AFAM: prolungata la sospensione delle attività didattiche curricolari fino al 14 luglio
L’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’11 giugno conferma le attuali disposizioni.
Sulla gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’11 giugno concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il provvedimento entrerà in vigore il 15 giugno e fino al 14 luglio 2020.
Riguardo al settore dell’alta formazione artistica e musicale il Dpcm era molto atteso dopo l’uscita di un decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca sulla ripresa di alcune attività didattiche in presenza (DM 112/20), ampiamente analizzato in una specifica notizia.
In realtà il dpcm non apporta alcuna novità significativa rispetto ai precedenti ed analoghi provvedimenti. Pertanto, fino al 14 luglio 2020
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è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore comprese le Istituzioni del’alta formazione artistica e musicale
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le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità
Dopo il ripristino dell’ordinaria funzionalità, dovranno essere assicurati, se necessario e individuandone le modalità, il recupero delle attività formative, di quelle curriculari o di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze degli studenti determinate dai provvedimenti di contenimento del contagio, non sono computate per l’ammissione agli esami finali e ai fini delle relative valutazioni
Il DPCM 11 giugno 2020 ricorda che al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
Come previsto in precedenza, nelle Istituzioni afam possono essere svolti esami, tirocini, attività seminariali (unica novità rispetto alle norme precedenti), di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore, tenuto conto delle prescrizione di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall'INAIL. Le istituzioni afam assicurano la presenza del personale necessario allo svolgimento delle citate attività.
Da segnalare che il dpcm non cita affatto l’art. 6 comma 2 del decreto legge 22/20 che è alla base del decreto del Ministro dell’Università ad ulteriore testimonianza della fragilità delle basi giuridiche di tale provvedimento.
Ricordiamo che il dpcm ha tra gli allegati, il Protocollo del 24 aprile sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali che prevede il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano. Premesso che la FLC CGIL chiede da tempo la sottoscrizione a livello nazionale di un apposito protocollo di settore, tutte le disposizioni impongono a livello di istituto l’attivazione di una fitta rete di relazioni sindacali che possiamo sintetizzare nei seguenti punti
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individuazione delle attività in presenza consentite
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criteri di individuazione del personale che deve essere presente per la realizzazione delle suddette attività e relativo impegno orario
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elaborazione e sottoscrizione di un “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro” sulla base di quanto previsto dal Protocollo del 24 aprile 2020 e del documento INAIL. Il protocollo va aggiornato ogni qualvolta le norme di carattere generale modifichino le tipologie di attività consentite.
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Costituzione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali di istituto e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.