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Università: riconoscimento periodi preruolo come docente a contratto

Nota informativa su come richiedere il riconoscimento e manifestazione di interesse per il supporto della FLC CGIL.

27/05/2020
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Come abbiamo comunicato nei giorni scorsi il Consiglio di Stato con una sua sentenza definitiva ha previsto la possibilità di riconoscere il servizio preruolo prestato come docente a contratto in favore del personale universitario di ruolo.

In pratica la sentenza riguarda la ricostruzione di carriera che può aver fatto qualunque docente o ricercatore di ruolo (RTI, PA e PO) negli anni scorsi, secondo le norme “pre-Gelmini”.

Prima della legge 240/2010, infatti, dopo i tre anni di conferma si accedeva definitivamente ai ruoli e si poteva chiedere che ai fini dell’anzianità (e quindi dei relativi scatti stipendiali) fosse riconosciuto il servizio precedente, secondo diversi pesi e misure (periodi passati come professore associato, ricercatore, borsista post dottorato, dottorato, ecc).

La sentenza del Consiglio di Stato riconosce in sostanza che, essendoci tra le figure previste dalla legge che regola il riconoscimento di carriera (DPR 382/80) anche quella di professore incaricato supplente, ed essendo quella figura sostanzialmente simile a quella del docente a contratto introdotta successivamente, i periodi da docente a contratto possano appunto esser inclusi nelle richieste di ricostruzione di carriera.

Quindi, tutti coloro che sono attualmente in ruolo come docenti o ricercatori universitari (siano essi RTI, PA o PO), inquadrati in tale ruolo per un concorso bandito prima dell’entrata in vigore della legge 240 del 30 dicembre 2010 (Gelmini), che:

  • da allora non hanno cambiato ruolo
  • non hanno raggiunto il massimo possibile del riconoscimento delle attività preruolo ai fini dell’anzianità di servizio (8 anni pari a 4 scatti stipendiali)
  • hanno svolto attività preruolo di docenza a contratto (non sovrapposta ad altri servizi riconosciuti nella propria ricostruzione di carriera come dottorato, borse di post dottorato, altri servizi in amministrazioni statali, ecc)
  • quindi non hanno visto riconosciuto il servizio preruolo come docenti a contratto

oggi possono avanzare una richiesta ai propri atenei finalizzata ad ottenere tale riconoscimento, comprendendo anche i relativi periodi di insegnamento come docente a contratto [secondo i rapporti previsti dalla normativa di riferimento, e quindi in linea generale per PA 1/2 e per PO 1/3].

Ai fini del riconoscimento giuridico, infatti, non esistono termini di prescrizione. Infatti la Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare anche di recente il principio in base al quale «L’anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l’attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell’anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti».

A questo scopo, intendiamo mettere a disposizione di tutti coloro che sono interessati, un modulo standard di richiesta da inoltrare con raccomandata a.r. o via pec (nel caso in cui siate in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata) al proprio ateneo, da compilare sulla base della propria situazione che potete compilare e scaricare a questo indirizzo.

Inoltre, chi è interessato a

  • avere ulteriori informazioni, dal centro nazionale o presso le nostre sedi territoriali;
  • ricevere aggiornamenti rispetto alle azioni da intraprendere;
  • organizzare o partecipare a webinar di approfondimento della materia;
  • manifestare il proprio interesse per delegare la FLC CGIL alla spedizione della propria richiesta alla propria amministrazione di riferimento;
  • manifestare il proprio interesse per eventuali successive azioni legali, condotte con il supporto della FLC CGIL;

potrà compilare il modulo online con i propri dati per ricevere tali informazioni o comunicare il proprio interesse accedendo a questo link.