AFAM e statizzazioni: le FAQ del Ministero
Chiarimenti su requisiti e criteri per il transito del personale nelle istituzioni oggetto di statizzazione.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha inviato una prima serie di FAQ (aggiornate al 24 ottobre 2022) in relazione alle procedure di stabilizzazione del personale docente e tecnico amministrativo nelle istituzioni afam oggetto di statizzazione. Queste le risposte più rilevanti.
Presentazione delle istanze
I termini per la presentazione delle istanze per l’inserimento negli elenchi A e B (15 giorni) finalizzati al passaggio nei ruoli dello Stato, sono perentori. Le domande presentate fuori termine non saranno prese in considerazione.
Requisito dell’insegnamento negli ultimi 8 anni accademici
Per il personale non di ruolo il requisito dei tre anni per l’inserimento negli elenchi A e B deve essere maturato dall’a.a. 2014/15 e fino all’a.a. 2021/22. Non si valuta l’eventuale servizio maturato nell’a.a. 2022/23
Valutazione dei servizi
Sono valutabili i servizi prestati anche con P.IVA, purché la scelta del professionista sia avvenuta tramite procedura concorsuale pubblica, come definito dal DPCM 9 settembre 2021, art. 4, comma 6.
La “procedura concorsuale pubblica” è un requisito necessario per l’inserimento negli elenchi solo per il contratto in essere al 24/6/2017 (elenco A) o al 1/12/2020 (elenco B). Invece per il calcolo dei tre anni di servizio (ciascuno con 125 ore nel caso dei docenti) non vi sono requisiti in merito ai contratti.
Sono valutabili unicamente i servizi presso le istituzioni AFAM statali, presso gli ISSM e presso le Accademie ammesse a statizzazione. A tal fine, per i docenti, il servizio svolto nello stesso anno accademico, anche se in diverse Istituzioni, può essere cumulato per il raggiungimento delle 125 ore.
Nel caso di docenti che abbiano avuto contratti su due diverse cattedre in diversi settori disciplinari, ed entrambe da più di 125 ore, si assegna unicamente il punteggio più alto previsto dalla tabella di valutazione prevista dall’art. 5 del DPCM 9/09/21
Per i docenti, le ore di partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio, dipartimenti, ecc.) non possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento delle 125 in un anno accademico
Docenti già di ruolo nello Stato
Il docente già di ruolo in un conservatorio e che contemporaneamente ha maturato i requisiti per poter essere stabilizzato in una determinata Istituzione statizzata, ha diritto ad assumere il ruolo in tale Istituzione.
Titoli di preferenza a parità di punteggio
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 5, del d.P.R. 487/94. L’ultimo punto del comma 5 (“maggiore età”) è da intendersi come “minore età” ai sensi dell’art, 3, comma 7, della L. 127/1997.
Produzione degli elenchi A e B
La piattaforma dedicata del CINECA produrrà gli elenchi A e B per ogni settore disciplinare caricato in piattaforma dall’Istituzione e deliberato dal Consiglio Accademico/Amministrazione e per ogni profilo amministrativo in organico.
Personale attualmente in servizio con contratti a T.D. o co.co.co., ma che non possiede i requisiti previsti dal d.P.C.M. 9 settembre 2021
Il personale potrà stipulare un nuovo contratto di lavoro a T.D. solamente nel caso in cui
- vi sia il posto in organico,
- il posto sia rimasto vacante dopo la statizzazione
- la graduatoria dalla quale si chiama sia ancora vigente.
Il personale co.co.co. potrà stipulare un nuovo contratto per incarico di docenza a ore solamente
- nel caso in cui NON vi sia il posto in organico
- il personale di ruolo non sia sufficiente a coprire il fabbisogno didattico.
Proroghe dei contratti fino al 31 dicembre 2022 sulle cattedre sulle quali non ci sono aventi diritto
Nel caso in questione le istituzioni dovranno stipulare un contratto a tempo determinato, chiamando da graduatoria d’istituto o nazionali. Il MUR suggerisce di chiamare prioritariamente dagli elenchi A e B di altre istituzioni statizzate.
Posti di collaboratore, EP1 e EP2, scoperti e non aventi diritto negli elenchi A e B
In tale situazione è possibile avviare il reclutamento nel seguente modo
- emanazione di un bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, con relativo invio per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale;
- esplicita previsione nel bando che l’assunzione a tempo indeterminato è subordinata all’effettiva statizzazione e alla vacanza del posto in seguito alle procedure di cui al d.P.C.M. 9 settembre 2021, con stipula del contratto tra il vincitore e l’Istituzione una volta che la stessa sarà statale
- esplicita previsione nel bando che fino a statizzazione l’Istituzione si riserva di utilizzare la graduatoria per conferire un incarico a tempo determinato con termine coincidente con la statizzazione stessa.
Posti di Assistente e Coadiutore scoperti e non aventi diritto negli elenchi A e B
Per i posti di Assistente e Coadiutore è possibile bandire un concorso per l’assunzione a tempo determinato, con clausola risolutiva coincidente con la statizzazione dell’Istituto. Ad avvenuta statizzazione sarà possibile chiamare dalla stessa graduatoria ove il posto sia rimasto vacante.
Cattedre non destinate a ruolo, ma necessarie per numero di studenti
Le assunzioni dei docenti per coprire esigenze didattiche al di fuori dell’organico dovranno essere effettuate con incarichi esterni e saranno a carico del bilancio di istituto. La normativa di riferimento è la Legge 160/2019, e in particolare l’articolo 1, commi 284 e 285.
Invece sulle cattedre esistenti in organico che rimangono scoperte si assumono docenti a tempo determinato, inviando i contratti alla Ragioneria Territoriale dello Stato, che li registra e apre la partita stipendiale.
Infine, nel caso di supplenze brevi (sostituzione di personale in malattia, in aspettativa retribuita, eccetera), la retribuzione è a carico dell’Istituzione, che ne richiede poi il rimborso al MUR in occasione dell’apertura di apposite finestre per l’inserimento del fabbisogno