AFAM: prolungata la sospensione delle attività didattiche curricolare fino al 31 luglio
L’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 luglio proroga le attuali disposizioni
Sulla gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 luglio concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 15 luglio, proroga fino al 31 luglio 2020 le disposizioni del precedente dpcm 11 giugno 2020.
Pertanto, fino al 31 luglio 2020
- è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore comprese le Istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale
- le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità
Dopo il ripristino dell’ordinaria funzionalità, dovranno essere assicurati, se necessario e individuandone le modalità, il recupero delle attività formative, di quelle curriculari o di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze degli studenti determinate dai provvedimenti di contenimento del contagio, non sono computate per l’ammissione agli esami finali e ai fini delle relative valutazioni
Inoltre, al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
Come previsto in precedenza, nelle Istituzioni afam possono essere svolti esami, tirocini, attività seminariali (unica novità rispetto alle norme precedenti), di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore, tenuto conto delle prescrizione di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall'INAIL. Le istituzioni afam assicurano la presenza del personale necessario allo svolgimento delle citate attività.
Naturalmente neanche questo dpcm non cita art. 6 comma 2 del decreto legge 22/20 che è alla base del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca sulla ripresa di alcune attività didattiche in presenza (DM 112/20), ampiamente analizzato in una specifica notizia, ad ulteriore testimonianza della fragilità delle basi giuridiche di tale provvedimento.