AFAM: il MUR emana un decreto sulla ripresa delle attività didattiche
In assenza di riferimenti nazionali, le responsabilità sulla sicurezza ricadono solo sulle istituzioni. Si tratta di un provvedimento che creerà problemi e conflittualità.
Come preannunciato il Ministro dell’Università e della Ricerca ha emanato un apposito decreto (DM 112 del 26 maggio 2020) relativo alle modalità di svolgimento dell’attività didattica in presenza presso le Istituzioni AFAM.
I contenuti
Contesto normativo di riferimento
Le norme di riferimento sono
- l’art. 6 comma 2 del decreto legge 22/20 che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca ““possono essere […] individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste […] nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, […]”
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 art. 1 comma 1 lettera n) (ora DPCM del 17 maggio 2020 art. 1 comma 1 lettera s) che stabilisce che possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore. Le istituzioni assicurano la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività
- l’art. 2 comma 3 decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 maggio 2009, n. 87, che nell’ambito della disciplina dei titoli di studio abilitanti alla professione di restauratore di beni culturali prevede che “Il monte ore complessivo dei corsi è articolato in modo da garantire che una percentuale fra il 50% e il 65% dell'insegnamento complessivo, compreso lo studio individuale e la tesi finale, sia riservata alle attività tecnico-didattiche di conservazione e restauro svolte in laboratorio e in cantiere su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, e la rimanente alle materie di carattere teorico-metodologico”.
Inoltre il provvedimento viene emanato anche in relazione ad una specifica richiesta presentata l’11 maggio 2020 dalle Conferenze nazionali dei direttori e presidenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori delle industrie artistiche.
Articolato
A) Conservatori e istituti superiori di studi musicali
In relazione alle discipline performative, il decreto fa esclusivamente riferimento all’attività didattica frontale propedeutica agli esami in presenza ed in particolare alle lezioni individuali e alle lezioni destinate a piccoli gruppi cameristici. Tale attività può essere svolta in istituto a condizione che vi sia una adeguata organizzazione
- degli spazi,
- degli accessi ai locali dell’istituzione
- del lavoro connesso a tale attività,
tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione.
Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 (31 luglio 2020), nei casi in cui
- per la tipologia di attività formative, in particolare quelle che prevedono la costituzione di gruppi cameristici di dimensioni ampie e di compagini corali e orchestrali, non è possibile adottare misure organizzative di prevenzione e protezione,
oppure
- non sia possibile la verifica delle attività formative in sede d’esame
le istituzioni sono autorizzate a individuare, in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, le modalità più opportune per la valutazione di ogni attività performativa che deve essere svolta, ove prevista, ai fini del conseguimento del titolo accademico.
In questi ultimi casi le istituzioni, in deroga alle disposizioni vigenti, garantiscono il rispetto
- degli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici,
- delle disposizioni normative concernenti
- la certificazione della frequenza
- la valutazione delle attività performative e di laboratorio
- il superamento di ogni ulteriore accertamento.
B) Accademie di belle arti, Istituti superiori per le industrie artistiche, Accademia nazionale d'arte drammatica e Accademia nazionale di danza
L’attività didattica frontale relativa a discipline laboratoriali e performative, ai tirocini obbligatori e al lavoro tecnico-didattico di conservazione e restauro, può essere svolta a condizione che vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione.
Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 (31 luglio 2020), nei casi in cui
- per la tipologia di attività formativa non possa essere assicurata l’adozione delle misure di prevenzione e protezione
- non sia possibile la verifica delle attività formative in sede d’esame
le istituzioni sono autorizzate a individuare, in deroga alle norme vigenti le modalità più opportune per
- l’espletamento delle attività laboratoriali e performative nonché di seminari, esercitazioni, progetti e ogni altra attività pratica che deve essere svolta, ove prevista, ai fini del conseguimento del titolo accademico.
- la valutazione di ogni attività formativa, performativa e laboratoriale, anche a distanza.
In questi ultimi casi le istituzioni, in deroga alle disposizioni vigenti, garantiscono il rispetto
- degli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici,
- delle disposizioni normative concernenti
- la certificazione della frequenza,
- la valutazione delle attività performative e di laboratorio
- il superamento di ogni ulteriore accertamento
Commento
Il provvedimento tanto atteso dal settore è in realtà modesto nei contenuti e non condivisibile nel metodo.
Sul metodo
Il decreto viene emanato anche su richiesta fatta quasi un mese fa dalle Conferenze nazionali dei direttori e presidenti dei conservatori di musica, dalle accademie di belle arti e dagli istituti superiori delle industrie artistiche. Dei contenuti di questa richiesta non si hanno notizie. Le modalità di elaborazione del provvedimento sono opache mentre nessuno è in grado di sapere chi ha svolto il ruolo di consulente del MUR per la definizione dei contenuti. Insomma un modo operare autoreferenziale all’ennesima potenza. Esattamente il contrario di quello che ci sarebbe bisogno in questo momento in cui modalità partecipative sarebbero necessarie come l’aria.
Nel merito
Le basi giuridiche dl provvedimento sono piuttosto fragili, visto che il decreto legge 22/20 prevede l’emanazione di decreti ministeriali per la definizione di modalità differenti da quelle ordinarie per lo svolgimento di attività pratiche e di tirocinio e di cui non si trova traccia nel Dm 112/20.
Inoltre, a parte la possibilità (non l’obbligo) di svolgere alcune tipologie di attività didattiche ed esami (compresi quelli finali) in presenza, allorquando si fa riferimento alle misure anticontagio le parole più usate sono adeguata/o, opportuni/e, ecc. Insomma il MUR veicola questo messaggio pilatesco: noi vi autorizziamo a svolgere le lezioni, a voi istituzioni la responsabilità di individuare le misure organizzative sul fronte della prevenzione. Peccato che aldilà delle normative di carattere generale valide per tutti i settori, vi sono delle specificità che riguardano il mondo dell’alta formazione e che avrebbero bisogno di un quadro di riferimento nazionale. Non è difficile fare riferimento agli strumenti a fiato, al canto, alla danza, ecc. Riprendere progressivamente le attività in queste condizioni appare piuttosto difficile, mentre viene accollato sulle istituzioni un carico di responsabilità davvero eccessivo.
Per questo ribadiamo la necessità dell’apertura di tavoli di confronto a livello nazionale con le organizzazioni sindacali.