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Istruzione professionale: pubblicato il primo regolamento attuativo

Dopo un iter caratterizzato da forzature e disallineamento con i tempi delle scuole. Si conferma un impianto educativo superato.

30/07/2018
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Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 è stato pubblicato il primo regolamento attuativo del Decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017, (“Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”).

Si tratta del decreto interministeriale 92 del 24 maggio 2018 e riguarda i seguenti ambiti previsti dall’art. 3 comma 3 del citato decreto legislativo.

  • i profili di uscita dei “nuovi” indirizzi di studio
  • i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze
  • la correlazione degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici delle attività economiche (ATECO) adottati dall'ISTAT ed esplicitati sino a livello di sezione e di correlate divisioni
  • la correlazione dei profili in uscita degli indirizzi di studio ai settori economico-professionali previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, n. 166
  • l’articolazione dei quadri orari
  • le correlazioni tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi tra i sistemi formativi,
  • le modalità di passaggio al nuovo ordinamento

Il decreto è composto da 9 articoli e 4 allegati. Gli allegati si riferiscono

  1. al profilo di uscita dei percorsi di istruzione professionale per le attività e gli insegnamenti di area generale (Allegato 1)
  2. ai profili di uscita degli undici indirizzi di studio e relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze (Allegato 2)
  3. all’articolazione dei quadri orari (Allegato 3)
  4. alla correlazione di ciascuno degli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale con le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP),

Rispetto ai testi finora conosciuti e commentati, segnaliamo le modifiche più significative

  • premesso che le istituzioni scolastiche di I.P. costruiscono i percorsi formativi sulla base dei quadri orari, e dei limiti previsti in tema di quote di autonomia e spazi di flessibilità, nella declinazione degli indirizzi gli istituti già nella fase di progettazione, devono tener conto della dotazione organica e delle classi di concorso per le quali è abilitato il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. In ogni caso  non possono essere proposte declinazioni che creano esuberi o richiedono risorse ulteriori rispetto all'organico assegnato
  • le linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo saranno adottate secondo la seguente tempistica
    • biennio: entro 90 dall’entrata in vigore del decreto interministeriale
    • triennio: entro 180 giorni

Ricordiamo che il D.I. 92/2018 entrerà in vigore l’11 agosto 2018.

  • Le linee guida del triennio conterranno le indicazioni operative (e non solo i criteri) per la declinazione, degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio e per modulare i relativi risultati di apprendimento
  • Istruzione degli adulti: I percorsi di secondo livello previsti dall’art. 4 comma 3 del DPR 263/12, avranno un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dai quadri orari dei percorsi diurni. Entro 90 giorni con un apposito decreto interministeriale MIUR-MEF  è definito l'adattamento dei quadri orari, ai percorsi di istruzione di secondo livello per adulti realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione professionale,
  • Dall’attuazione del D.I. 92/18 non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica oltre a quelli previsti dal D. Lgs. 61/12
  • Sono presenti nuove correlazioni nell’allegato 4 tra percorsi quinquennali e percorsi IeFP. In particolare alcune qualifiche triennali e alcuni diplomi quadriennali, fanno riferimento a più percorsi quinquennali:
  • Operatore meccanico fa riferimento ai seguenti indirizzi quinquennali: Industria e artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e assistenza tecnica
  • Operatore Grafico (Stampa e allestimento / Multimedia): Industria e artigianato per il Made in Italy, Servizi commerciali, Servizi culturali e dello spettacolo
  • Tecnico per l’automazione industriale: Industria e artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e assistenza tecnica
  • Tecnico grafico: Industria e artigianato per il Made in Italy, Servizi commerciali, Servizi culturali e dello spettacolo.

Di seguito ricapitoliamo gli elementi più significati del decreto interministeriale.

Indirizzi di studio

Ai sensi del D. Lgs. 61/17 gli indirizzi di studio sono 11:

  • Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane
  • Pesca commerciale e produzioni ittiche
  • Industria e artigianato per il Made in Italy
  • Manutenzione e assistenza tecnica
  • Gestione delle acque e risanamento ambientale
  • Servizi commerciali
  • Enogastronomia e ospitalità alberghiera
  • Servizi culturali e dello spettacolo
  • Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico
m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Tali indirizzi sono attivati a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2018/19.

L’indirizzo “Gestione delle acque e risanamento ambientale”, è attivato, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, sulla base di un accordo tra la singola Regione interessata e l’Ufficio scolastico regionale competente per territorio.

Per la spendibilità in ambito sanitario del diploma in “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” si applica la Legge 43/2006Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali”. Tale legge prevede che “L'esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione”. Tuttavia l’art. 1 comma 2 della medesima legge stabilisce che “Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie” (è il caso, ad esempio, dell’Operatore Socio Sanitario, O.S.S.).

Struttura degli indirizzi di studio

Gli indirizzi di studio sono strutturati:

  1. in attività ed insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all’asse culturale dei linguaggi, dall’asse matematico e dall’asse storico sociale,
  2. in attività ed insegnamenti di indirizzo riferiti all’asse scientifico, tecnologico e professionale,

Quadri orari

I quadri orari sono articolati in una parte comune, che concerne tutti gli indirizzi e comprende le attività e gli insegnamenti di istruzione generale, e in una parte specifica per ciascun indirizzo.

Quote di autonomia e spazi di flessibilità

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare

  • la quota di autonomia del 20 per cento dell’orario complessivo del biennio, nonché dell’orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori
  • gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita, entro il 40 per cento dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno

Vincoli nell’utilizzo delle quote di autonomia

Nell’utilizzo delle quote di autonomia le istituzioni scolastiche

  • possono diminuire le ore degli insegnamenti e delle attività dell’area generale, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di essi
  • devono garantire il monte ore minimo previsto dai piani orari per gli insegnamenti e le attività dell’area di indirizzo

Spazi di flessibilità e declinazione territoriale degli indirizzi di studio

Gli spazi di flessibilità,  pari al massimo al 40 per cento dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, sono utilizzati dalle istituzioni scolastiche

  • per declinare i profili degli indirizzi di studio nei percorsi formativi richiesti dal territorio, in modo coerente con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione
  • nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale

Nell’utilizzo delle quote di autonomia le istituzioni scolastiche devono garantire il monte ore minimo previsto dai piani orari per ciascun insegnamento e attività.

Entro 180 giorni il MIUR emanerà un apposito decreto che conterrà specifiche indicazioni operative per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio e per modulare i relativi risultati di apprendimento.

Le Regioni indicano, nell’ambito delle linee guida per la programmazione regionale dell’offerta formativa, le priorità in coerenza con le quali le istituzioni scolastiche tengono conto per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio.

Nei piani triennali dell’Offerta formativa la declinazione degli indirizzi di studio nei percorsi richiesti dal territorio deve essere accompagnata dall’indicazione delle attività economiche di riferimento.

Unità di apprendimento

I percorsi di studio sono strutturati in unità di apprendimento (UdA). Le unità di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione.

Valutazione nel primo biennio

Nell’ambito del primo biennio la valutazione al termine del primo anno si configura come valutazione intermedia,  a seguito della quale il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del Progetto Formativo Individuale (PFI) e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio.

Quinto anno

Le istituzioni scolastiche possono strutturare il quinto anno dei percorsi in modo da consentire, oltre al conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, anche l’acquisizione di crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). Tale strutturazione, sempreché prevista dalla programmazione dell’offerta formativa delle singole Regioni, è coerente con l’indirizzo di studio seguito dallo studentessa e dallo studente.

Diploma

I percorsi degli istituti professionali si concludono con l’esame di Stato.

Il diploma contiene anche l’indicazione del codice ATECO attribuito all’indirizzo esplicitata sino a livello di sezione e correlate divisioni.

Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente. Nel caso di declinazione degli indirizzi di studio il curriculum indica il riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (N.U.P.) adottate dall'ISTAT, nonché i crediti maturati per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

Il diploma dà accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore

Passaggio al nuovo ordinamento

Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni, del previgente ordinamento, confluiscono nei nuovi indirizzi, secondo le modalità definite dall’allegato C del D. Lgs. 61/17.

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono adottate, entro 90 giorni per il biennio e 180 per il triennio dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, le Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di I.P.

Percorsi di istruzione di secondo livello per adulti

Entro 90 giorni con un apposito decreto interministeriale MIUR-MEF  è definito l'adattamento dei quadri orari, ai percorsi di istruzione di secondo livello per adulti previsti dall’art. 4 comma 3 del DPR 263/12 e realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione professionale.

I percorsi di secondo livello, avranno un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dai quadri orari dei percorsi diurni.

Percorsi di istruzione e formazione professionale

Le istituzioni scolastiche di I.P. possono prevedere, nei Piani triennali dell’offerta formativa, l’attivazione, in via sussidiaria, di percorsi di IeFP per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi professionali quadriennali di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, previo accreditamento regionale e secondo modalità definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale.

Il decreto interministeriale definisce la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale. La correlazione tiene conto dei riferimenti alle attività economiche referenziate ai codici ATECO e ai settori economico professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, n. 166. Tale correlazione costituisce il riferimento per i passaggi tra i sistemi formativi

Misure nazionali di sistema

Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato

  • da misure nazionali di sistema per l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
  • da un programma nazionale per l’informazione e l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie sulle opportunità offerte dal nuovo ordinamento,

Commento

In premessa segnaliamo come tutto l’iter di emanazione di  questo provvedimento sia stato caratterizzato da forzature e da un pesante disallineamento con i tempi delle scuole e con le scelte delle famiglie. In una situazione normale il decreto interministeriale sarebbe stato emanato in anticipo rispetto alla realizzazione delle attività di formazione del personale, alla messa in atto delle attività di orientamento per le famiglie e per le studentesse e gli studenti, ai tempi per le iscrizioni ai percorsi di studio. Insomma tutto avrebbe consigliato per lo meno un rinvio di un anno dell’avvio dell’ennesimo riordino dell’istruzione professionale. Tutto questo non è avvenuto ed anzi dalla lettura del testo emerge in maniera ancora più forte l’idea di andare avanti  a tutti i costi

  • nessun parere del Ministero dell’Economia, ma solo la presa d’atto del perfezionamento del silenzio-assenso,
  • no alla richiesta del Consiglio di Stato di prevedere norme più chiare riguardo ai processi di valutazione degli effetti prodotti, in funzione della manutenzione della normativa stessa e dell'aggiornamento degli obiettivi

La situazione confusa che accompagna l'avvio dei nuovi percorsi, peraltro, ha impedito alle scuole di sviluppare un'adeguata riflessione sulla progettazione didattica e interdisciplinare, il che aggrava le criticità che stanno emergendo nel merito dei percorsi didattici. Infatti, anche questo provvedimento in linea con il riordino dell’istruzione professionale previsto dalla legge 107/15 e dal D. Lgs. 61/17, appare fortemente influenzato da quello che era un orientamento prevalente fino a pochissimo tempo fa secondo cui il sistema educativo dovrebbe “produrre” diplomati (o laureati) che, alla conclusione degli studi, posseggano essenzialmente competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro (“job-ready skills”). In questa prospettiva la finalità dell’istruzione sarebbe quella di formare, in primo luogo, futuri lavoratori pienamente produttivi fin dal primo giorno di lavoro. Si tratta di opzioni non solo sbagliate e obsolete, ma che antepongono e contrappongono l’elevamento dei livelli di occupabilità all’elevamento dei livelli di istruzione.