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Vertenza europea dei Lettori di madrelingua: la FLC CGIL scrive di nuovo alla Commissione europea

Nuova lettera di denuncia della Segretaria generale della FLC CGIL Gianna Fracassi sulla mancata applicazione della Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea per il riconoscimento dei diritti acquisiti degli ex Lettori di madrelingua nelle università italiane

22/03/2024
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Il 21 marzo 2024 la Segretaria nazionale della FLC CGIL, Gianna Fracassi, ha inviato una lunga lettera (testi in italiano, inglese) al Commissario europeo Nicolas Schmit e per conoscenza alla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, per denunciare ancora una volta la mancata applicazione della Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea per il riconoscimento dei diritti acquisiti degli ex Lettori di madrelingua nelle Università italiane.

Infatti, nonostante l’approvazione del DM 688 del 24 maggio 2023, il 10 agosto 2023 la Commissione europea aveva deferito l’Italia alla CGUE perché l’Italia non aveva ancora “proceduto alla ricostruzione di carriera degli ex lettori per garantire il trattamento economico loro dovuto e il pagamento degli arretrati corrispondenti (…) (comprensivo di aumenti salariali, anzianità e versamento dei contributi previdenziali fin dalla data della prima assunzione)” (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea). Ora, a sette mesi di distanza dal deferimento, in base ad un nuovo censimento nazionale sulla situazione nei singoli Atenei, si può affermare e dimostrare senza alcun dubbio che la situazione relativa alla ricostruzione di carriera degli ex Lettori sia tutt’altro che in via di positiva definizione. L’assenza di risposte da parte del Ministero alle domande che avevamo poste nella nostra lettera inviata alla Ministra Anna Maria Bernini in data 12 febbraio u.s. appare come una eloquente riprova.

La Segretaria della FLC CGIL Fracassi conclude questa nuova lettera di denuncia alla Commissione europea con l’augurio che questi dati aggiornati sulla continua discriminazione contro i Lettori nelle Università italiane e quelli ormai in pensione siano utili per informare il ricorso avviato dalla Commissione europea alla CGUE contro l’Italia.”

Segue testo della lettera in italiano.

________________

Roma, 21 marzo 2024

All’attenzione del Commissario Nicolas Schmit,
Commissario per il Lavoro e Diritti Sociali
Direzione generale per l'Occupazione,
gli Affari Sociali e l'Inclusione
Mobilità del Lavoro: libera circolazione dei lavoratori,
EURES

e p.c. Alla Presidente Ursula Von Der Leyen
Commissione Europea
Rue de la Loi / Wetstraat 200 - 1049 Bruxelles
Belgio

Oggetto: Procedura di infrazione N. 2021.4055 nei confronti dell’Italia aperta dalla Commissione europea per la mancata attuazione della Sentenza nella Causa CGUE C-119/04, registrata con n. Ares (2023)4469000

Egregio Commissario Nicolas Schmit,
Prima di tutto, vorrei ringraziarla per la sua lettera del 25 luglio 2023 in risposta alla mia lettera del 27.06.23 e per la decisione del 14 luglio di deferire Italia alla CGUE, nelle sue parole “for failing to end discrimination of foreign lecturers. The Commission considers that Italy does not adequately enforce national law implementing EU rules on the free movement of workers, in particular Article 45 of the Treaty on the functioning of the European Union and Regulation (EU) No 492/2011.”

Le scriviamo con un aggiornamento sulla situazione dei Lettori in Italia in merito alla mancanza di attuazione effettiva del Decreto interministeriale n. 688/2023 per la ricostruzione delle loro carriere, sperando di fornire degli elementi utili alla Commissione europea per la presentazione della questione di fronte alla CGUE.

Infatti, siamo ormai alla primavera 2024 e adesso dopo qualche mese dalla chiusura dei tempi previsti per la ricostruzione di carriera degli ex Lettori secondo i termini previsti dal Decreto Ministeriale 688/2023, è possibile verificare, a differenza di quanto sostenuto dal Governo italiano, la mancanza sostanziale e quasi totale di quella ricostruzione ai sensi della sentenza della CGUE nella Causa C-119/04.

In data 12 febbraio u.s. abbiamo scritto una lettera alla Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, e per conoscenza anche a lei e alla Presidente von der Leyen, per esprimere la nostra preoccupazione per la sostanziale mancanza della ricostruzione di carriera dei Lettori tramite il Decreto interministeriale n. 688/2023 e per chiedere un aggiornamento della situazione.
Sono passati più di due mesi e rimaniamo ancora in attesa di una qualche risposta da parte della Ministra.

All’inizio di febbraio la CGIL – insieme all’associazione Asso.CEL.L - ha lanciato un terzo censimento nazionale per raccogliere i dati sulla situazione negli Atenei italiani.
Il quadro che emerge profila una situazione molto variegata, non solo fra Atenei ma anche all’interno dello stesso Ateneo con gruppi di Lettori che non hanno avuto nessuna ricostruzione di carriera, altri gruppi che hanno ottenuto una parziale ricostruzione, ed altri che hanno ottenuto una piena ricostruzione.

I risultati dimostrano tuttavia che solo una ristretta minoranza di Lettori ha avuto il pieno riconoscimento di carriera con gli arretrati fino ad oggi o la data di cessazione di servizio (ca. 50 complessivamente, negli Atenei di Milano Statale, Roma 2, Sannio-Benvenuto, Teramo, Tuscia-Viterbo). Centinaia di Lettori non hanno mai avuto nessuna ricostruzione di carriera (p.e. a Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Modena-Reggio Emilia, Napoli l’Orientale, Perugia, Piemonte Orientale, Roma 3), mentre centinaia di altri Lettori hanno ricevuto solo una ricostruzione parziale (p.e. a Ancona-Marche Politecnico, Bari, Basilicata, Cosenza-Calabria, Cassino, Catania, Chieti-Pescara, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce-Salento, Milano Statale, Molise, Napoli Federico II, Parma, Pisa, Roma La Sapienza, Salerno, Siena, Torino, Trieste, Tuscia-Viterbo, Udine, Urbino, Venezia). Inoltre, secondo il nostro censimento solo dodici Atenei avrebbero richiesto i cofinanziamenti previsti dall’art.11 della legge 167 del 2017 dal fondo ministeriale per chiudere i contenziosi dei Lettori pregressi e in corso, mentre un rappresentante del Ministero ha dichiarato alla stampa che sono stati 17 gli Atenei che avevano richiesto i cofinanziamenti.

Come emerge dai dati del censimento, i motivi per la mancata ricostruzione di carriera dei Lettori sono multipli.

La ragione principale riguarda l’applicazione del comma 3 dell’Art. 26 della Legge 240/2010 che, a distanza di oltre 6 anni, dava una sua presunta “interpretazione autentica” alla precedente Legge 63 del 2004 (di conversione del D.L. n. 2 del 14.1.2004), la quale fu adottato dall’Italia per non incorrere nelle sanzioni della CGUE. Quella legge all’Art 1 comma 1 riconosceva l’attribuzione di “un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli” senza imporre nessun limite temporale alla ricostruzione di carriera dei Lettori.

La Legge 240/2010, invece, ha stravolto il senso della Legge 63/2004 specificando retroattivamente che il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definitivo doveva “essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera” soltanto “sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici” ai sensi dell’Art. 4 della Legge 236 del 1995. Quindi con questa attuazione peggiorativa della Legge 240/2010, le autorità italiane hanno riconosciuto la ricostruzione di carriera della stragrande maggioranza dei Lettori nella quasi totalità degli Atenei italiani solo fino al 1995, anche se per tutti i lettori, dopo quella data, nulla è cambiato ed hanno in continuità svolto lo stesso lavoro nelle stesse modalità di prima.

Però, quando la CGUE emise il 18.7.2006 la sua sentenza in esito alla causa C-119/2004 con la conclusione “che tale quadro normativo, non scorretto, permetteva alle università interessate di procedere alla ricostruzione della carriera degli ex lettori” (Sentenza del 18 luglio 2006, Commissione/Italia, C-119/04, EU:C:2006:489, punti 38 e 39), la Legge 63/2004 non prevedeva nessun limite temporale ai diritti acquisiti e alla ricostruzione di carriera dei Lettori, i quali, come detto, hanno continuato sempre a svolgere le stesse mansioni con la continuità del rapporto di lavoro dopo la creazione della figura del CEL nel 1995. Infatti, le numerose sentenze delle Corti italiane anche dopo l’anno 1995 hanno continuato a riconoscere l’applicazione della Legge 63/2004 ai Lettori ben oltre quella data e anche dopo lo stesso anno 2010.

Giova ricordare, tra le altre, la sentenza n. 44/2012 della Corte d’Appello di Firenze, Sez. Lavoro, la quale afferma come il legislatore (art. 26 co. 3, L. 240/2010) sia intervento con “una disposizione di portata retroattiva, intesa ad impedire quella che era sembrata la più logica e ragionevole portata normativa del D.L. 14.1.2004 (…) a smentire uno dei pochi punti nei quali sembrava essere acquisita anche una qualche certezza interpretativa …”.

L’art. 26, co. 3, L. 240/2010 dunque, appare norma che, pur essendosi “auto qualificata” come interpretativa, ha in realtà introdotto un significato nuovo che non si poteva in alcun modo evincere dal testo dell’art. 1 D. L. n. 2/2004 (convertito in legge dalla L. 63/2004), stravolgendone il contenuto.

L’art. 26 co. 3 L. 240/2010 si configurava dunque come norma innovativa ad efficacia retroattiva, contrastante con il dettato in materia delle sentenze CGUE.

Il tentativo da parte della Legge 240/2010 di negare il pieno riconoscimento dei diritti acquisiti dei Lettori, applicando retroattivamente un limite temporale fino a solo il 1995, sembra essere in palese contraddizione con la stessa Sentenza della CGUE nella Causa C-119/04 che specificava: “In via preliminare, occorre ricordare che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto comunitario (v., in particolare, sentenze Commissione/Italia, cit., punto 34, e 9 settembre 2004, causa C-195/02, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-7857, punto 82).”
Dall’altra parte però, come sopra riferito, una minoranza molto ristretta di Lettori ha avuto il pieno riconoscimento della ricostruzione di carriera fino alla data odierna oppure quella di cessazione di servizio, senza il limite temporale del 1995 come previsto dalle Legge 240/2010. Non si capisce perché a questi Lettori è stata applicata la Legge 63/2004 senza limite temporale diversamente da come viene applicata alla stragrande maggioranza dei loro colleghi.

Tuttavia, risulta anche che alcuni dei Lettori nelle suddette università non hanno avuto la piena ricostruzione perché le loro Università hanno applicato la prescrizione di 5 anni previsto dalla normativa italiana e quindi hanno ottenuto il riconoscimento economico della ricostruzione di carriera solo per gli ultimi 5 anni e non ab origine come richiede la stessa Commissione europea (p.e. Milano Statale, Molise, Salerno, Tuscia-Viterbo). Inoltre, per poter ricevere questa molto parziale ricostruzione di carriera, i Lettori in questione hanno dovuto firmare anche una formale rinuncia a qualsiasi azione legale per rivendicare gli arretrati non pagati. Limitare a 5 anni la ricostruzione completa della carriera dovuta a questi Lettori è un ulteriore esempio di come l'Italia stia chiaramente utilizzando una disposizione del suo ordinamento giuridico per sfuggire alla sua piena responsabilità ai sensi del diritto comunitario.

Ci sono persino casi in cui le Università (p.e. Chieti-Pescara, Genova) hanno respinto la richiesta di ricostruzione di carriera per gli anni di servizio in Ateneo quale Lettore con il motivo fantasioso che il lavoratore se ne era andato dall’Università mentre era ancora Lettore senza mai aver avuto “la transizione a Collaboratore ed Esperto Linguistico” in quello stesso Ateneo!

L’Art. 11 della Legge 167 del 2017 aveva dato la speranza di riuscire a superare questa situazione di discriminazione continua negli Atenei, prevedendo anche il finanziamento per superare il contenzioso dei Lettori e per prevenirne altro, calcolato sulla base di una precisa relazione tecnica, in euro 8.705.000 a decorrere dall’anno 2017. A distanza di quasi 7 anni dalla legge purtroppo la situazione si è tutt’altro che risolta e la maggior parte dei soldi stanziati non è ancora stata utilizzata per la ricostruzione di carriera dei Lettori.

In data 10 agosto 2023 la Commissione europea aveva deferito l’Italia alla CGUE perché – nonostante l’approvazione del Decreto Ministeriale 688 del 24 maggio 2023 – l’Italia non aveva ancora “proceduto alla ricostruzione di carriera degli ex lettori per garantire il trattamento economico loro dovuto e il pagamento degli arretrati corrispondenti (…) (comprensivo di aumenti salariali, anzianità e versamento dei contributi previdenziali fin dalla data della prima assunzione)” (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea). Ora, a sette mesi di distanza dal deferimento, in base al censimento effettuato, possiamo affermare e dimostrare senza alcun dubbio che la situazione relativa ai Lettori sia tutt’altro che in via di positiva definizione e l’assenza di risposte alle nostre domande da parte del Ministero appare come una eloquente riprova.

Adesso la speranza di finalmente ricevere giustizia risiede nelle mani dei giudici della CGUE. A nostro avviso, l’ennesima sentenza della CGUE a favore dei Lettori rappresenterebbe l’affermazione di un principio essenziale – quello della parità di trattamento (Art. 45 TFUE) – del Trattato dell’Unione europea e uno dei fondamenti dell’UE: la discriminazione contro i lavoratori sulla base di nazionalità non deve essere mai tollerata.

Auguriamo che questi dati aggiornati sulla continua discriminazione contro i Lettori nelle Università italiane e quelli ormai in pensione siano utili per informare il ricorso avviato dalla Commissione europea alla CGUE contro l’Italia. Chiederemo gentilmente di essere aggiornati sulle sequenze temporali per la procedura giuridica della CGUE in questo caso.

Rimaniamo a disposizione come sempre per ogni eventuale evenienza o chiarimento.

Cordiali saluti,
Il Segretario generale FLC CGIL
Gianna Fracassi