Definitivamente approvato il decreto Caivano: le novità introdotte dal parlamento
Le nuove disposizioni in tema di obbligo di istruzione e di offerta educativa.
L’8 novembre scorso, la Camera dei deputati ha definitivamente approvato con modificazioni, il decreto legge 121/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto decreto Caivano.
La legge di conversione entrerà effettivamente in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale che avverrà nei prossimi giorni.
In una precedente notizia abbiamo illustrato i contenuti del testo iniziale, analizziamo ora le modifiche introdotte dal Parlamento durante l’iter di approvazione.
Obbligo di istruzione
Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione
Sostituito l’art. 114 del Testo Unico della Scuola (D.Lgs 297/94) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Ricordiamo che in base all’art. 1 comma 622 della Legge 296/06 “L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. (…) L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, (…).
Di seguito le principali norme introdotte nel decreto:
- il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge
- nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche
- il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.
- il dirigente scolastico invia apposita comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione
- nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge
- costituisce, in ogni caso, elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi
- il sindaco in caso di violazione dell’obbligo di istruzione procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, se la persona responsabile dell'adempimento dell’obbligo, precedentemente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. L’art. 331 del ccp stabilisce che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito
- analogamente il dirigente scolastico procede ai sensi dell’articolo 331 del cpp, in caso di elusione dell’obbligo di istruzione
- confermata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa
- le nuove si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione
- l’attuazione della nuova disciplina sull’obbligo di istruzione è effettuata senza nuovi oneri
Mancato adempimento
La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Elusione dell’obbligo
La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
Abrogazione normativa precedente
Abrogato l’art. 731 del codice penale che prevedeva in caso di omissione, senza giusto motivo, dell'istruzione elementare, l'ammenda fino a euro 30.
Assegno di inclusione
L’assegno di inclusione previsto dal decreto lavoro (Decreto Legge 48-23) non può essere trasferito al nucleo familiare per i cui componenti minorenni non documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione. A tal fine è prevista l’emanazione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione.
In caso di condanna definitiva della persona responsabile del minore per mancato adempimento o elusione dell’obbligo di istruzione, consegue la sospensione dell’assegno di inclusione fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.
Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»
Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – «Agenda Sud»
A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal DPR 81/09, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.
Punteggio aggiuntivo in sede di mobilità
Ai docenti che
- operano nelle scuole collocate in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti,
- per tre anni non presentano domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione
- non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso,
è attribuito al termine del triennio effettivamente svolto, un punteggio aggiuntivo nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.
Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020
Con l’obiettivo di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro prelevati dal Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020 destinati alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.
Sono previste le seguenti azioni e iniziative
a) rafforzare le competenze di base degli studenti
b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori dal contesto di origine
c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative
d) promuovere il supporto socio-educativo, anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore
e) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale.
PNRR e piano di sostituzione di edifici scolastici
Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) - Componente 3 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) - Investimento 1.1 (Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica) del PNRR, che prevede la costruzione di almeno 195 istituzioni scolastiche, è incrementata la spesa da 4 a 8 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Le risorse sono assegnate tutte in anticipazione agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024. Le risorse sono prelevate da quelle finalizzate al pagamento, da parte dello Stato, di canoni di locazione da corrispondere all’INAIL, relativi alle aree per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica (articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 65/2017).