò al fine di non retribuire le ferie non fruite. Ma queste pressioni non hanno fondamento e vanno respinte.

La legge di stabilità - intervenuta sulle ferie del personale della scuola (art. 1, commi 54, 55 e 56) dopo le polemiche sollevate dalla legge sulla spending review - prevede che le ferie non godute possano essere pagate, ma in via residuale, perché introduce, modificando unilateralmente il contratto, l'obbligo di fruirle anche nei periodi di sospensione delle lezioni. Questa invasione di campo della sfera contrattuale non è esente da profili di incostituzionalità in quanto si discrimina lavoratore da lavoratore nella fruizione di un diritto costituzionale, si viola il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e quello del diritto a una retribuzione proporzionata. Su tutti questi profili la FLC è pronta a dare battaglia sul piano legale.

Ma nell’immediato è importante che i lavoratori sappiano che questa ingiusta norma non è applicabile adesso, perché entrerà in vigore dal 1 settembre 2013, come espressamente previsto dal comma 56 della stessa legge. Fino a quella data vale e si applica l’art. 19 del contratto: le ferie non possono essere imposte dall’Amministrazione nemmeno nei periodi di sospensione delle lezioni, per cui se il personale non le chiede, esse devono essere pagate, almeno fino a tutto questo anno scolastico. I commi 54 e 55 quindi non sono applicabili.

I supplenti temporanei, il cui contratto si conclude o si potrebbe concludere entro giugno 2013, possono sì chiedere le ferie nei periodi contrattualmente previsti (i docenti 6 giorni durante le lezioni compatibilmente con la possibilità di essere sostituiti con personale interno, gli ATA secondo le modalità di turnazione previste nel piano delle attività), ma nel caso non sia possibile fruire, in tutto o in parte, le ferie maturate, alla conclusione del contratto ne va richiesto il pagamento. Né ci si può appellare, come fa qualcuno, al DL 95/12 (spending review) sul divieto di monetizzazione delle ferie: quella norma non può non può applicarsi se il lavoratore è stato impossibilitato a fruirne. Anche il dipartimento della Funzione pubblica ha già indicato alcune specifiche deroghe che, secondo noi, devono essere estese ai supplenti temporanei.

In occasione dei recenti incontri al MIUR abbiamo sollevato la questione chiedendo l’adeguamento del sistema informativo in modo da consentire alle segreterie di inserire i dati necessari al pagamento delle ferie non godute con decorrenza 1 settembre 2012. Il MIUR si è riservato di approfondire la questione con il Mef, ammettendo l'ambiguità della formulazione dei commi 54 e 55. Uno scaricabarile che non può tradursi in un danno così pesante per i lavoratori.

I supplenti che hanno bisogno di consulenza o assistenza legale possono rivolgersi direttamente alle sedi della FLC CGIL.

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