Decreto Legge milleproroghe 2023: gli interventi relativi ai settori della conoscenza
I PCTO non sono requisito per l’accesso all’esame di maturità. Rinviata l’applicazione del contratto di ricerca previsto dal DL 36/22.
È entrato in vigore il 30 dicembre 2022 il decreto legge 198 del 29 dicembre 2022 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.
Di seguito le norme più rilevanti che riguardano i settori della conoscenza.
Scuola
Ex LSU ed appalti storici: terza procedura assunzionale
Prorogato al 1° settembre 2023 l’espletamento dell’ulteriore fase assunzionale sui posti residuati all’esito della seconda procedura assunzionale per il personale ex LSU e Appalti storici. Questa ulteriore procedura selettiva riguarderà i lavoratori ex LSU che, pur in possesso dei requisiti, non avevano potuto partecipare alla precedente procedura assunzionale per mancanza di posti nella propria provincia di appartenenza.
(art. 5 comma 1)
PNRR, asili nido e scuole dell’infanzia
Prorogata al 31 maggio 2023 (in precedenza 31 marzo 2023) termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, che rientrano nei progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(art. 5 comma 2)
Reclutamento del personale docente di religione cattolica
Inserita una proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica. In particolare il Ministero è autorizzato a bandire entro l’anno 2023 (in precedenza, entro il 2022) un concorso per la copertura del 50% dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025). A tal fine viene modificato il comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 126/19. Per le assunzioni rimangono ferme le attuali procedure autorizzatorie.
(art. 5 comma 3)
Ripartizione risorse ITS
Gli attuali criteri di ripartizione delle risorse nazionali dedicate agli Istituti tecnologici superiori sono prorogati anche per il 2023. A tal fine viene modificato l’articolo 14, comma, 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99.
(art. 5 comma 4)
Proroga adeguamento normativa antincendio
Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali non si sia ancora provveduto a tale adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022).
Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto a tale adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2024 (in precedenza 31 dicembre 2023).
(art. 5 comma 5)
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Con lo stesso decreto sono definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
(art. 5 comma 6)
Progressioni fra le aree
Le procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, sono prorogate anche per il 2023, limitatamente alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.
(art. 5 comma 7)
Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie
Per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per garantire il regolare svolgimento delle attività e l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, è consentito, in via straordinaria, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo. Tale servizio non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
(art. 5 comma 8)
Aree colpite da eventi sismici e dall’alluvione nell’isola di Ischia
Per l’anno scolastico 2023/24 i dirigenti degli uffici scolastici regionali con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. In particolare possono
- istituire con propri decreti previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale docenti e ata, da attivare sino al termine dell'attività didattica
- istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi
- assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro.
Per tali finalità sono stanziate euro 2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per l'anno 2024.
(art. 5 comma 9)
Pareri CSPI
Prorogato fino al 31 dicembre 2023 la norma che prevede il termine di sette giorni al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per rendere i pareri richiesti dal Ministro dell’istruzione. La proroga è adottata per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(art. 5 comma 10)
Esami di Stato al termine del II ciclo di istruzione e PCTO
Anche l’anno scolastico 2022/23 ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione si prescinde dal requisito per gli studenti interni della frequenza dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e per i candidati esterni dalle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio.
(art.5 comma 11)
Università
Proroga assunzioni
Prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 2020 e 2021previste dall’art. 3 commi 1 e 2 e Decreto Legge 90/14 e dall'articolo 66, commi 13 e 13-bis della legge 133/08.
(art. 1 comma 2 lettera a).
Edilizia universitaria
Il decreto interviene sull’erogazione delle somme residue dei mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell’Economia (MEF), ma concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per edilizia universitaria nelle aree depresse (art. 1 comma 1 del Decreto Legge 67/97) e/o finalizzate a interventi di decongestionamento degli atenei (art. 54 comma 1 della Legge 488/99). La norma proroga di un ulteriore anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il termine per l’erogazione di tali somme da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'università e della ricerca. Le Università interessate sono: Cassino e Napoli Parthenope.
(art. 6 comma 2)
Ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica
Prorogato di un anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il termine per l’emanazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, in cui sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.
(art. 6 comma 5)
Abilitazione scientifica nazionale
Il termine, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l’Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 è prorogato al 31 dicembre 2023.
La presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023.
I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023.
Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.
(art. 6 comma 8)
Università e Ricerca
Assegni di ricerca
Prorogata fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 36/22. Tale possibilità le risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro 31 dicembre 2023.
(art. 6 comma 1)
Commento
Per quanto riguarda la proroga degli assegni di ricerca, si ritiene utile evidenziare che questi dovevano essere sostituiti nel 2023 con il “contratto di ricerca” che è stato introdotto nel quadro delle misure urgenti connesse al PNRR, in quanto gli assegni di ricerca si configuravano come collaborazioni coordinate e continuative, forme di lavoro atipiche (senza diritti e con contributi previdenziali parziali) ed estranee alle attività di ricerca non solo da un punto di vista generale, ma anche nel corpus europeo (tanto che si è chiesto all’Italia di intervenire in merito). Per garantire da una parte l’effettiva attivazione dal 1° gennaio 2023 di questa nuova figura e dall’altra per salvaguardare la continuità delle attività di ricerca e dei rapporti di lavoro dei giovani ricercatori impegnati in queste attività, era auspicabile una norma di raccordo più particolareggiata e riferita a specifiche situazioni piuttosto che una deroga ampia che rischia di fatto di marginalizzare l’avvio del nuovo “contratto di ricerca”, che pur essendo a tempo determinato e su progetto, è stato previsto come rapporto di lavoro a tutti gli effetti, con un positivo riferimento al contratto nazionale di lavoro.
Alta Formazione Artistica e Musicale
Prorogato di un ulteriore anno accademico e fino al 2023/24 il termine per l’utilizzo per l’attribuzione di contratti a tempo indeterminato e determinato, delle graduatorie nazionali ad esaurimento dei docenti precari dell’AFAM ex legge 143/04.
(art. 6 comma 3)
Le procedure e le modalità per la programmazione dal Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM adottato con il DPR 143/19 si applicano entro il 31 dicembre 2023.
La programmazione del reclutamento del personale è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2023
Prorogate di un anno, quindi a decorrere dall’anno accademico 2024/25, le abrogazioni previste dal medesimo citato Regolamento.
(art. 6 comma 4)
Prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i dipendenti pubblici
I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche relativi ai periodi fino al 31 dicembre 2018 (in precedenza 31 dicembre 2017), non si applicano fino al 31 dicembre 2023.
In deroga alle norme sulla prescrizione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2023, agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata (art. 2 comma 26 della Legge 335/95), in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.
(art. 9 comma 5)
Procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca
Prorogate fino al 31 dicembre 2023 (in precedenza, 31 dicembre 2022) l’autorizzazione al MI e al MUR a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
(art. 1 comma 7)
Prorogata al 2023 l’autorizzazione al Ministero dell’Università della Ricerca ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti all’ex III area funzionale - posizione economica F1. L’incremento della dotazione organica, prevista dall’art. 19-quinquies del Decreto Legge 4/22, è finalizzato a rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari.
(art. 6 comma 6)
Prorogata al 2023 l’autorizzazione al Ministero dell’Università della Ricerca ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti all’ex III area funzionale - posizione economica F1. L’incremento della dotazione organica, prevista dall’art. 28 del Decreto Legge 50/22, è finalizzato alla istituzione di un’apposita struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata “Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca”. Tale struttura avrà il compito di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese.
(art. 6 comma 7)