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Disegno di legge di bilancio: gli emendamenti approvati sui settori della conoscenza nella V Commissione della Camera dei deputati

Provvedimento deludente e regressivo

22/12/2022
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È approdato nell’aula della Camera dei deputati il disegno di legge di bilancio 2023. Analizziamo i principali emendamenti relativi ai settori della conoscenza approvati in Commissione

Scuola

Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica

Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, per la determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, deve essere adottato entro il 31 maggio (anziché il 30 giugno) dell’anno solare precedente all’anno scolastico di riferimento. Inoltre ai fini del raggiungimento dell’accordo, lo schema del decreto deve essere trasmesso dal Ministero alla Conferenza unificata entro il 15 aprile (anziché entro il 30 aprile).

La mancata adozione del suddetto decreto del Ministro dell’istruzione entro il 31 maggio comporta che il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni siano definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30 giugno (anziché entro il 31 luglio) sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo.

Introdotto un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell’anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche, calcolato sulla base di un parametro ed entro limiti ivi indicati. Si prevede, inoltre, al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati, l’applicazione, per i primi sette anni scolastici, di un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

Aggiunta una nuova disposizione che prevede che il fondo istituito a seguito dei risparmi determinati dalla riduzione delle autonomie scolastiche, confluiscano anche le eventuali economie derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020, in materia di dirigenti scolastici per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani  o  nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Infine è prevista che le contrattazioni integrative regionali per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall’art. 42, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Promozione dell’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche nelle istituzioni scolastiche

All’art. 98 introdotti riferimenti alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative, prevedendo, tra l’altro,

  • iniziative extrascolastiche per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado,
  • protocolli con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per la formazione nelle discipline STEM e nel campo digitale
  • iniziative per la promozione di tali competenze all’interno dei percorsi di istruzione degli adulti.

Orientamento

I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nella scuola di I e II grado utilizzando

  • gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dalle norme di riordino della secondaria di II grado (D.Lgs. 61/17, Dpr 88 e 89 del 2010)
  • gli specifici strumenti di supporto all’orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito per potenziare le azioni nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A partire dall’anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività orientamento consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all’interno di progetti già in essere nell’istituzione scolastica.

Sono previsti interventi specifici di orientamento nella secondaria di I e II grado per gli alunni con disabilità certificata (e non solo nell’ultimo anno della secondaria di I grado e negli ultimi due anni della secondaria di II grado).

Scuola di Alta Formazione

Le nomine del Presidente, del direttore generale e del comitato scientifico internazionale della Scuola di Alta Formazione devono essere effettuate entro il 1° marzo 2023.

Reddito di cittadinanza e obbligo di istruzione

Dal 1° gennaio 2023 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico di cui all’art. 1, comma 622, della L. 296/2006, secondo cui l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria, è condizionata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo.

Viene demandata ad apposito protocollo la definizione delle azioni volte a facilitare l’iscrizione ai percorsi erogati dai CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

Università

Fondo alloggi studenti universitari fuori sede

Previsto incremento di 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro (annui) a decorrere dal 2024 del Fondo (art. 1, comma 526 della legge n. 178 del 2020) finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede di università statali.

Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale

Incrementato di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 lo stanziamento del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale dì cui all’articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Misure relative alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti

Innalzata per università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti dal 20% al 30% (come previsto per le università statali dall’art. 60 del D.L. 69/2013, così equiparandole) la quota massima di risorse destinata a fini premiali per la qualità della didattica e della ricerca

Disposizioni in materia di borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità

A decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione di una serie di altre provvidenze (l’assegno mensile di assistenza in favore di invalidi civili parziali, la pensione in favore degli invalidi civili totali, dei sordi e dei ciechi civili assoluti e parziali, nonché dell’eventuale maggiorazione prevista dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

Ricerca

Progressioni di carriera per ricercatori e tecnologi negli EPR vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca

Le risorse previste dell’art. 1, comma 310, lett. b), della L. 234/2021 (30 milioni di euro) destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio, sono ripartiti sulla base dei criteri stabiliti con decreto del MUR.

Le risorse non ancora assegnate sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MUR con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell’anno 2022, di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

CNR

Riconosciuto al CNR un contributo straordinario, per l’anno 2023, di 15 milioni di euro. Le risorse sono prelevate dall’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10 della legge n. 370 del 1999, in materia di rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca.

Compensi e rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati

I compensi e rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativi-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca, di cui all’art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 212 del 2002 (L. 268/2022) sono determinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

AFAM

Incrementati di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2023, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche finalizzati a sostenere gli studenti delle istituzioni AFAM con disabilità, con invalidità superiore al 66 per cento e con disturbi specifici di apprendimento.

Altre norme

Lavoro agile

I datori di lavoro, fino al 31 marzo 2023, favoriscono lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico (lavoratori cd fragili), anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, a parità di retribuzione e salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali più favorevoli.

Carta elettronica per spese culturali

Introdotte norme modificative della Carta elettronica per spese culturali da parte dei giovani diciottenni.

In particolare al fine di consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera sono concesse, a decorrere dall’anno 2023:

a) una "Carta della cultura Giovani" a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età
b) una "Carta del merito", agli iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati che abbiano conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la carta "Carta della cultura Giovani".

Le risorse sono pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni, sono definiti gli importi nominali da assegnare nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.

Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, provvede alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall’elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell’erogazione degli accrediti.

In caso di violazione di tali disposizioni ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogala e comunque non inferiore nel minimo a euro 1.000.