AFAM e dottorati di ricerca: prosegue l’iter del nuovo Regolamento sulle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi
Il Consiglio di Stato ha espresso nei giorni scorsi il proprio parere. In applicazione del Decreto Legge 80/21 anche le istituzioni afam potranno attivare questi percorsi.
Come è noto, è entrato in vigore l’8 agosto scorso la legge 113/21 di conversione del decreto Legge 80/21 concernente “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
Qui il testo coordinato del provvedimento
In particolare, l’articolo 3 comma 10 apporta una modifica alla legge 508/99 sostituendo la denominazione di diplomi accademici di formazione alla ricerca (in campo artistico e musicale) in dottorati di ricerca (in campo artistico e musicale). Conseguentemente, al pari delle università, le istituzioni afam potranno realizzare dottorati di ricerca.
Il 28 ottobre scorso il Ministero dell’Università e della Ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul nuovo “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione di corsi di dottorato da parte di enti accreditati.”
Il parere è stato reso il 19 novembre 2021.
Lo schema di Regolamento è stato predisposto a seguito delle novità normative introdotte dal citato decreto legge. Il nuovo Regolamento quando entrerà in vigore, sostituirà la precedente disciplina (D.M. 45 dell’8 febbraio 2013).
Lo schema di regolamento consta di diciassette articoli.
L’articolo 1 specifica le finalità, l’ambito di applicazione e i principi ispiratori dei corsi di dottorato di ricerca.
L’articolo 2 contiene le definizioni maggiormente rilevanti per una migliore comprensione del provvedimento.
L’articolo 3 individua i soggetti che possono richiedere l’accreditamento.
L’articolo 4 disciplina i requisiti necessari per l’accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato e l’articolo 5 la procedura per ottenerlo.
L’articolo 6 riguarda l’istituzione, la durata e il funzionamento dei corsi di dottorato e ne individua il collegio dei docenti e il coordinatore.
L’articolo 7 riguarda i casi di frequenza congiunta del corso di dottorato e della scuola di specializzazione dell’area medica.
L’articolo 8 disciplina le modalità di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del titolo.
L’articolo 9 ammette la previsione di posti senza borsa nel rispetto del rapporto di uno a tre rispetto a quelli con borsa.
L’articolo 10 disciplina il “dottorato industriale”.
L’articolo 12 contiene disposizioni relative ai diritti e doveri dei dottorandi.
L’articolo 13 individua le fonti di finanziamento dei corsi di dottorato da parte dei soggetti accreditati e fissa i criteri di riparto dei fondi ministeriali.
L’articolo 14 adegua i contenuti e le modalità di trasmissione dei dati con riferimento all’anagrafe nazionale dei dottorati, prevedendo l’inserimento di specifiche informazioni essenziali ai fini dell’accreditamento.
L’articolo 15 disciplina i “corsi di dottorato di ricerca dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica”.
L’articolo 16 contiene le disposizioni transitorie e finali.
L’articolo 17 reca le disposizioni finanziarie con l’espressa precisazione che dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si tratta di un ulteriore e importante passo in avanti per una chiara caratterizzazione dei percorsi erogati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nell’ambito dell’istruzione terziaria e di pari dignità con i percorsi universitari.
Non vi sono più alibi affinché anche le istituzioni afam possano partecipare agli investimenti sui dottorati di ricerca previsti dal PNRR così come più volte richiesto dalla FLC CGIL alla Ministra Messa.