No agli assegni di ricerca nei progetti Horizon 2020: la commissione europea vieta l'utilizzo dei contratti più precari dell'Università Italiana
FLC CGIL: l'assegno di ricerca è una forma di sfruttamento e va bandito. Ma eliminare gli assegni non può significare eliminare gli assegnisti
Nessuna tregua per assegni e cococo
La commissione europea ha stabilito nell’Annotated Model Grant Agreement (AMGA) con un documento divenuto noto il 26 ottobre scorso in un evento organizzato dall'APRE: H2020 Communication Campaign ‘How to avoid Financial Errors', che assegni di ricerca, co.co.co e co.co.pro non sono previsti come costi ammissibili e quindi accettati dall'Europa per le rendicontazioni dei progetti di H2020.
Perchè? Le obiezioni sollevate dall'Europa sono di tipo contrattuale e tecnico, ovvero riferibili alla legge 240/2010, meglio nota come legge Gelmini (art.22) e si possono riassumere in due frasi:
1) gli assegnisti di ricerca non hanno un monte ore lavorativo correlato alla retribuzione
2) gli assegni di ricerca non sono contratti di lavoro subordinati, sono privi del vincolo di subordinazione difatti versano i contributi alla gestione separata INPS
Un'ipotesi ventilata dalla Commissione per poter far ricorso agli assegni di ricerca è quella di prevederli all'interno dei costi riferibili ad affidamenti di servizi esterni ovvero secondo la procedura della best value for money, cioè una gara di preventivi. Evidentemente tale ipotesi non è applicabile ai bandi sugli assegni di ricerca perchè appunto, si tratta di bandi pubblici con un concorso per titoli ed esami il cui importo è stabilito sul bando stesso e il candidato non offre certo un preventivo.
La posizione del Codau e dell’APRE
Per tutta risposta il Codau (Convegno dei Direttori Generali delle Università Italiane) e l'APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) hanno risposto all'Europa affermando che, per la realtà legislativa italiana, tali tipologie sono assimilabili ai contratti subordinati per la sussistenza di tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione perduri nel tempo; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale; la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sulla utilizzazione di una struttura di natura materiale”. Citando, a questo proposito diverse sentenze della Corte di Cassazione: Cassazione n. 7785 del 1997, Cassazione n. 6752 del 1996, Cassazione n. 3485 del 2001, Cassazione n. 14722 del 1999.
Il Governo italiano
l Governo italiano sembra essere assai confuso in materia, ma altrettanto determinato nel negare i diritti fondamentali a decine di migliaia di persone. È nota la vicenda dell’indennità di disoccupazione DIS COLL negata a soggetti che contribuiscono da anni a tenere in piedi il sistema della ricerca e della didattica nelle università italiane ridotte allo stremo dal definanziamento e dal blocco del turn over.
Da un lato, secondo il Ministero del Lavoro gli assegni di ricerca non sono veri e propri contratti di lavoro, ma borse di studio: questa la tesi sostenuta dal Dicastero di Poletti per negare la DIS-COLL agli assegnisti, negando così la stessa dignità del lavoro di tali soggetti. Dall’altra il MIUR, per bocca del Sottosegretario Davide Faraone ha di recente sostenuto la tesi opposta.
Gli effetti dell’intervento della Commissione Europea e la riforma del reclutamento necessaria
Ad oggi la questione è aperta ed estremamente pericolosa per i precari della ricerca. Ma soprattutto fa esplodere tutte le contraddizioni normative e welfaristiche del nostro sistema che si accanisce contro questa fattispecie di precari della ricerca.
La conseguenza immediata e drammatica dell’intervento della Commissione Europea, in assenza di adeguati finanziamenti all’Università, è l’espulsione dal perimetro della ricerca universitaria di circa un precario su due. Non è allarmismo, bensì la constatazione che il costo dei contratti subordinati, ovvero degli RTD, è almeno doppio a quello degli assegni di ricerca, che in un sistema definanziato hanno rappresentato uno dei canali principali per garantire le attività di ricerca.
La commissione Europea ha ovviamente ragione nel pretendere l’utilizzo di rapporti di lavoro subordinati cui siano riconosciuti diritti e tutele e, anzi, ci consente di far emergere la gravità del ricorso da parte dello Stato a contratti con diritti e tutele ridotte, che somigliano a forme di sfruttamento legalizzato, per ragioni di risparmio.
Tutto questo rafforza la necessità e l’urgenza di un intervento di riforma del sistema di reclutamento che semplifichi il pre-ruolo eliminando la giungla di contratti precari cui non sono riconosciuti diritti, tutele né dignità, anche alla luce delle disposizioni europee.
Ricapitolando
Gli assegnisti di ricerca attualmente:
- non possono accedere ad alcuna indennità di disoccupazione
- non sono forme di reclutamento che prevedono una tenure track
- non sono previsti come forme di lavoro e quindi costi ammissibili all'interno della progettualità di Horizon 2020
Ogni commento è superfluo. E’ il caso di bandire forme di sfruttamento come l’assegno di ricerca dalle università italiane. Ma eliminare gli assegni non può significare eliminare gli assegnisti espellendoli con un colpo di penna dal sistema della ricerca: il nostro paese non può permetterselo.
Direttamente dal sito europa.eu la tabella riassuntiva dei costi non ammissibili nella progettazione di H2020, di seguito lo stralcio relativo all'Italia:
List of issues applicable to particular countries
CATEGORY |
ISSUE |
REPLY |
ITALY |
||
WORKFORCE CONTRACTS |
Contratto a progetto (co.co.pro.) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) Assegni di Ricerca |
May NOT be declared as personnel costs. However, they may be eligible as: Subcontracting: if the activities covered by the contract are part of the tasks of the action detailed in Annex 1 (e.g.:the contract is to produce deliverable X, to work on work package Z, to carry out research work for the H2020 action) -Purchase of services: if the activities covered by the contract are not part of the tasks of the action In both cases the award of the contract must fulfil the specific eligibility conditions (Article 10 or Article 13), including that the contract must be awarded ensuring best value for money and no conflict of interests. If the contract remunerates also other activities on top of the work in the H2020 action ( i.e. it is not exclusive for the H2020 action) the beneficiary cannot charge any part of that contracts as direct cost unless: - the contract fixes a specific amount to be paid for the work in the H2020 action, or -there is other direct measurement of the cost corresponding to the work in the H2020 action (example: the contract sets a price of 100 € per test and 50 tests have been done for the H2020 action). Otherwise that contract would be considered indirect cost (covered by the 25 % flat-rate) |
TAXES |
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
IRAP is an eligible cost |