Delega sulla valutazione degli apprendimenti: i pareri espressi da Camera e Senato
Le proposte di modifica allo schema di decreto non correggono tutte le criticità presenti.
La VII Commissione della Camera dei Deputati e la VII Commissione del Senato hanno espresso a maggioranza parere favorevole allo schema di decreto recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
Il parere favorevole viene però condizionato da entrambe le commissioni all’accoglimento di una serie di proposte di modifica che peraltro non risultano sufficienti a correggere tutte le criticità espresse dalla FLC CGIL alla Ministra dell’Istruzione nel corso dell’audizione sulle deleghe.
In nessuno dei due pareri le modifiche proposte mettono in discussione la valutazione degli apprendimenti effettuata nel primo ciclo attraverso voti numerici e le modalità di ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato, anche se vengono sollecitate da entrambi forme di valutazione sostitutive della votazione numerica in decimi.
Come richiesto unanimemente dagli orientamenti espressi dalle associazioni culturali, dalle associazioni delle famiglie e dalla stessa FLC CGIL, i pareri di Camera e Senato propongono l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato del primo ciclo degli alunni con disabilità sulla base delle indicazioni presenti nel piano educativo individualizzato, confermando la possibilità che l’alunno con disabilità, qualora la commissione lo ritenga necessario, svolga prove differenziate che hanno piena validità ai fini del superamento dell’esame, senza alcuna distinzione tra prove differenziate equipollenti a quelle ordinarie e prove differenziate non equipollenti.
In entrambi i pareri si propone la modifica dell’articolo 15 dello schema di decreto con la sostituzione dell’ammissione con una media non inferiore a sei decimi, compreso il voto di comportamento, con l’ammissione anche in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, con adeguata motivazione espressa in sede di scrutinio dal consiglio di classe. Anche relativamente all’attribuzione della lode al termine dell’esame di Stato entrambi i pareri propongono di eliminare il requisito dell’unanimità richiesto nell’attribuzione dei punteggi delle singole prove d’esame.
Nessuna precisazione viene proposta invece per i primi due commi dell’articolo 11 che consentono la possibilità di effettuare esami di idoneità alle classi successive alla prima nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado a coloro che, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo anno. In tal modo, senza l’indicazione che si tratta del 31 dicembre dell’anno “scolastico” in cui sostengono l’esame, l’anticipazione di un anno sarà consentita anche a tutti gli alunni che compiono gli anni oltre il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, in palese violazione del DPR 89/09.
Nessuna modifica è presente nei pareri rispetto alla controversa questione delle prove INVALSI nel primo e secondo ciclo. Si conferma perciò, anche da parte degli organi legislativi dello Stato, la tendenza ad enfatizzare ed ampliare il ruolo delle rilevazioni nazionali che, da elemento da utilizzare per l’accertamento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica italiana, si trasformano in modalità di rilevazione dei livelli di apprendimento dei singoli studenti, propedeutiche all’ammissione all’esame di Stato, inserite nella certificazione delle competenze rilasciata al termine dell’esame di Stato del primo e del secondo ciclo e utilizzabili anche dalle Università per l’accesso ai percorsi accademici. In direzione di un rafforzamento dell’obbligatorietà delle prove, i pareri prevedono inoltre l’introduzione di sessioni suppletive per garantire il recupero della prova ad eventuali alunni risultati assenti il giorno della prova. Nel parere del Senato troviamo addirittura la proposta che le prove vengano svolte “nel primo quadrimestre”, in violazione dell’articolo 74 del DLgs 297/94 (come modificato dalla legge 352/95) che, com’è noto, affida al collegio dei docenti la delibera di adozione delle modalità di suddivisione dell’anno scolastico. Nel primo ciclo si propone in entrambi i pareri l’eliminazione della modalità adattiva per la prova di lingua straniera nel primo ciclo.
Nei pareri di Camera e Senato non viene effettuato alcun rilievo sull’inserimento delle attività di alternanza scuola-lavoro fra i requisiti per l’ammissione all’esame di Stato del secondo ciclo, benché se ne consigli l’inserimento in modo graduale, in relazione alla piena attuazione dei percorsi nei diversi territori. Si segnala la presenza nel parere della Camera dei Deputati dell’obbligo per i candidati esterni di svolgere attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro definite in un apposito decreto del MIUR come requisito per l’ammissione all’esame di Stato.
Relativamente all’attestazione delle competenze, in entrambi i pareri si suggerisce di ripristinare il termine certificazione sostituito nel testo della delega dal termine attestazione, giustificato nella relazione illustrativa in considerazione del fatto che una vera e propria certificazione delle competenze acquisite presuppone il rilascio esclusivamente da parte di un ente esterno certificatore.
Riguardo all’esame di Stato, entrambi i pareri chiedono il ripristino dell’affidamento della presidenza delle commissioni d’esame del primo ciclo ad un presidente esterno tanto nelle scuole statali che in quelle paritarie.
Anche nei pareri di Camera e Senato lo schema di decreto in materia di valutazione si rivela dunque insufficiente a rispondere alle numerose sollecitazioni provenienti dal mondo della scuola per una valutazione effettivamente orientata al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti. Sembrerebbe anzi che lo schema di decreto, elaborato sulla base di una delega contenuta nella legge 107/15, della stessa legge non abbia recepito uno degli aspetti più rilevanti, quello dell’organico dell’autonomia, non prevedendo di regolare la presenza nello scrutinio dei diversi docenti che, pur non titolari delle discipline curricolari, hanno svolto nella classe le attività di potenziamento o arricchimento dell’offerta formativa, fanno parte a pieno titolo dei consigli di classe e non possono essere assimilati ad eventuali “esperti esterni” che hanno operato nella classe per le attività aggiuntive o alternative inserite nella programmazione didattica.
Se non verranno apportati correttivi in sede di approvazione definitiva, il decreto legislativo non migliorerà le modalità di valutazione degli apprendimenti, rischiando al contrario di rendere più confuso il quadro normativo di riferimento, di ridimensionare ruolo, funzioni e responsabilità dei docenti e rendere più difficile il lavoro delle scuole.