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AFAM: le indicazioni del MUR per l’utilizzo delle graduatorie del personale TA di altre istituzioni

Il vincitore che rinuncia deve essere depennato. Le proposte della FLC CGIL.

07/12/2022
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A latere dell’incontro sul contratto integrativo nazionale sulla formazione del 29 novembre 2022, sono stati affrontati i contenuti della nota 13022 del 27 ottobre 2022 concernente i “Bandi per il reclutamento a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo”.

La nota ribadisce che i bandi di reclutamento possono essere emanati esclusivamente per la copertura a tempo indeterminato o determinato di uno specifico fabbisogno di personale dell’istituzioni. Senza questo presupposto il bando non è legittimo.

La nota, inoltre, precisa che tutti i bandi, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, dovranno contenere la seguente esplicita clausola: “Il vincitore che rinunci alla nomina/all’incarico o che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto e viene escluso dalla graduatoria”.

La rinuncia al posto messo a bando comporta il depennamento del/i vincitore/i. Conseguentemente nel caso di richiesta di utilizzo tale graduatoria da altre istituzioni dovranno risultare depennati coloro che hanno rinunciato.

Il MUR ha ricordato che tale clausola si applica obbligatoriamente ai bandi emanati dopo la nota 13022/22. Ha precisato che nel caso di graduatorie per il ruolo ma utilizzabili per supplenze, la rinuncia a contratti a tempo determinato comporta il depennamento esclusivamente ai fini delle supplenze.

La FLC CGIL nel suo intervento ha chiesto che tutta la materia dell’utilizzo delle graduatorie di altre istituzioni venga profondamente rivista. In particolare, occorre innanzitutto favorire l’aggregazione di più procedure concorsuali e, nel caso di ulteriori posti, prevedere interpelli nazionali di coloro che sono inseriti nelle graduatorie di istituto, pubblicizzati nello specifico sito dedicato al reclutamento.