Seminario 14 novembre CON/CITTADINANZE – Insieme è meglio, anche a scuola

Home » Università » VQR 2015-2019: depositato il ricorso al TAR

VQR 2015-2019: depositato il ricorso al TAR

Per riaprire la discussione su metodi e finalità di un sistema di valutazione della qualità della ricerca competitivo, basato su provvedimenti astrusi e contraddittori.

02/03/2020
Decrease text size Increase  text size

Nei giorni scorsi la FLC CGIL nazionale ha consegnato l’annunciato ricorso al TAR contro il bando ANVUR sulla VQR 2015-2019.

Come abbiamo sottolineato, da tempo riteniamo necessario superare la logica competitiva introdotta con Legge 240 del 2010 (la cosiddetta Gelmini), con un conseguente sistema di valutazione implementato da MIUR e ANVUR che ha contribuito alla progressiva divergenza tra gli atenei e distorto la libera attività di ricerca. Riteniamo cioè sempre più urgente una svolta nella gestione del sistema universitario nazionale, al di là del sempre più necessario rifinanziamento di un settore oramai prossimo al collasso: è necessario cioè superare l’utilizzo di indicatori quantitativi astratti e discutibili, sia per le contraddizioni e i problemi nella loro definizione, sia per le disuguaglianze che determinano, con una radicale rivisitazione dell’ANVUR e delle sue funzioni. A favore di una diversa valutazione che, con risorse aggiuntive, abbia come obiettivo di limitare la frammentazione del nostro sistema universitario (al contrario di quanto avviene oggi) e di sostenere il miglioramento di tutti gli atenei nell’offerta di servizi agli studenti, nella qualità dell’offerta didattica, nella produzione scientifica.

Sappiamo che qualsiasi ricorso al TAR non permette certo il raggiungimento di questi obbiettivi. Possiamo solo cercare di fermare l’avvio di un nuovo processo di valutazione costruito sulla base di logiche e metodi sbagliati, che portano ad un’ulteriore disgregazione del sistema universitario italiano. Per fermare quindi questa VQR, al di là delle numerose incongruenze presenti sua nel DM sia nel bando (dall’open access al sistema di conferimento dei prodotti), siamo intervenuti in particolari su tre palesi contraddizioni tra il DM ed il bando ANVUR che sollevano, a nostro parere, evidenti problemi anche sul piano giuridico.

  1. I criteri di accesso ai GEV, risultando evidente che il bando Anvur abbia inserito limitazioni non previste dal Decreto Ministeriale con la conseguente possibile esclusione di soggetti che avrebbero avuto diritto a far parte: nello specifico, mentre nella lettera e nella ratio del DM è prevista un’ampia candidabilità tra coloro che sono in possesso di una semplice soglia di base dell’attività scientifica (3 pubblicazioni negli ultimi 5 anni, paragonabile al “ricercatore attivo” delle passate VQR), il bando introduce invece la necessità di ulteriori titoli relativi a particolari competenze e esperienze scientifiche (abilitazione professore ordinario, commissario ASN, Principal Investigator, collegi di dottorato, ecc), oltre che precise limitazioni di ruolo (percentuali minime di PO, PA e RTI).
  2. La selezione dei prodotti, risultando evidente che il bando Anvur abbia inserito limitazioni non previste dal Decreto ministeriale anche nel caso di prodotti con meno di cinque autori: nello specifico, mentre il DM prevede (appunto nel caso di cinque o più coautori) la possibilità di conferire un prodotto solo se il primo o ultimo autore (o autore corrispondente) appartenga all’Istituzione (salvo quanto previsto dalle specifiche abitudini di pubblicazione di una particolare area scientifica), il bando ANVUR introduce limitazioni generalizzate a tutti i prodotti (la significativa del proprio contributo, da dimostrare diversamente a seconda delle aree di appartenenza), non si comprende sulla base di quale ragionevolezza e proporzionalità.
  3. La valutazione dei prodotti, risultando evidente che il bando Anvur abbia inserito una previsione di percentuali che i GEV dovrebbero osservare nella suddivisione dei prodotti da valutare (attribuendo, indicativamente, a ciascuna categoria almeno il 5 % e non più del 25% dei prodotti da valutare). Questo criterio non è previsto dal DM ed è assolutamente irragionevole: nello specifico, infatti, l’assurda conseguenza di questa previsione è la necessità di introdurre da parte dei GEV una logica comparativa premiale tra i diversi prodotti, sottovalutandone discrezionalmente alcune per rientrare nelle fasce di merito previste dal bando (come facilmente deducibile dai risultati delle precedenti VQR (in cui numerose aree ebbero fasce di valutazione ben oltre il 25% o ben sotto il 5%), portando in termini generali ad una valutazione distorta della ricerca del paese (contrariamente alla ratio di un sistema nazionale di valutazione come la VQR) e a distorsioni classificatorie tra le diverse istituzioni.

Il percorso del ricorso farà il suo iter. In ogni caso, ci auguriamo che il MUR faccia proprie le preoccupazioni che abbiamo segnalate, che sono state anche espresse dal CUN come da decine di società scientifiche e di settore: fermiamo ora questa VQR, per riaprire una discussione sul suo impianto e quindi sia sul Decreto Ministeriale, sia sul bando ANVUR che la regola.