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PNRR 4: i test INVALSI orientano la funzione valutativa dei docenti

Un comma nel DL PNRR 4, rischia di condizionare il colloquio in sede di esami di maturità

12/03/2024
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Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, all’articolo 14, comma 6 apporta modifiche al DLgs 13 aprile 2017, n. 62 relativo a “norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, intervenendo sull’art. 21, comma 2. Leggi la notizia.
Infatti, il cosiddetto Decreto PNRR 4, prevede che nel curriculum allegato al diploma di maturità, saranno riportati “i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale” predisposte dall'INVALSI. Ciò potrebbe avere un esito di condizionamento nella impostazione della prova orale alla luce dell’OM 45 del 2023 perché, nello svolgimento dei colloqui, è previsto che la commissione d’esame tenga conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente (articolo 22 comma 1).

La FLC CGIL ha sempre mantenuto il giudizio negativo verso i test standardizzati che, grazie anche a questa maggioranza di governo, sta diventando sempre più pervasivo. Lo testimonia, ultimo in ordine di tempo, il ricorso all’utilizzo dei test INVALSI per l’individuazione delle fragilità degli studenti. Anche per questo motivo, la nostra organizzazione ritiene quest’ultima “modifica” un tentativo, nemmeno tanto mascherato, di sovrapporre la valutazione standardizzata a quella professionalità docente cui, unicamente, spetta la valutazione di alunne e alunni articolata e condivisa, collegialmente, nei consigli di classe.

Per la FLC CGIL questa norma, semplicemente, va cassata in sede di conversione del decreto in legge anche perché rischia di orientare l’attività didattica e educativa verso un modello pedagogico implicitamente coerente con la performance prevista dalle prove INVALSI. La pratica viva del processo educativo di insegnamento-apprendimento viene, così, mortificata e ricondotta a una pratica sempre più simile al modello dell’addestramento in base allo schema binario “stimolo-reazione allo stimolo”. In questa impostazione, purtroppo, conta non tanto apprendere le discipline attraverso una processualità cronologica che sia adeguata e funzionale ai tempi di apprendimento del discente, quanto, piuttosto, conta come superare i test standardizzati di italiano e matematica proposti dall’invalsi e come farlo nel più breve tempo possibile. In tal modo, si dimentica che le fasi e le priorità dello sviluppo non sono uguali per tutti gli allievi ma dipendono dai loro ritmi individuali, dal loro interesse e dal loro coinvolgimento e che, proprio per queste differenze irriducibilmente soggettive, la relazione pedagogica richiede tempi non standardizzabili e non omologabili.

A maggior ragione, allora, ci fa specie, inoltre, a fronte del rischio di produrre distorsioni e di travalicare le stesse finalità delle rilevazioni INVALSI, il ricorso al decreto-legge perché non si riscontrano, nella situazione reale e concreta, i presupposti di urgenza e impellenza che il ricorso al decreto presupporrebbe. Tutto ciò non solo oltrepassa i limiti dell’utilizzazione dei test per la valutazione di sistema, ma pone il bene dello studente in secondo piano rispetto ad altre finalità.

Ricordiamo, infatti, che il contenuto previsto da questo comma introduce una disposizione che non rientra affatto tra gli obiettivi imposti dal PNRR ma serve solo a rafforzare sempre più il ruolo delle prove Invalsi come valutazione degli apprendimenti individuali più che valutazione di sistema, snaturandone, in tal modo, il ruolo e la funzione.

Occorre, invece, riscattare l’INVALSI dall’errata scelta, tutta di natura politica, di finalizzarne il compito istituzionale alla preparazione dei test per le rilevazioni degli apprendimenti individuali. Per la FLC CGIL la valutazione da parte di enti esterni non deve mai avere carattere classificatorio, ma, al massimo, deve essere finalizzata a individuare ulteriori piste di miglioramento da implementare nella progettazione e nelle pratiche educative. L’introduzione di questo comma rappresenta, pertanto, l’ennesima deriva inaccettabile rispetto all’idea di scuola come comunità educativa e alla funzione formativa che dovrebbe connotare la valutazione degli apprendimenti.

La FLC CGIL chiede, pertanto, che in sede di conversione in Legge del DL 19/24, il Parlamento intervenga per abrogare il comma 6 dell’articolo 14.