AFAM: approvato definitivamente il decreto legge 80/21. Significative ricadute sul settore
Dottorato di ricerca, progressioni e nuovi ordinamenti professionali del personale TA, superamento dei vincoli sul tetto del salario accessorio.
È entrato in vigore l’8 agosto scorso la legge 113/21 di conversione del decreto Legge 80/21 concernente “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
Qui il testo coordinato del provvedimento.
Significative le ricadute sul settore afam.
Dottorato di ricerca
Definitivamente approvato l’articolo 3 comma 10 che apporta una modifica alla legge 508/99 sostituendo la denominazione di diplomi accademici di formazione alla ricerca (in campo artistico e musicale) in dottorati di ricerca (in campo artistico e musicale). Conseguentemente, al pari delle università, le istituzioni afam potranno realizzare dottorati di ricerca.
Si tratta di un importante passo in avanti per una chiara caratterizzazione dei percorsi erogati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nell’ambito dell’istruzione terziaria e di pari dignità con i percorsi universitari.
Appare evidente come non vi siano più alibi affinché anche le istituzioni afam possano partecipare agli investimenti sui dottorati di ricerca previsti dal PNRR così come più volte richiesto dalla FLC CGIL alla Ministra Messa.
A rafforzare la direzione positiva che è stata intrapresa, segnaliamo che nel disegno di legge relativo al reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca in discussione in parlamento, è previsto che
- il Ministro dell’università e della ricerca definisca, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato
- conseguentemente, il governo adegua il regolamento sugli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM (DPR 212/05) per conformarlo alle nuove disposizioni sul dottorato.
Progressioni e ordinamento professionale del personale tecnico-amministrativo
Modificato il comma 1bis dell’art. 52 del DLgs 165/01 relativo alla disciplina delle mansioni. In particolare
- Le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata
- Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata
- sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio,
- sull’assenza di provvedimenti disciplinari,
- sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno,
- sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti
- In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno.
Quanto previsto dal Decreto rappresenta uno strumento significativo sia per affrontare il tema della riqualificazione e valorizzazione del personale TA in coerenza con le profonde modifiche ordinamentali del settore, sia per risolvere annose vicende che si trascinano da anni quali quelle dei Direttori dell’ufficio di ragioneria che svolgono da anni le funzioni di Direttore Amministrativo.
Salario accessorio
Definitivamente approvata la norma che consente di superare i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del DLgs 75/17, secondo criteri e modalità da definire nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.