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La diffusione della lingua italiana nel mondo

A cura di Dario Missaglia, responsabile della sezione education della Fondazione Di Vittorio e Massimo Mari (dirigente nazionale FLC CGIL).

20/10/2014
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1. Premessa

Nel corso delle ultime legislature parlamentari eletti nei collegi italiani e all’estero hanno presentato svariate proposte di legge tutte tese a superare la legge del 3 marzo 1971,n.153 per un riordino dell'intero sistema delle scuole italiane all'estero sia alla luce della evoluzione della normativa in materia di legislazione scolastica introdotta dal legislatore dopo il D.Lgs.297/1994 sia perché la lingua e cultura italiana può significare un riferimento strategico fondamentale su cui incardinare non solo la politica culturale ma l’intera politica estera italiana nel mondo. Con questa consapevolezza la si ritiene pertanto necessario avanzare una proposta frutto di una serie di riflessioni e di elaborazioni che partendo dall’esperienza svolta e da quelle di altri Paesi Europei corregge, modifica e ridisegna un nuovo quadro ordinamentale più efficace ad affrontare le sfide che la globalizzazione ci impone. L’insegnamento della lingua italiana all’estero va potenziato come “servizio” ai nostri connazionali, ai loro figli e alla vasta platea di oriundi nel mondo (oltre 60 milioni), riuscendo a conquistare, nei diversi contesti nazionali, curricoli in cui sia possibile apprendere la lingua locale e, insieme, la lingua italiana. Deve inoltre costituire una opportunità concreta per quei cittadini immigrati che intendano realizzare le proprie aspirazioni nel nostro Paese. Il presente documento raccoglie in forma sintetica i punti salienti di un possibile intervento di legge che dovrà necessariamente trovare la sua compiuta realizzazione in sede parlamentare prevedendo anche i finanziamenti necessari alla sua realizzazione.

In particolare si parte dalla opportunità di superare l’attuale governance del sistema oggi ancora funzionale ad una politica culturale datata, inadeguata e tutta appiattita sulle vecchie dinamiche ed esigenze della politica estera e su rigidità burocratiche ed economiche. Da qui l’idea, come avviene in altri Paesi europei, di affidare la governance degli interventi per la diffusione della lingua italiana nel mondo, ad un’Agenzia autonoma.

2. L’Agenzia

L’Agenzia è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (o Ministero Affari Esteri), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L’Agenzia, finalizzata alla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, è composta da rappresentanti del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, del Ministero degli affari esteri, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico.

L’Agenzia è un ente di diritto pubblico, presieduta e coordinata o da un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio o dal Sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri delegato dal Ministro degli Affari Esteri. Si avvale della collaborazione di un Comitato consultivo composto da un rappresentante dei Ministeri citati, da rappresentanti del CGIE e dei Comites, da personale docente, dirigenti e Dsga provenienti dai ruoli del Miur in possesso di esperienza certificata, da autorevoli rappresentanti delle Università per Stranieri.

2.1. Funzioni e compiti dell’Agenzia

L’Agenzia ha la funzione di coordinare, amministrare e controllare, tutte le istituzioni scolastiche italiane all’estero (statali, paritarie e meramente private) e delle iniziative di formazione linguistico-culturale (dirette e indirette) sia a favore dei cittadini italiani e dei soggetti di origine italiana che rivolte a cittadini di altra nazionalità. Intrattiene altresì rapporti con i dipartimenti di italianistica presso le università straniere. L’Agenzia è sottoposta ai poteri di vigilanza del Ministro degli Affari Esteri e gode di piena autonomia di carattere economico, amministrativo e culturale. In via transitoria sono trasferiti a capo dell’Agenzia le relative risorse economiche poste oggi a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Fermo restando che è facoltà del Governo della Repubblica istituire, mantenere e sussidiare all’estero scuole e altre istituzioni educative, l’azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative è esercitata dall’Agenzia. Pertanto rientra nei compiti dell’Agenzia definire le linee guida per le scuole e le iniziative scolastiche e per le attività di integrazione scolastica a favore dei cittadini italiani residenti all’estero, come pure per le attività di promozione rivolte a oriundi e stranieri. Essa opera con i seguenti obiettivi: a) diffondere l’uso della lingua e la conoscenza della cultura italiana; b) realizzare, anche con Paesi terzi, le iniziative necessarie all’attuazione dei programmi europei sulla conoscenza delle lingue e sulla formazione interculturale; c) Contribuire alla formazione plurilingue delle comunità italiane all’estero; d) favorire l’integrazione nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante valorizzando la reciprocità delle intese nei rispettivi Paesi; e) verificare la dislocazione delle scuole e delle altre istituzioni educative in relazione agli indirizzi della politica estera con particolare riferimento all’Europa, ai Paesi con una forte presenza di comunità di origine italiana, e nelle aree di maggiore rilevanza politico-economica; f) garantire il sostegno statale alle scuole e alle altre istituzioni educative mediante la fissazione di criteri e di standard oggettivi e trasparenti per l’assegnazione delle risorse anche, nel caso, a strutture private. Ai sensi dell’autonomia scolastica e tenendo conto della specificità del contesto in cui si opera, vanno inoltre previste forme di flessibilità nella elaborazione e realizzazione di progetti formativi interculturali.

Per l’esercizio delle funzioni sopra richiamate e per la realizzazione delle altre iniziative l’Agenzia si avvale di un contingente di personale esperto, anche con qualifica dirigenziale, appartenente ai ruoli dell’amministrazione centrale e periferica.

3. Autonomia delle scuole italiane all’estero e parità scolastica

Il Ministro dell’istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministero degli affari Esteri, con provvedimenti adottati su proposta dell’Agenzia, equipara con apposito decreto l’ordinamento delle scuole italiane statali all’estero alle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale, con gli adattamenti occorrenti per corrispondere alle specifiche esigenze locali. Pertanto alle scuole statali italiane funzionanti all’estero viene riconosciuta l’autonomia didattica, amministrativa ed economica. l titoli di studio da esse rilasciati hanno valore legale. l programmi didattici delle scuole statali italiane all’estero sono approvati con decreto interministeriale MIUR e MAE. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, unversità e ricerca su proposta dell’Agenzia, alle scuole italiane all’estero che dipendono da enti, associazioni o fondazioni in possesso di requisiti conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole italiane all’estero può essere riconosciuta la parità ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. l programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, i corsi e le scuole di cui all’articolo 6 e ogni altra disposizione per l’attuazione del medesimo articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. Iniziative scolastiche e attività di integrazione scolastica

L’Agenzia, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di integrazione scolastica previste nelle sue finalità definisce e coordina corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per gli alunni italiani o stranieri frequentanti scuole locali corrispondenti al primo ciclo di istruzione; gli interventi di sostegno, recupero e rafforzamento al fine di promuovere il plurilinguismo e i processi interculturali, anche allo scopo di consentire una migliore integrazione degli alunni italiani nelle strutture scolastiche e formative del paese ospitante; le iniziative miranti a promuovere la lingua e la cultura italiana in attività di insegnamento rivolte anche ad autoctoni e stranieri; le attività concernenti l’istituzione di una rete di scuole bilingui e biculturali; le attività volte al potenziamento della rete scolastica italiana all’estero allo scopo di adeguarla alle nuove forme di mobilità che riguardano operai, tecnici, dirigenti e familiari; gli accordi bilaterali con i singoli Paesi al fine del riconoscimento reciproco dei titoli di studio.

L’Agenzia stipula convenzioni con università ed enti abilitati alla. certificazione della conoscenza della lingua italiana. A tali convenzioni faranno riferimento istituzioni, enti ed associazioni che organizzino interventi anche successivi al primo ciclo dell’istruzione.

5. Dagli Istituti Italiani di Cultura ai Centri territoriali o interterritoriali

Siamo convinti che l’abolizione o la progressiva riduzione degli ICC, non sia la prospettiva giusta da perseguire, anche se non possono essere ignorate le giuste critiche su gestioni spesso discutibili e modelli organizzativi troppo affidati alle singole gestioni. Si tratta dunque di valutare, con le opportune modifiche, normative ed organizzative, come gli attuali ICC possano diventare “reti o centri territoriali” in grado di dirigere, coordinare e vigilare l’insieme delle attività (dalle iniziative culturali, alle scuole, ai corsi) che si svolgono su quel territorio, attivando le opportune intese con i Paesi ospitanti e praticando sul campo una vera autonomia, gestionale, finanziaria e progettuale, di cui assicurare la puntuale rendicontazione. Affinchè ciò sia possibile occorre pensare a nuove professionalità in grado di soddisfare le diverse funzioni ipotizzate: un team quindi, di elevate professionalità, capace di assicurare sia la gestione politico-istituzionale della rete, sia la gestione tecnico-amministrativa della stessa. La nomina dei Direttori responsabili non dovrebbe prescindere da un profilo valutabile di professionalità, accertata lungo un percorso selettivo di specifica formazione. La rete sia pure rinnovata degli attuali ICC, non potrà coprire per un periodo non breve tutti i paesi eppure anche a questo livello va assicurata una capacità di intervento sul modello delle reti/ centri territoriali. In questi contesti, in modo inevitabilmente flessibile, per un certo periodo queste funzioni potrebbero essere assunte dalle nostre ambasciate o uffici consolari, valorizzando e promuovendo competenze specifiche. Verrebbero in tal modo a configurarsi, in maniera graduale ma non meno efficace, la rete dei centri territoriali.

Ai Centri territoriali viene riconosciuta l’autonomia didattica, organizzativa ed economica, in analogia a quanto previsto nel territorio nazionale. A detti Centri si applicano le norme relative agli Organi collegiali. L’Agenzia garantisce ai Centri territoriali un organico funzionale con l’utilizzo di personale a tempo indeterminato proveniente dal ruolo all’estero. Laddove operino scuole statali possono essere assegnate anche direttamente a queste le funzioni dei Centri territoriali. E’ compito dei Centri territoriali effettuare il monitoraggio delle strutture e delle iniziative scolastiche presenti sul territorio e interagire con i sistemi scolastici locali promuovendo accordi e convenzioni finalizzate all’integrazione della lingua e della cultura italiana sulla base dei bisogni formativi presenti nel territorio.

6. Sussidiarietà e sistema integrato

Nelle realtà in cui operano o non operano i Centri territoriali, l’Agenzia può avvalersi, mediante l’istituto della convenzione ad hoc, dell’iniziativa da parte di enti ed associazioni. Questi debbono necessariamente disporre dei seguenti requisiti: a) rispetto dei programmi d’insegnamento previsti dai Centri territoriali; b) disponibilità di locali idonei; c) personale con titoli riconosciuti; d) assunzione del personale mediante le graduatorie consolari o dei Centri Territoriali e regolarità dei trattamenti; e) accoglienza del personale nel momento di avvicendamento e insediamento per consentire la continuità del servizio; f) strutturazione di cattedre complete sulla base delle mappature del territorio operate dai Centri territoriali di riferimento; g) pubblicità dei bilanci.

7. Uffici scolastici consolari

Dentro questo quadro gli uffici scolastici consolari di intesa con le rappresentanze diplomatiche e Consolati, con i Centri territoriali e in attuazione delle disposizioni dell’Agenzia, hanno competenza in materia di: a) orientamento delle scelte sul territorio e fissazione degli obiettivi sulla base dell’analisi dei bisogni riscontrati; b) valutazione, sulla base delle risultanze dell’attività svolta, dell’efficacia e della validità degli interventi scolastici proposti dagli enti e dalle associazioni; c) monitoraggio dell’andamento delle attività; d) valutazione della corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati.

Nell’esercizio delle competenze gli uffici scolastici consolare unitamente, se presenti ai centri territoriali, provvedono sulla base delle direttive generali impartite dall’Agenzia a svolgere attività di mediazione tra l’utenza e la realtà linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento e la riscoperta delle proprie radici culturali originarie; mediazione tra l’utenza e la realtà socio-culturale del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e di scoperta reciproca; mediazione tra l’utenza e le strutture sociali di appoggio italiane e locali al fine di evitare l’emarginazione scolastica e sociale.

8. Il personale

Per quanto riguarda le politiche del personale (dal reclutamento agli aspetti normativi ed economici del rapporto di lavoro), si sottolinea che ai sensi del Dlgs 165/2001, tutto ciò è materia definita dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto scuola.

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