ISPRA: i ricercatori a tempo determinato hanno diritto al riconoscimento dell'anzianità
Importante sentenza del Tribunale di Roma a favore del lavoratore stabilizzato e della tesi sostenuta dalla FLC CGIL. Condannata l’ISPRA a risarcire il lavoratore.
Il 25 gennaio 2012 con sentenza n. 1205 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma ha riconosciuto, ad un lavoratore stabilizzato dell'Ispra, l'intera anzianità maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con l'Istituto precedentemente alla stabilizzazione nonché le differenze retributive maturate e non corrisposte dall'Ente.
La sentenza risulta di rilevante interesse in quanto richiamando i principi espressi dalla Comunità Europea in materia di discriminazione dei lavoratori, condanna la sistematica violazione della Pubblica Amministrazione di non riconoscere al personale stabilizzato che ha lavorato presso lo stesso Ente in esecuzione di una pluralità di contratti a termine, l'anzianità di servizio maturata durante tale periodo con evidenti ripercussioni di tipo economico.
Questa sentenza conferma la giustezza delle posizioni della FLC CGIL quando ha avviato le vertenze nazionali per il diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata con il servizio prestato a tempo determinato, in ottemperanza ai principi sanciti dalla Comunità Europea di non discriminazione fra i lavoratori: i lavoratori subordinati hanno gli stessi diritti rispetto alla carriera prevista dai contratti.
L’ISPRA è condannata a ricostruire l’anzianità al lavoratore interessato che dovrà anche essere risarcito per il “declassamento” subito all’atto della stabilizzazione, con il re-inquadramento alla fascia stipendiale posseduta all’atto della stabilizzazione e la determinazione degli oneri salariali spettanti.
La sentenza costituisce anche una smentita per il Dipartimento della Funzione Pubblica che, con la Circolare n. 5/2008 e successivi pareri, aveva “imposto” alle amministrazioni pubbliche che le stabilizzazioni fossero considerate a tutti gli effetti assunzioni ex novo, quindi al livello iniziale del profilo posseduto e con anzianità zero, annullando anche eventuali avanzamenti di carriera intervenuti nel frattempo con i contratti a tempo determinato.
La sentenza, infatti, sostiene che la Circolare non può superare quanto contenuto nel disposto legislativo, i commi 519 e 520 della Legge 296/06, quindi non ha valenza di legge per quanto attiene allo spirito della norma in maniera di stabilizzazioni, che non possono essere considerate come nuove assunzioni, ma la “prosecuzione ad altro titolo (come rapporto a tempo indeterminato) del rapporto stesso, ormai stabilizzato” già iniziato con le modalità del tempo determinato.
Questa sentenza non fa che rilanciare le ragioni della FLC CGIL e le vertenze in atto.